ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di azione revocatoria, atteso che il diritto ad essa correlato può farsi valere solo con un atto processuale, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite, Pres. Rovelli Rel. Vivaldi, con la sentenza n. 24822 del 09.12.2015, nell’ambito di una azione di revocatoria ex art. 2901 cc, dichiarata prescritta dal Tribunale, con sentenza confermata anche in Corte di Appello.
Proposto il ricorso per Cassazione e trasmessi gli atti alle Sezioni Unite, la Corte affronta la questione della diversa decorrenza degli effetti della notificazione nelle sfere giuridiche, rispettivamente, del notificante e del destinatario e sui limiti di operatività del principio: se debba, cioè, essere riferita ai soli atti processuali, o possa essere ampliata alla notificazione di atti sostanziali od, eventualmente, di atti processuali che producano effetti anche sostanziali.
Il quesito è relativo alla notificazione dell’atto di citazione in revocatoria ed, in particolare, concerne il momento di interruzione della prescrizione ex art. 2903 cc.
La Corte muove il proprio esame dall’introduzione nell’ordinamento dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 e da come è stata recepita nelle successive decisioni della Corte di Cassazione.
Sul punto, viene richiamato l’indirizzo prevalente (pur non omettendo di indicare in seguito le decisioni di senso contrario) secondo cui la scissione degli effetti per il mittente e per il destinatario si applica solo alla notifica degli atti processuali e non a quella degli atti sostanziali, nè agli effetti sostanziali degli atti processuali.
Si evidenzia come questi ultimi producano i loro effetti soltanto dal momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui siano stati consegnati dal notificante all’ufficiale giudiziario od all’ufficio postale.
La Corte riporta, a questo punto, la necessità manifestata nell’ordinanza di rimessione di rimeditare l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, ampliando lo spazio di azione della regola della diversa decorrenza, sul presupposto che i valori costituzionali perseguiti con il principio della “scissione” sarebbero insensibili alla natura – processuale o sostanziale – degli effetti dell’atto notificato, e gli argomenti proposti a sostegno di tale necessità.
In particolare, l’ordinanza, considerato che, alla base del principio della “scissione”, vi è la necessità di coordinare la garanzia di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso, si è soffermata sulla principale obiezione mossa all’estensione del principio di scissione degli effetti alla notificazione degli atti sostanziali: la certezza del diritto.
Si riporta sul punto, l’argomento dell’ordinanza secondo cui nessuna lesione alla certezza del diritto potrebbe provocare l’applicazione di una regola che presuppone per la sua piena operatività che il procedimento di notificazione sia portato a regolare compimento, con la piena garanzia di conoscenza (o, quanto meno, di conoscibilità legale) dell’atto da parte del destinatario.
La Corte, a questo punto, procede il proprio esame illustrando la portata della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e la possibilità di dare una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2943 cc, alla luce della ratio di tale sentenza e cioè del principio di ragionevolezza e ciò attraverso una valutazione “bilanciata ” dei beni in conflitto.
Secondo l’avviso della Suprema Corte, considerato che le remore giurisprudenziali e dottrinali verso il principio di scissione sancito dalla Corte costituzionale si fondano sul timore per il superiore principio della certezza delle situazioni giuridiche, il vero problema è l’incertezza giuridica medio tempore e cioè nel periodo di tempo tra la consegna da parte del notificante dell’atto per la notifica e la ricezione legale dell’atto da parte del notificato.
Ed è qui, secondo la Corte, che deve operare la tecnica interpretativa del bilanciamento che vale soltanto per categorie di atti.
Venendo all’azione revocatoria, la cui domanda ha un effetto processuale ed uno sostanziale, la Corte riporta, preliminarmente, l’orientamento di quella giurisprudenza (Cass. 29.11.2013 n. 26804) che è incline a ritenere che l’effetto interruttivo della prescrizione si verifichi al momento della notifica al destinatario dell’atto di citazione, sul presupposto che la decorrenza degli effetti dalla notifica al destinatario assicurerebbe la certezza delle situazioni giuridiche.
A questo punto, nell’illustrare i vari argomenti di segno contrario a tale argomento, la Corte si sofferma sull’invocato principio della certezza dei rapporti giuridici.
Sul punto, si osserva, in primis, che la certezza giuridica riguarda non solo gli atti sostanziali ma anche gli atti processuali.
E poi: secondo la Corte, è apodittico affermare che la certezza giuridica sia tutelata soltanto dalla regola che gli effetti dell’atto si producono solo dal momento della notifica al destinatario e non dalla regola che tali effetti possono provvisoriamente prodursi fin dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, salvo il consolidamento definitivo degli effetti al momento di perfezionamento della fattispecie.
Si evidenzia come l’incertezza giuridica sia solo temporanea (e concerne il periodo tra consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario e sua notifica al destinatario) e sia destinata a dissolversi alla fine nella certezza giuridica, per cui si risolve in un danno temporaneo che ben può essere imposto ad una parte incolpevole (il notificando) per evitare un danno ben più grave e definitivo al notificante, parte ugualmente incolpevole.
Più in generale, la Corte osserva che, se il diritto si estingue per prescrizione quando non è esercitato, ciò che vale ad impedire che la prescrizione maturi è che il diritto sia esercitato, per cui ciò che rileva è che l’avente diritto abbia compiuto gli atti necessari per iniziarlo, non che nel termine l’obbligato lo venga a sapere.
Da tanto consegue che, per impedire il maturarsi della prescrizione, è necessario che il diritto sia stato esercitato nel termine.
Viene precisato come trattasi di un fatto oggettivo, che non dipende dalla conoscenza che l’obbligato ne abbia, considerato, altresì, che il completamento del procedimento di notificazione, necessario perché la prescrizione non si perfezioni, mette il convenuto nella condizione di verificare se la prescrizione si è o no maturata.
La Corte giunge, pertanto ad affermare la ragionevolezza di tale soluzione, sulla base della tecnica interpretativa del bilanciamento.
Ed invero, diversamente, il notificante subirebbe un danno senza colpa (quello che doveva fare l’ha fatto nei termini) e il notificato godrebbe di un vantaggio senza merito, laddove non si può allocare sul notificante incolpevole la perdita definitiva del diritto quando basterebbe imporre al notificato il lieve peso di un onere di attesa, dettato dal principio di precauzione.
Ed allora, secondo la Corte, visto che entrambe le parti sono incolpevoli, nel bilanciamento tra la perdita definitiva del diritto per una parte e un lucro indebito per l’altra parte, la soluzione più razionale è quella di salvaguardare il diritto di una parte incolpevole ponendo a carico dell’altra parte – parimenti incolpevole – un pati, cioè una situazione di attesa che non pregiudica, comunque, la sua sfera giuridica.
In conclusione, la Corte di Cassazione a Sezione Unite, con la sentenza in esame ha affermato il principio secondo cui, quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 33/2015