ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel rapporto sussistente tra la banca ed il correntista, l’applicazione di un tasso ultralegale fisso ex art.1284 cc, secondo comma, che nel corso del rapporto venga costantemente variato implica che detto tasso non sia più vincolante tra le parti.
Ne consegue l’onere a carico della banca di dimostrare la pattuizione scritta della modifica contrattuale del tasso originariamente pattuito.
Così il Tribunale di Taranto, in persona del Giudice Unico dott. Claudio Casarano, con ordinanza ex art.186 quater cpc del 11/03/2013, si è pronunciato sul giudizio promosso da un correntista e diretto ad ottenere la condanna della banca alla ripetizione di somme indebitamente versate per effetto dell’applicazione di clausole contrattuali da considerarsi nulle.
In particolare il cliente lamentava l’applicazione di corrispettivi, quali interessi, spese, valute e CMS non pattuiti per iscritto.
La difesa della banca (che non aveva prodotto i contratti in quanto erano trascorsi i dieci anni prescritti per la conservazione obbligatoria) sosteneva che tali tassi erano pattuiti per iscritto e che, pertanto, ricadeva sull’attore l’onere di dimostrare l’asserita nullità della pattuizione degli interessi ultra legali per mancanza della forma scritta.
Ebbene, il Giudice, premesso che, correttamente e in ossequio alle difese svolte dall’istituto di credito, l’onere di provare ex art.2697 cc il fondamento della domanda grava sul correntista, ragion per cui quando il cliente della banca non riesce ad ottenere copia del contratto dalla banca, anche ex art.210 cpc, dovrebbe seguire il rigetto della domanda di ripetizione per la mancata dimostrazione della nullità in parola, pur tuttavia, ha accolto la domanda.
Invero, precisa l’adito giudicante “quando dagli estratti – conto prodotti emerge che il tasso praticato dalla banca variava costantemente nel corso del rapporto, deve ritenersi che in realtà indirettamente sia stata raggiunta la prova che al momento della stipula del contratto fosse stato fatto un rinvio al c.d. uso piazza.
Peraltro anche a voler considerare che un tasso ultralegale fisso ex art. 1284, II co., cc, a carico del cliente correntista, fosse stato pattuito per iscritto, la circostanza che nel corso del rapporto sia variato costantemente implica che il primo non fosse più vincolante per le parti; e l’onere allora di dimostrare la pattuizione scritta della modifica contrattuale del tasso originariamente pattuito per iscritto o per il periodo successivo all’entrata in vigore del Testo Unico Bancario la pattuizione scritta della clausola autorizzativa dello ius variandi in materia finisce con il gravare sulla banca creditrice (arg. dal combinato disposto ex art.1284, II co. 2697, II co., cc).”
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – II SEZIONE
In composizione monocratica, dott. Claudio Casarano
Ha pronunziato la seguente
ORDINANZA EX ART. 186 quater
nella causa civile iscritta al n. 4853 R.G. anno 2006 Affari Civili Contenziosi promossa da:
TIZIO;
CONTRO
Banca;
OGGETTO: “Contratti bancari
”
Conclusioni: le parti rassegnavano quelle in atti e qui da intendersi riportate.
IL FONDAMENTO DELLA DOMANDA
Il sig. TIZIO con atto di citazione regolarmente notificato nei confronti della Banca, affermava di aver stipulato, con la Banca 2, agenzia di Massafra, un’apertura di credito in conto corrente( contraddistinto dal n. 101604-45), con affidamento mediante scopertura.
Il rapporto aveva avuto inizio in data 26-04-1989 e si era estinto in data 11-06-1996 con saldo zero.
L’istante contestava la validità del contratto sotto diversi profili e chiedeva quindi la condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito, per effetto dell’applicazione di clausole da considerarsi nulle.
Lamentava in primo luogo l’applicazione di corrispettivi, quali interessi, spese, valute e commissioni di massimo scoperto non pattuiti per iscritto; in secondo luogo, ex art.1283 cc, la vietata capitalizzazione trimestrale sulle somme risultanti a debito.
L’istante chiedeva quindi che fosse quantificato, con apposita Ctu, l’ammontare delle somme indebitamente pagate; con la conseguente pronunzia di condanna alla loro restituzione.
LA DIFESA DELLA BANCA E L’ISTRUTTORIA
La banca sosteneva che i tassi, e le altre forme di remunerazione della concessione del credito all’istante, fossero stati in realtà pattuiti per iscritto.
Ricordava poi che gravava sull’attore in ripetizione l’onere di dimostrare l’asserita nullità della pattuizione di interesse ultralegale, per mancanza della forma scritta.
