ISSN 2385-1376
La realizzazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento dà luogo ad un concorso di reati, unificati ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico ex art. 219, comma 2, n. 1 della legge fallimentare (R. D. n. 267 del 1942). Tale disposizione, applicabile sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, che in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dagli artt. 216 e 217 della stessa legge, pertanto, non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione, derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 c.p..
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sezione Quinta Penale, Pres. Vessichelli Rel. Guardiano, con la sentenza del 16 settembre 2015, n. 1106.
Il ricorrente contestava la configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma II, nr. 2, l. f., assumendo che il delitto di bancarotta, sia essa semplice che fraudolenta, è un reato unitario a condotta plurima.
Invero, tra la premessa unitarietà del reato di bancarotta e la conclusione non configurabilità dell’aggravante della reiterazione di fatti tipici vi è una contraddizione logica, ancorchè giuridica, nella misura in cui l’applicazione di una circostanza aggravante intensifica il disvalore di un reato ma non ne inficia l’unitarietà.
La norma in esame disciplina l’ipotesi della pluralità di condotte tipiche tenute dal reo distrazione, occultamento e così via che non sono punibili come autonomi delitti ma danno vita ad una speciale ipotesi di continuazione, le cui peculiarità rispetto alle previsioni dell’art. 81 c.p. sono essenzialmente due: in primo luogo, sul piano psicologico, non è richiesta evidentemente perché è in re ipsa l’unicità del disegno criminoso; in secondo luogo, l’aumento di pena non può estendersi fino al triplo ma va contenuto entro il terzo.
E tanto poiché la generica locuzione “le pene
sono aumentate” non può che trovare una concreta quantificazione nell’art. 64 c.p.; dacché, pure in ossequio alla rubrica della disposizione su cui si discorre (circostanze aggravanti e circostanza attenuante), l’istituto in esame è (solo) formalmente qualificato come aggravante e in quanto tale concorre al giudizio di bilanciamento tra circostanze.
Va infine evidenziato che la norma in parola opera sia quando la pluralità dei fatti è riconducibile ad un’unica ipotesi di bancarotta ad es.: distrazione e occultamento dei beni in seno alla bancarotta fraudolenta sia nel caso in cui le diverse condotte siano riferibili talune alla bancarotta semplice ed altre a quella fraudolenta (Cass. Pen., S. U., 27 gennaio 2011, n. 21039).
Su tali principi la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 80/2015
Tags :
1106,
16.09.2015,
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avv. Mauro Foglia,
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