Il principio secondo cui il requisito della forma scritta del contratto quadro di cui all’art. 23 TUF deve ritenersi rispettato ove il contratto sia stato redatto per iscritto e ne sia stata consegnata copia al cliente, essendo sufficiente la sottoscrizione di quest’ultimo e non occorrendo anche quella dell’intermediario, vale anche per la clausola compromissoria contenuta nel contratto quadro; in relazione a tale clausola compromissoria, non è necessaria la sottoscrizione della parte che l’ha predisposta, ma è sufficiente quella dell’altro contraente, trattandosi anche in questo caso di un onere formale imposto a tutela di quest’ultimo, con lo scopo di richiamare l’attenzione sul significato delle clausole a lui sfavorevoli incluse nel contratto.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. VI civ., Pres. Di Virgilio – Rel. Mercolino, con l’ordinanza n. 8870 del 29.03.2019.
Il caso si riferisce ad una controversia sorta tra una società ed una banca che avevano fra loro stipulato contratti di interest rate swap e, successivamente, un accordo transattivo per la definizione di ogni contestazione relativa agli stessi.
Gli attori hanno chiesto la declaratoria di nullità sia dei contratti che dell’accordo transattivo.
Il Tribunale di Verona, in primo grado, ha dichiarato la nullità della transazione ed il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario relativamente alle pretese fondate sui contratti, essendo competente il collegio arbitrale, ed ha rilevato, altresì, l’esistenza di un nesso di pregiudizialità tra il procedimento arbitrale e il giudizio relativo ai restanti contratti.
La Suprema Corte si è quindi trovata a decidere sul regolamento di competenza proposto dalla società, al quale la banca ha resistito con apposite memorie.
Nell’ordinanza in esame, la Cassazione ha affrontato la questione della validità della clausola compromissoria nei contratti-quadro finanziari c.d. “monofirma” ed ha escluso la nullità della clausola compromissoria per contrasto con l’art. 808 c.p.c..
Il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, è quello secondo cui il requisito della forma scritta del contratto-quadro non dev’essere inteso in senso strutturale, bensì in senso funzionale e deve, pertanto, ritenersi rispettato ove il contratto sia stato redatto per iscritto e ne sia stata consegnata una copia al cliente.
Invero, è sufficiente, ai fini del perfezionamento, che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo e non occorre anche quella dell’intermediario, il cui consenso può ben desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.
Gli ermellini hanno rappresentato che, nella fattispecie in esame, i suddetti comportamenti sono stati correttamente ravvisati nella sottoscrizione del primo contratto attuativo dell’accordo quadro ritenuta incompatibile con una volontà contraria all’accettazione di questo ultimo, la cui sottoscrizione soltanto per autentica deve considerarsi ininfluente ai fini della validità dell’accordo, non essendo stata mai contestata la consegna della relativa copia alla cliente.
Il rispetto del requisito della specificità dell’approvazione, prescritto dall’art. 1341, secondo comma, c.c., esclude la sufficienza di un riferimento cumulativo numerico ad una pluralità di clausole o della sottoscrizione indiscriminata di tutte o di gran parte delle condizioni contrattuali, alcune delle quali soltanto risultino vessatorie, ma non comporta l’inefficacia delle clausole richiamate ove l’indicazione numerica di ciascuna di esse sia accompagnata da una menzione sia pure sommaria del relativo contenuto.
Ai sensi dell’art. 808 c.p.c., il requisito della forma scritta può ritenersi soddisfatto dalla sottoscrizione apposta dal cliente in calce al testo contrattuale, avuto riguardo al comportamento attuativo della banca, ove da questo possa desumersi l’accettazione della competenza arbitrale.
Alla luce delle suesposte argomentazione i giudici di legittimità hanno accolto parzialmente il ricorso e cassato la sentenza impugnata, nella parte riguardante la sospensione del processo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE CON L’APPOSIZIONE DELLA SOLA FIRMA DEL CLIENTE
SI APPLICA LO STESSO PRINCIPIO SANCITO PER I CONTRATTI DI INTERMEDIAZIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Clelia Buonocore | 22.08.2019 | n.16602
CONTRATTI BANCARI: VALIDO ANCHE SE MANCA LA SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
NECESSARIA SOLO QUELLA DEL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Schirò Rel. Genovese | 29.11.2018 | n.30885
CONTRATTI MONOFIRMA: VALIDI ANCHE IN ASSENZA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA BANCA
E’ SUFFICIENTE CHE L’ISTITUTO DI CREDITO ABBIA MOSTRATO IL PROPRIO CONSENSO ATTRAVERSO COMPORTAMENTI CONCLUDENTI
Sentenza | Tribunale di Cuneo, Giudice Mauroernesto Macca | 29.01.2018 | n.71
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