ISSN 2385-1376
Testo massima
Un secco STOP alle azioni in prevenzione: la domanda di ripetizione dell’indebito relativa ad un conto corrente ancora in essere è improcedibile.
E’ inoltre inammissibile, per carenza di interesse ad agire, la domanda di ricostruzione del saldo quando non sia provato che la stessa è rivolta ad ottenere una maggiore disponibilità di credito.
Così si è recentemente espresso il Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta, con sentenza n. 1569 del 18.3.2016, che ha respinto tutte le domande del cliente e lo ha condannato a rifondere alla Banca le spese di lite.
LA MASSIMA: La domanda di ripetizione dell’indebito è inammissibile ed improcedibile quando il conto corrente sia ancora in essere e l’attrice non abbia provato di aver effettuato alcun pagamento su conto scoperto o non affidato che sia autonomamente ripetibile (Cass. 24418/10). E’ altresì inammissibile la domanda di accertamento e rideterminazione del saldo passivo del conto corrente laddove non venga allegato e dimostrato che l’azione è diretta ad ottenere una maggiore disponibilità di credito poiché in difetto di tale allegazione la domanda risulta priva di concreto interesse ad agire.
IL CASO: con una tipica azione in prevenzione, volta ad evitare che la Banca agisse per il recupero del suo ingente credito, la società debitrice conveniva l’Istituto di credito avanti al Tribunale di Torino contestando, relativamente ai contratti di conto corrente:
1) mancata pattuizione degli interessi ultralegali per difetto di forma scritta;
2) indebita applicazione dell’anatocismo;
3) illegittima applicazione, anche per difetto di causa, della c.m.s.;
4) illegittima applicazione dei “giorni di valuta”;
5) indebita applicazione di spese mai pattuite;
6) violazione della l. 108/96 in materia di usura.
Relativamente a due contratti di mutuo (di cui uno fondiario) la debitrice contestava: 1) applicazione di interessi usurari; 2) nullità della clausola di pattuizione degli interessi per indeterminatezza causata anche dalla previsione dell’ammortamento “alla francese” e mancata indicazione del parametro ISC/TAEG.
La Banca ha anzitutto ottenuto nel corso del giudizio un’ordinanza che ha respinto le istanze istruttorie avversarie, ed in particolare la richiesta di CTU, in quanto esplorative e volte a sopperire alle carenze probatorie avversarie.
Con la sentenza, il Tribunale ha in primo luogo accolto l’eccezione preliminare della Banca che ha eccepito l’improcedibilità della domanda di ripetizione relativa ad uno dei c/c azionati in quanto il conto non era stato ancora estinto.
Il Giudice richiamando un orientamento consolidato del Tribunale di Torino ha infatti, statuito che “
l’eccezione svolta, in via preliminare, dalla convenuta di inammissibilità e improcedibilità dell’azione di ripetizione di indebito proposta dall’attrice relativamente al contratto bancario di conto corrente n.5071970 tuttora in essere è fondata, dovendosi richiamare sul punto l’orientamento espresso da questo Tribunale (per tutte, la sent.8.10.2014 pronunciata dalla Dott.ssa G. Dominici nella causa n.8960/2013 R.G.), in conformità all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n.24418/2010)
Seguendo l’orientamento interpretativo della Corte di Cassazione sopra richiamato, la domanda di accertamento che il correntista può proporre sino a che il rapporto bancario è in essere tra le parti è finalizzata alla declaratoria di nullità del titolo su cui si fonda l’addebito asseritamente illegittimo, per ottenere una rettifica delle risultanze del conto in senso favorevole al correntista e, ove al conto acceda un’apertura di credito, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concesso. Nel caso in esame, difetta il requisito di ammissibilità della domanda di accertamento e rideterminazione del saldo, costituito dal fatto che tale rideterminazione conduca a una maggiore disponibilità del credito accordato alla correntista; tale presupposto non è stato allegato né, a fortiori, dimostrato dall’attrice. Né può configurarsi il diritto del correntista a ricostruire, al di fuori delle ipotesi di specifiche contestazioni degli appostamenti sul conto corrente, il saldo complessivo ad una certa data rispetto a un conto corrente tuttora in corso; un’azione di mero accertamento del saldo, non correlata a specifiche contestazioni delle annotazioni e svincolata a una domanda di condanna al pagamento del dovuto, risulta priva di concreto interesse ad agire. Nella specie, inoltre, la domanda, come riformulata e modificata dall’attrice, appare comunque pur sempre funzionale alla pretesa creditoria e alla ripetizione di somme; la domanda (anche a seguito della modificazione) attiene non a un mero accertamento, del quale la Corte di Cassazione ha indicato i presupposti di ammissibilità, ma comprende pur sempre un riferimento a importi non dovuti indicati dall’ attrice”.
