Nell’ambito dell’azione revocatoria, ai fini dell’applicabilità del disposto dell’art. 2901 c.c., occorrerà la presenza contestuale di due presupposti:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Pertanto, in presenza di scrittura privata a titolo oneroso, qualora tra l’atto dispositivo oggetto della stessa ed il verificarsi dell’evento che minaccia la garanzia patrimoniale del creditore intercorra un lungo lasso di tempo, il presupposto previsto ex art. 2901 co. 1 n. 2 cc non può dirsi esistente, ragion per cui è da escludersi l’esperibilità dell’azione in parola.
Rileva, sempre ai fini del possibile esperimento dell’azione revocatoria, la dolosa preordinazione degli atti compiuti dalle parti al solo scopo di ledere la consistenza patrimoniale dei creditori in caso di atto anteriore al sorgere del credito; in mancanza tale rimedio non sarà esperibile dal titolare del credito.
Questo è il principio espresso dalla Corte d’Appello di Perugia, Pres. Matteini – Rel. Paini, con la sentenza n. 360 del 23 maggio 2023.
Con atto di citazione, la società creditrice conveniva in giudizio il fideiussore dalla società debitrice e il marito della socia accomandataria di tale società, al fine di domandare la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cc di un contratto di compravendita stipulato tra le parti convenute, posto in essere dopo il rilascio di una fideiussione bancaria ma antecedente al sorgere del credito.
Tale domanda veniva rigettata dal Tribunale di Perugia sull’assunto che mancasse la prova della condotta dolosa tenuta dal garante e dal socio accomandatario che con questi avevano sottoscritto una scrittura privata con ad oggetto la compravendita di un immobile di proprietà del fideiussore.
La società creditrice proponeva allora appello, impugnando la sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui escludeva l’esistenza del consilium fraudis necessario per l’esperibilità dell’azione revocatoria.
Si costituiva in giudizio il marito dell’accomandataria, il quale assumeva che non v’era agli atti alcuna prova in ordine alla sussistenza, in capo a sé medesimo e al fideiussore, dell’elemento soggettivo necessario ai fini di cui all’art.2901 cc, essendo avvenuto l’atto di compravendita molto tempo prima rispetto all’evento che aveva minato la garanzia patrimoniale della società appellante.
Il Collegio, ritenuto che la scrittura privata potesse definirsi come vero e proprio contratto preliminare e che mancasse il dolo nella formazione del predetto atto, negava la possibilità di ottenere la revoca del predetto atto.
La Corte, ritendendo insussistenti i motivi del gravame proposto dalla creditrice, rigettava l’appello con condanna della società alla refusione delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NON OCCORRE LA CONSAPEVOLE VOLONTÀ DI PREGIUDICARE LE RAGIONI CREDITORIE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scarano- Rel. Guizzi | 27.02.2023 | n.5812
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/azione-revocatoria
REVOCATORIA: IL CREDITORE GARANTITO DA MUTUO IPOTECARIO NON PUÒ ESERCITARE L’AZIONE EX ART. 2901 CC
L’ESCLUSIONE DEL RIMEDIO È GIUSTIFICATA DALLA POSSIBILITÀ PER IL CREDITORE DI AGIRE ESECUTIVAMENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. De Chiara – Rel. Russo | 17.03.2023 | n.7876
LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA DELL’ATTO DISPOSITIVO GIOVA OPE LEGIS AL CESSIONARIO DEL CREDITORE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Rossetti | 23.06.2022 | n.20315
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