ISSN 2385-1376
Testo massima
L’azione revocatoria può essere proposta non solo da colui che al momento dell’atto dispositivo, sia già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso.
Questo è il principio che si evince dall’ordinanza depositata dalla Corte d’Appello di Napoli il 30 settembre 2014 in materia di azione revocatoria.
Nel caso di specie, due coniugi costituivano un fondo patrimoniale poi dichiarato inefficace dal Tribunale di Napoli su istanza di una banca creditrice.
I debitori impugnavano la suddetta sentenza eccependo la carenza della Banca di legittimazione ad agire in revocatoria ex art. 2901 c.c.
Sul punto, il Collegio ha ritenuto pacifico in giurisprudenza che legittimato a proporre l’azione revocatoria è non solo colui il quale al momento dell’atto dispositivo sia già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche il titolare di un credito contestato o litigioso.
Infatti, la Corte ha ricordato il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui “anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore” (Cassazione civile, sez. III, 09/02/2012, n. 1893);
In conclusione, la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. ritenendo che lo stesso non avesse una ragionevole probabilità di essere accolta condannando, altresì, gli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 526/2014