ONERE DELLA PROVA: in presenza di affidamenti, l’onere di allegare la presenza o meno di rimesse solutorie e ripristinatorie grava sull’attore. “L’ attrice non ha specificamente allegato che vi siano state in corso di rapporto rimesse in conto corrente con natura solutoria, né ha allegato o preteso la restituzione di singoli addebiti conseguenti a rimessa solutoria, onere al quale non potrebbe sottrarsi, poiché attesta l’esistenza di affidamenti, con conseguente necessità di distinguere il solutorio dal ripristinatorio ai fini della proponibilità della condictio indebiti; tale accertamento non potrebbe essere demandato al C.T.U., in quanto sarebbe eccedente i limiti di una verifica contabile delle allegazioni e volto a reperire gli stessi fatti costitutivi della domanda, cioè i singoli addebiti”.
PRESCRIZIONE: La Banca ha eccepito la prescrizione di tutte le rimesse anteriori di 10 anni rispetto alla notifica dell’atto di citazione in quanto effettuate su conto corrente non affidato ed aventi carattere solutorio. La Banca oltre ad allegare la mancanza di affidamenti ha prodotto una perizia tecnica di parte a sostegno della tesi proposta. Il Giudice rilevato che “
a fronte dell’eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta sin dalla comparsa costitutiva l’attrice non ha offerto la prova che siano avvenuti, nel periodo indicato, versamenti di carattere ripristinatorio e non solutorio, comportanti addebito di interessi passivi ed illegittima capitalizzazione degli stessi, in questa sede ripetibile” ha accolto l’eccezione della Banca.
FORMA SCRITTA: il Tribunale, in base alla documentazione prodotta dalla Banca, ha respinto la domanda avversaria di nullità dei contratti osservando, tra l’altro, che “Ha fondatamente argomentato la convenuta che ogni modificazione delle condizioni economiche e dei tassi, nel rispetto dello ius variandi disciplinato dal T.U.B., è stata resa pubblica sulla Gazzetta ufficiale ai sensi dell’art.118 del T.U.B. ed affissa nei locali della banca a disposizione del cliente, al quale veniva data informazione negli estratti conto periodicamente inviatigli, senza che vi sia stato esercizio del diritto di recesso da parte del correntista né formulazione di reclami”.
CAPITALIZZAZIONE: il Tribunale dando seguito ad un indirizzo oramai consolidato, ha respinto ogni domanda avversaria relativa alla capitalizzazione degli interessi in quanto relativa al periodo successivo all’1.7.2000 data dalla quale la Banca ha dimostrato di essersi adeguata alla Delibera CICR 9.2.2000. Il Giudice ha evidenziato che “Nel caso in esame, la doglianza attorea (e le relative domande) riguardante l’asserita violazione del divieto di anatocismo relativa al periodo successivo al 1.7.2000 è da ritenere infondata per quanto sopra detto, poiché dalle produzioni documentali della convenuta emerge che i contratti stipulati sono conformi alle disposizioni della citata delibera, avuto riguardo all’avvenuto adeguamento entro il termine del 30 giugno 2000 mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle modifiche delle condizioni contrattuali e la notizia comunicata ai clienti, in forma scritta, dell’adeguamento alla normativa sopravvenuta. Tali modalità appaiono conformi al disposto dell’articolo 7 della citata delibera Cicr, non potendo seriamente dubitarsi della natura non peggiorativa delle condizioni dettate dalla delibera, per la reciprocità di capitalizzazione degli interessi instaurata, rispetto al precedente criterio, di applicazione della capitalizzazione trimestrale a solo favore della banca (per questo criterio, cfr. Corte App. Torino, sentenza n.740 /2012). Deve, pertanto, affermarsi la legittimità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi eseguita con identica periodicità a far tempo dal 1.7.2000″.
