LA MASSIMA
Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente l’esistenza di una semplice ragione di credito, anche eventuale, o di una aspettativa, e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato dal giudice. Pertanto, ai fini dell’esperibilità dell’azione stessa non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie.
IL CASO
L’istituto CREDITO GIALLO SPA, citava in giudizio dinanzi i coniugi SEMPRONIO e MEVIA unitamente al figlio TIZIO, quale creditore, nei confronti di SEMPRONIO, di una cospicua somma di denaro derivante dal saldo passivo del conto corrente, credito garantito dal coniuge MEVIA.
L’istituto di credito assumeva che i coniugi SEMPRONIO e MEVIA, dopo che la Banca aveva inutilmente invitato SEMPRONIO a ricondurre il debito nei limiti dell’esposizione consentita, avevano donato al proprio figlio TIZIO la nuda proprietà dell’unico immobile a loro intestato, chiedendo, pertanto, dichiararsi simulata e comunque inefficace ex art.2901 cc nei propri confronti la suddetta donazione, essendo sicuro l’intento di tutti i convenuti di pregiudicare le ragioni di credito dell’esponente.
I convenuti SEMPRONIO, MEVIA e TIZIO si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attrici.
Interveniva volontariamente nel processo la BANCA LILLA SPA, quale creditrice di SEMPRONIO in forza di un saldo di conto corrente, rilevando di aver interesse ad intervenire autonomamente nel processo per chiedere l’accoglimento delle domande attrici.
Il Tribunale adito rigettava la domanda di declaratoria di simulazione dell’atto di donazione, accoglieva invece la domanda di revocatoria ordinaria e dichiarava l’inefficacia della donazione stessa.
Proposto gravame da parte dei coniugi SEMPRONIO e MEVIA e dal figlio TIZIO, la Corte di Appello rigettava l’impugnazione.
Avverso tale sentenza SEMPRONIO MEVIA e TIZIO, rispettivamente marito, moglie e figlio proponevano ricorso per cassazione lamentando, tra l’altro, vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non aveva esaminato i motivi di appello riguardanti l’inesistenza del diritto dell’istituto CREDITO GIALLO SPA di chiedere la revoca del predetto atto di donazione nonchè l’insussistenza del presunto credito dell’interveniente BANCA LILLA, omettendo ogni motivazione in proposito.
Resistevano, con separati controricorsi il CREDITO GIALLO SPA e BANCA LILLA.
LA DECISIONE
La Corte ha rigettato il ricorso condannando i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio, in favore di ciascuno dei due controricorrenti.
A sostegno della propria decisione la Corte sostiene che correttamente, il Giudice di appello, sulla scorta di quanto già affermato dal Tribunale, aveva rilevato che costituiva sufficiente riscontro probatorio del credito vantato dal CREDITO GIALLO SPA nei confronti di SEMPRONIO e del coniuge MEVIA la nota dell’istituto di credito relativa alla revoca dell’affidamento bancario ed alla richiesta di pagamento del saldo debitorio inerente al c/c intestato al figlio TIZIO, sottolineando che tutta la menzionata documentazione non era stata contesta dagli appellanti.
In particolare, secondo il Giudice del merito, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, considerata la funzione sua propria, che non persegue scopi restitutori, ma tende a conservare la garanzia generica che il debitore offre con il suo patrimonio a favore di tutti i creditori, è sufficiente l’esistenza di una semplice ragione di credito, anche eventuale, o di una aspettativa, e non necessariamente di un credito certo, liquido ed esigibile accertato dal giudice,.
Orbene il convincimento espresso dalla Corte territoriale è conforme all’orientamento consolidato da questa Corte secondo cui ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria non è necessario al creditore essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie.
Alla luce di tale decisione è stato ben precisato che la detta azione può essere LEGITTIMAMENTE proposta per un credito litigioso.
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