L’istruttoria s’incentrava sulla Ctu, chiarimenti ed un suo supplemento.
L’istante infatti rinunziava alla richiesta di emanazione ex art. 210 c.p.c. di ordine di esibizione del contratto che fondava il rapporto di conto corrente dedotto in giudizio, dal momento che la difesa della banca dichiarava che si era provveduto alla sua distruzione, in quanto erano trascorsi più dei dieci anni prescritti per la sua obbligatoria conservazione.
All’udienza del 17-01-2013 la causa veniva riservata per la eventuale emissione dell’ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., con la concessione del termine di giorni 30 per note.
LA DIMOSTRAZIONE DELLA MANCATA PATTUIZIONE SCRITTA DELLE CONDIZIONI E LE ALTRE QUESTIONI
E’ vero, come sostiene la difesa convenuta, che quando è il correntista ad agire per la ripetizione di somme indebitamente versate, per effetto in particolare della nullità di alcune clausole che accedono all’apertura di credito su conto corrente, grava su di lui l’onere di provare, ex art. 2697 c.c., il fondamento della domanda e quindi la ricorrenza dell’asserita nullità: la mancata pattuizione per iscritto del tasso d’interesse passivo ultralegale e delle forme di remunerazione aggiuntiva del credito elargito dalla banca.
Ragion per cui quando il cliente della banca non riesce ad ottenere copia del contratto dalla banca, anche ex art. 210 cpc, dovrebbe seguire il rigetto della domanda di ripetizione per la mancata dimostrazione della nullità in parola.
Tuttavia non considera la difesa convenuta che dagli estratti – conto prodotti è emerso che il tasso praticato dalla banca variava costantemente nel corso del rapporto e quindi può ritenersi che in realtà indirettamente sia stata raggiunta la prova che al momento della stipula del contratto fosse stato fatto un rinvio al c.d. uso piazza, come peraltro solitamente avveniva nel periodo in cui risulta stipulato il contratto; pratica poco commendevole, che poi giustificava la normativa più stringente adottata con la legge sulla trasparenza bancaria e con il testo unico bancario.
Peraltro anche a voler considerare che un tasso ultralegale fisso ex art.1284, II co., cc, a carico del cliente correntista, fosse stato pattuito per iscritto, la circostanza che nel corso del rapporto sia variato costantemente implica che il primo non fosse più vincolante per le parti; e l’onere allora di dimostrare la pattuizione scritta della modifica contrattuale del tasso originariamente pattuito per iscritto o per il periodo successivo all’entrata in vigore del Testo Unico Bancario la pattuizione scritta della clausola autorizzativa dello ius variandi in materia finisce con il gravare sulla banca creditrice (arg. dal combinato disposto ex art.1284, II co. 2697, II co., cc).
In materia di forma scritta prescritta dalla legge per il potere di variare, unilateralmente e sfavorevolmente per il cliente, il tasso convenuto ha avuto occasione di pronunziarsi la S.C.( 29 maggio 2012 n. 8548):
“In tema di contratti bancari, secondo quanto previsto dagli art. 6 e 4 l. n. 154 del 1992 e 118 d.lg. n. 385 del 1993, in ipotesi di variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole per il cliente, l’obbligo di comunicazione al cliente medesimo sussiste per la banca solamente se ed in quanto essa abbia esercitato il diritto, contrattualmente previsto, di variare unilateralmente, ed in senso sfavorevole alla controparte, talune condizioni del contratto medesimo
”
Stessa conclusione per le altre forme di remunerazione aggiuntiva del credito applicate dalla banca, quali le commissioni di massimo scoperto, le spese e le valute.
Pacifica poi la ricorrenza della nullità dell’applicazione di interessi anatocistici e la sanzione rappresentata dal mancato riconoscimento di ogni forma di capitalizzazione.
Dunque va accolta la domanda di ripetizione e condannata la banca convenuta al pagamento di euro 83.671,35(vedi supplemento di Ctu e l’ipotesi 2), oltre interessi dalla notifica della citazione, dovendosi escludere la malafede della banca( art.2033 cc).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della banca resistente e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto anche dell’effettiva attività svolta.
PTM
Condanna la Banca al pagamento in favore del sig. TIZIO della somma di euro 83.671,35, oltre interessi dal 06-09-2006;
Condanna la predetta banca al pagamento delle spese processuali sopportate dall’attrice, che si liquidano, in favore del suo difensore anticipante, in euro 656,12, compreso l’acconto di euro 300,00 versato al Ctu( il residuo lo pone a carico della banca), ed euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.
Titolo esecutivo per legge.
Il giudice
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Numero Protocolo Interno : 244/2013