SPESE, ONERI, GIORNI DI VALUTA: il Tribunale ha considerato le contestazioni generiche e ritenendo che la questione circa i giorni di valuta attenga alla contabilizzazione delle operazioni ha dichiarato l’attrice decaduta dalla possibilità di contestazione in quanto erano trascorsi oltre 60 gg. dall’invio degli estratti conto (termine massimo contrattualmente pattuito per l’esercizio del diritto di contestazione).
CMS: osservato che la stessa risultava pattuita il Tribunale ha rigettato la domanda avversaria volta ad ottenere la declaratoria di nullità della pattuizione per difetto causale posto che “Tale prospettazione non appare del tutto convincente, avuto riguardo al fatto che la materia è stata oggetto di regolazione legislativa da parte dell’articolo 2 bis della legge 28 gennaio 2009 numero 2 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185 ove si delineano due distinte fattispecie negoziali e di commissioni, la prima denominata “commissione di massimo scoperto”, che è legittima solo se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni e può essere calcolata entro i limiti dell’utilizzo dell’apertura di credito concessa; la seconda tipologia denominata invece “corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme”. Tale disciplina normativa, che ha svolto una ricognizione della realtà di fatto esistente nell’ambito bancario, induce a superare l’obiezione rivolta contro la c.m.s., quale usualmente applicata dalle banche, cioè quella dell’assenza di causa ora invece individuata dalla legge e descritta dalla norma citata come una remunerazione per l’erogazione del credito che si aggiunge agli interessi passivi ed è calcolata sul saldo massimo effettivamente utilizzato dal cliente in un certo arco di tempo, purché entro i limiti dell’apertura di credito concessa”.
USURA: il Giudice ha respinto le domande avversarie in quanto il calcolo proposto era basato su principi chiaramente errati (ad es. inclusione nel calcolo dell’effetto della legittima capitalizzazione degli interessi passivi) e contrari alle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia sino al 31.12.2009. In particolare “Osserva il giudice che effettivamente sino al 31.12.2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi assumono carattere usurario ai sensi della legge n.108/1996, gli istituti bancari dovevano attenersi alle istruzioni emanate dall’organo di vigilanza, che escludevano dal calcolo del TEG le c.m.s. ed altri oneri posti a carico del cliente. La ritenuta illegittimità di tali prescrizioni, a seguito di un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale, non pare ragionevolmente addebitabile alla banca, che verrebbe a trovarsi in una condizione oggettivamente inesigibile, costretta cioè dapprima a disattendere quanto stabilito dall’organo di vigilanza (in modo forse discutibile ma non manifestamente illegittimo), per non dover successivamente rispondere dell’applicazione di tassi in misura usuraria”.
MUTUI: Il TAEG deve essere indicato solo nei contratti stipulati con i consumatori. Interessi corrispettivi e moratori non possono essere sommati ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura. Il piano di ammortamento c.d. alla francese non produce alcun effetto anatocistico dal momento che “avuto riguardo alla tipologia di restituzione del prestito secondo il piano di ammortamento alla francese, ad ogni rata si pagano esclusivamente gli interessi semplici posticipati, al tasso stabilito per il periodo precedente, per il tempo trascorso e ciò evidenzia l’inesistenza di qualsiasi forma di anatocismo o di interesse composto nel meccanismo di ammortamento c.d. alla francese”.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 177/2016