In tema di processo civile, nel giudizio in cui sia stata esercitata l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. il debitore alienante è litisconsorte necessario del convenuto terzo acquirente. Per cui, se il giudizio non è stato introdotto nei confronti di tutte le parti necessarie, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie pretermesse anche se siano rimaste contumaci nel giudizio a quo.
La ratio di tale litisconsorzio necessario è sita nel fatto che l’accoglimento della domanda comporta, per effetto dell’assoggettamento del terzo alle azioni esecutive sul bene oggetto dell’atto di disposizione impugnato, l’acquisto da parte di costui di ragioni di credito verso l’alienante. Inoltre, insieme ad altri effetti immediati e diretti (quali l’obbligo della restituzione del prezzo a seguito della evizione della cosa), postula nei confronti del debitore l’accertamento della sua frode e dell’esistenza del credito.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Rubino – Rel. Tassone, con la ordinanza n. 16137 del 7 giugno 2023.
Nella specie, in applicazione del detto principio, la Suprema Corte cassando con rinvio, ha dichiarato nulla la sentenza di appello confermativa della proposizione vittoriosa da parte della banca creditrice dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. riguardante un atto di compravendita, sul rilievo che, nel giudizio di secondo grado, il terzo acquirente non aveva evocato in giudizio la debitrice alienante quale litisconsorte necessario, ma solo la banca creditrice.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
I SOCI SUBENTRANTI SONO LITISCONSORTI NECESSARI
Ordinanza | Cass. civ., Sez. III, Pres. Scarano – Rel. Condello | 27.02.2023 | n.5816
VA PROVATA LA VOLONTÀ DELLE PARTI DI LEDERE LA CONSISTENZA PATRIMONIALE DEI CREDITORI
Sentenza | Corte d’Appello di Perugia, Pres. Matteini – Rel. Paini | 23.05.2023 | n.360
NON OCCORRE LA CONSAPEVOLE VOLONTÀ DI PREGIUDICARE LE RAGIONI CREDITORIE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano- Rel. Guizzi | 27.02.2023 | n.5812
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/azione-revocatoria
REVOCATORIA: IL CREDITORE GARANTITO DA MUTUO IPOTECARIO NON PUÒ ESERCITARE L’AZIONE EX ART. 2901 CC
L’ESCLUSIONE DEL RIMEDIO È GIUSTIFICATA DALLA POSSIBILITÀ PER IL CREDITORE DI AGIRE ESECUTIVAMENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Russo | 17.03.2023 | n.7876
LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA DELL’ATTO DISPOSITIVO GIOVA OPE LEGIS AL CESSIONARIO DEL CREDITORE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rossetti | 23.06.2022 | n.20315
È CONFIGURABILE UN INTERESSE DEL CONIUGE NON PROPRIETARIO ALLA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Di Virgilio – Rel. Amatore | 29.03.2019 | n.8978
REVOCATORIA-FONDO PATRIMONIALE: È SUFFICIENTE LA MERA CONSAPEVOLEZZA DI ARRECARE PREGIUDIZIO
ANALISI SUI PRESUPPOSTI DELLA C.D. ACTIO PAULIANA EX ART. 2901 C.C. (CREDITO+EVENTUS DAMNI+SCIENTIA DAMNI)
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 09.10.2018 | n.4641
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