ISSN 2385-1376
Testo massima
La mancata produzione del contratto di conto corrente bancario e degli estratti conto, l’omessa indicazione della data di apertura del conto corrente unitamente alla mancata articolazione dei mezzi istruttori comportano l’inammissibilità della domanda dal correntista per la restituzione degli interessi anatocistici asseritamente addebitati sul conto corrente per mancato assolvimento dell’onere della prova
Cosi si è pronunziato il Tribunale di Roma nella persona del giudice dott.ssa Caterina Bordo con sentenza n.4233/12013 del 26 febbraio 2013 ove ha sanzionato con il rigetto di una generica domanda di restituzione per interessi anatocistici, commissioni e ricalcolo valute.
Stante la previsione dell’art.2967 cc, infatti, in caso di ripetizione di indebito incombe all’attore fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa ( cfr. ex multis Cass. civile n. 7501/12).
Non può farsi ricadere l’onere della prova a carico della banca per cui chi propone la domanda di restituzione è innanzitutto gravata dell’onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente “nulle“, producendo il contratto ed indicando la data di apertura del conto corrente e i relativi estratti conto
Tali omissioni finiscono con il rendere l’azione di ripetizione meramente “esplorativa“, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamento giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall’onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.
La sentenza presenta dei profili innovativi in merito alla corretta distribuzione dell’onere della prova in quanto, come molto spesso accade, vi è una ingiusta inversione dello stesso in quanto la Banca è costretta, in violazione art.2967 cc, a dover provare fatti e circostanze di esclusiva pertinenza dell’attore.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 122/2013