ISSN 2385-1376
Testo massima
Anche se l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta congiuntamente dal debitore principale e dal fideiussore è accolta per nullità delle obbligazioni garantite, il garante è tenuto all’integrale pagamento in quanto la fideiussione bancaria ha il valore di contratto autonomo di garanzia.
Cosi si è pronunziato il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, dott. Nicola Mazzocca, con sentenza del 14/03/2013 n.3447 con la quale ha riconosciuto parzialmente fondata l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società correntista, rigettando invece quella dei fideiussori con conferma del decreto ingiuntivo.
La qualificazione di tali fideiussioni come contratti autonomi di garanzia, infatti, esclude la proponibilità da parte dell’obbligato in garanzia delle eccezioni di invalidità delle obbligazioni e di tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre il debitore principale con la sola exceptio doli.
In particolare il giudice partenopeo ha motivato la sua decisione per effetto di quanto pattuito con le seguenti clausole :
a) il garante è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio nei limiti dell’importo massimo garantito;
b) nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d’ora estesa a garanzia dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate,
Da tali pattuizioni emerge la conferma circa l’autonomia di tale contratto di garanzia che è del tutto disancorato dalla validità del contratto garantito, offrendo al creditore una garanzia rinforzata e che prescinde, quanto all’obbligo di pagamento, dalla validità della obbligazione principale, con la assunzione di un impegno del garante più qualificato ed intenso di quello che scaturisce da un ordinario contratto di fideiussione.
Per tali ragioni i garanti sono tenuti al pagamento dell’intera somma richiesta dall’istituto di credito, non potendosi gli stessi giovare di alcuna eccezione di nullità anche se sollevata dall’obbligato principale.
Alla luce di tale decisione si rafforza maggiormente la posizione delle banca con la possibilità di poter conseguire il rigetto delle opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dai garanti, i quali saranno tenuti a rispettare gli impegni assunti di pagamento a semplice richiesta con rinunzia preventiva alle eccezioni di ogni e qualsivoglia eccezione di nullità.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 151/2013
Tags : analisi legali, Anatocismo, assicurazioni, assistenza legale, Avvocati, avvocati benevento, avvocati campania, avvocati contenzioso bancario, avvocati napoli, avvocati salerno, avvocato, avvocato Maria Luigia Ienco, bancario, banche, commerciale, commerciale societario, commerciali, condanna fideiussore, consulenti legali, consulenza legale, dott. Nicola Mazzocca 14/03/2013 n. 3447, espropriaizoni immobiliari, Ex Parte Creditoris, finanza tributario, giurisprudenza, legale, mutui fondiari, obbligazione garantita nulla, ordine degli avvocati, professionisti, seconda sezione civile, sentenza Tribunale di Napoli, servizi legali