E’ da escludersi il trasferimento all’Ente Ponte delle posizioni non facenti parte dell’impresa in quanto chiuse al momento della cessione. Conclusione, questa, che non può ritenersi scalfita dai dedotti profili di invalidità dei contratti, da cui possono derivare crediti restitutori inidonei a trasformare rapporti chiusi in rapporti in essere.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca, con la sentenza n. 350 del 10/05/2019.
Il caso aveva riguardato una domanda di alcuni soggetti, titolari di partecipazioni azionarie ed in particolare di un dossier di titoli cointestato al cui interno erano presenti due sotto-rubriche intestate a ciascuno di essi. Nello specifico, detta domanda, introdotta nei confronti della Banca quale società incorporante della Nuova Banca, aveva avuto ad oggetto gli acquisti di azioni della Vecchia Banca avvenuti in assenza del c.d. contratto-quadro, con la conseguente relativa invalidità.
Costituitasi la Nuova Banca, questa eccepiva il difetto di legittimazione passiva, dovendo la domanda essere proposta alla Vecchia Banca per effetto del decreto legislativo 180/2015 che, in attuazione della direttiva 2014/59/UE c.d. BRRD, ha istituito un quadro di risanamento e risoluzione degli esiti creditizi e delle imprese di investimento, modificando la precedente legislazione in materia.
Nel recepire gli istituti di risoluzione delle crisi previsti dalla Direttiva BRRD, il D.Lgs 180/2015 ha attribuito i relativi poteri alla Banca d’Italia in qualità di Autorità Nazionale di risoluzione. Compito di quest’ultima è quello di valutare in che misura sia possibile la risoluzione della Banca/SIM in crisi senza che questa provochi effetti negativi significativi su tutto il sistema bancario e finanziario, nella prospettiva di garantire la continuità delle funzioni essenziali svolte dall’intermediario stesso.
La Banca d’Italia è, inoltre, incaricata della predisposizione dei piani di risoluzione per ciascuna banca/SIM (non sottoposta a vigilanza su base consolidata). Detti piani, oltre a definire in maniera specifica le modalità e le tempistiche per assicurare la continuità del funzionamento dei processi operativi dell’ente in difficoltà, conferiscono alla Banca d’Italia specifici poteri per affrontare e rimuovere qualsiasi impedimento alla risoluzione, nel rispetto dei principi generali previsti dall’art. 22 del D.Lgs n. 180/2015.
Nel caso di specie, era emerso che la risoluzione della Vecchia banca, dichiarata con provvedimento di Bankitalia, era stata disposta sulla base di un articolato programma che aveva comportato la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria, l’azzeramento totale del suo capitale azionario e delle obbligazioni subordinate, la costituzione dell’Ente Ponte, grazie al capitale detenuto da Bankitalia, nonché la costituzione della società veicolo per la gestione delle attività ex art. 43 D.lgs. 180/2015, onde consentirle di rendersi cessionaria delle sofferenze in capo all’Ente Ponte effettivamente poi, a quest’ultimo, cedute con provvedimento 22/11/2015 della Bankitalia.
Nell’atto di cessione si rinvenirebbe, secondo il Tribunale di Ferrara, la soluzione scelta dallo stesso con la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva di cui sopra si è detto. Ed, invero, ha ritenuto l’Organo giudicante, che la Nuova banca non sarebbe subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della vecchia banca, essendo stati trasferiti solo gli elementi costituenti l’azienda bancaria della Banca in risoluzione.
Nell’oggetto della cessione, che costituisce il punto cruciale della vertenza, non erano ricomprese le partecipazioni detenute dagli attori in quanto azzerate anteriormente alla costituzione dell’Ente Ponte. Di qui la conseguenza che i titoli dei diritti/rapporti non oggetto di cessione, non potevano esercitarsi nei confronti della cessionaria.
A nulla rileverebbe l’art. 2560 cc che potrebbe invocarsi, in astratta ipotesi, poiché, nella specie, l’acquirente non risponderebbe del credito della Vecchia banca in quanto non risultante dai registri contabili obbligatori.
Sotto tale profilo non sarebbe convincente la tesi che il credito restitutorio derivante dall’accertamento dei profili di invalidità ed illegittimità del titolo si trasferirebbe alla cessionaria quale “passività latente preesistente alla cessione”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEGITTIMAZIONE PASSIVA: carente la nuova banca per pretese avanzate dopo inizio procedura di risoluzione D.lgs. 180/2015
Preclusa la possibilità di esercitare nei confronti dell’ente-ponte una qualunque azione giudiziale legata a una precedente condotta illecita della vecchia banca
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Bonaretti | 28.02.2019 | n.917
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/legittimazione-passiva-carente-la-nuova-banca-per-pretese-avanzate-dopo-inizio-procedura-di-risoluzione-d-lgs-1802015
LEGITTIMAZIONE PASSIVA: all’ente ponte sono trasferiti solo gli elementi “costituenti l’azienda bancaria della banca in risoluzione”
L’istituto di credito è carente per i rapporti già conclusi al momento della cessione
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Mauro Martinelli | 20.02.2019 | n.158
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/legittimazione-passiva-allente-ponte-sono-trasferiti-solo-gli-elementi-costituenti-lazienda-bancaria-della-banca-in-risoluzione
ENTE PONTE: carente di legittimazione passiva per i rapporti già conclusi al momento della cessione
Il diritto estinto non si trasferisce al cessionario
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca | 21.11.2018 | n.806
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ente-ponte-carente-di-legittimazione-passiva-per-i-rapporti-gia-conclusi-al-momento-della-cessione
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