ISSN 2385-1376
Testo massima
Con sentenza n. 383/2013, il Tribunale di Roma, Sezione XI Civile, Giudice dr. Corrias, ha rigettato la domanda di un cliente diretta ad ottenere la condanna dell’Istituto bancario al pagamento della somma di euro 1.500.000,00, a titolo di risarcimento danni, a fronte dell’asserita illegittimità del recesso dalle aperture di credito e dal contratto di conto corrente, della asserita illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi e della presunta illegittimità della pattuizione e applicazione degli interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, con addotto superamento del tasso soglia previsto dalla legge n. 108/1996.
Nel caso di specie era avvenuto che nel corso del giudizio era stato accertato che in accoglimento delle eccezioni dell’Istituto bancario, che il negozio integrato dallo scambio di corrispondenza della debitrice con la BANCA diretto alla definizione della posizione impediva altresì alla CLIENTE la proposizione di domande volte al ricalcolo del saldo del conto sul presupposto dell’illegittima applicazione nel corso del rapporto di clausole contrattuali nulle concernenti interessi ultralegali e anatocistici e commissioni di massimo scoperto, posto che tale ricalcolo sarebbe possibile solo in caso di nullità della transazione ex art.1972 cc per illiceità del contratto oggetto dell’accordo transattivo che nel caso in esame non ricorreva, posto che l’asserita nullità di clausole concernenti interessi e commissioni di massimo scoperto non comporterebbe l’illiceità dell’intero contratto, non avendo il CLIENTE provato l’essenzialità di tali clausole
La domanda in danno della banca è stata pertanto respinta con condanna al pagamento delle spese processuali attesa la palese infondatezza.
La decisione è in linea con i principi espressi anche di recenti dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.8776 del 31/05/2012.
Testo del provvedimento
Si allega sentenza del Tribunale di Roma.
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Numero Protocolo Interno : 44/2013