ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel reato di bancarotta semplice, la condotta della mancata tempestiva richiesta di dichiarazione del proprio fallimento è punibile se caratterizzata da colpa grave. Tale fattispecie si concretizza nella condotta dell’imprenditore che “agevoli il proprio dissesto” astenendosi dal richiedere la propria dichiarazione di fallimento o con altra grave colpa. Orbene, il richiamo ad una colpa “grave” caratterizza la fattispecie de qua e la distingue dalle condotte diverse da quella dell’omessa richiesta del proprio fallimento.
Questo il principio affermato dalla Cassazione Penale, Sezione Quinta, Pres. Lapalorcia Rel. Demarchi Albengo, con la sentenza del 9 giugno 2015, n. 35708.
Il ricorrente, censurando la pronuncia dei giudici di merito in punto di motivazione, eccepiva la carenza dell’elemento soggettivo del reato, osservando come la Corte territoriale, pure a fronte dell’omessa richiesta di fallimento, avesse evidenziato che il grado della colpa a lui imputabile non fosse da considerarsi particolarmente elevato.
Il percorso interpretativo all’esito del quale la Corte di Cassazione ha accolto il motivo di gravame muove dalla lettera della norma, la quale punisce l’imprenditore che “ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra colpa grave”.
L’aggravamento del dissesto può essere conseguenza di una condotta materiale tipizzata la mancata richiesta di fallimento o di altre condotte non tipizzate. Ci si domanda, ora, se l’elemento psicologico della colpa grave vada a connotare le sole condotte diverse dalla mancata richiesta di fallimento.
Invero, nessun dubbio può residuare in ordine al fatto che la necessaria sussistenza della colpa grave sia elemento proprio di tutte le condotte contemplate dalla fattispecie su cui si discorre, non fosse altro per il fatto che la locuzione “altra colpa grave” sottende che pure l’omessa richiesta di fallimento reca o deve recare in sé tale elemento psicologico.
Tuttavia, non è altrettanto pacifico se, in assenza della richiesta di fallimento, la colpa grave vada presunta o debba essere accertata in concreto. Nella sentenza in commento la Corte, richiamandosi ad un precedente conforme (Cass. Pen., Sez. V, 25 settembre 2013, n. 43414), ha ritenuto che l’elemento soggettivo debba essere necessariamente desunto dai fatti.
E tanto in ragione sia della lettera della norma, che non esclude un simile approdo ermeneutico, sia del fatto che la mancata richiesta di fallimento è comunque ascrivibile ad una pluralità di scelte aziendali, si pensi ad una “opinabile valutazione sull’efficacia dei mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse“, che non possono essere astrattamente ricondotte alla categoria della colpa grave.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 447/2015