Provvedimento segnalato dall’Avv. Domenica Onofrio
LA MASSIMA
La Legge Fallimentare, art.223, nella prima parte, fa riferimento, per descrivere la condotta e per individuare il trattamento sanzionatorio all’art.216 della medesima legge; nella seconda parte. Fermo il rinvio quoad poenam, descrive ulteriori condotte addebitabili ai soggetti di cui al comma 1; orbene, poiché però, l’art.216 rinvia – per quel che riguarda le specifiche attenuanti e aggravanti – alla Legge Fallimentare art.219, è inevitabile che tale rinvio “interessi” anche l’art. 223.
Diversamente comporterebbe:
a) una evidente violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.,
b) una patente irragionevolezza del sistema sanzionatorio, atteso che la bancarotta societaria rappresenta – parlando in linea generale, come è ovvio – fenomeno criminale molto più grave di quello costituito dalla bancarotta individuale, atteso che, nella moderna economia, le più alte concentrazioni di capitali assumono, come è noto, forma societaria.
D’altra parte, la Legge Fallimentare, art.223, comma 1, nel far rinvio all’art. 216, indica i “fatti” previsti nel detto articolo e il “fatto” è quello che storicamente si connota, con tutte le sue eventuali circostanze.
Nè in senso contrario deve orientare l’ultimo comma del ricordato art.223 che si applica altresì in ogni caso la disposizione dell’art. 216, uc.”), perchè esso sta semplicemente a indicare che le pene accessorie si applicano con riferimento a tutte le ipotesi previste dall’art.223 (dunque: al comma 1 e ai nn. 1 e 2, del comma 2).
IL CASO
La VIOLA SRL fu dichiarata fallita con sentenza in data 8/2/1995.
Per detto fallimento, furono rinviati a giudizio per bancarotta fraudolenta aggravata distrattiva e documentale vari soggetti succedutisi nella direzione dell’impresa nonché anche i due consulenti che avevano cooperato per la ristrutturazione aziendale ossia un avvocato e un commercialista.
Al commercialista e all’avvocato furono contestati i delitti di cui agli artt.223 comma 2, 216 comma 1 e 219 comma 1 e 2 della Legge Fallimentare per aver, in concorso tra loro e con altri, cagionato, per l’effetto di operazioni dolose, il fallimento della VIOLA SRL.
Il Tribunale di Monza ha ritenuto colpevoli gli imputati e li ha condannati alle pene di giustizia oltre le pene accessorie.
La Corte di Appello di Milano in parziale riforma della sentenza di I grado ha escluso la continuazione, ha rideterminato la pena per ciascuno degli imputati in anni tre di reclusione ed ha sostituito l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporanea dagli uffici per anni cinque.
AVVOCATO e COMMERCIALISTA hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado con motivi in parte comuni.
LA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha ritenuto provato che la società ALFA e BETA furono costituite, organizzate e gestite dagli imputati ricorrenti al preciso scopo di ricevere i rami di azienda che la VIOLA SRL si accingeva a cedere.
Il Giudice di Legittimità ha ritenuto altresì evidente il doppio ruolo dei ricorrenti: da un lato ciascuno di essi era consulente della cedente e dall’altro dominus della cessionaria.
La Corte di Cassazione ha, pertanto, annullato senza rinvio la sentenza impugnata dall’Avvocato, limitatamente alla inflitta pena accessoria, che ha rideterminato in anni tre, rigettando per il resto il ricorso e condannando lo stesso alla rifusione delle spese di parte civile, ha annullato altresì la sentenza impugnata dal Commercialista, limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per un nuovo esame alla Corte di Appello di Milano.
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