ISSN 2385-1376
Testo massima
Il decreto ingiuntivo deve essere tassato a tassa fissa anche quando l’ingiunzione è rivolta in solido al debitore principale ed a uno o più fideiussori.
La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, con sentenza del 26/02/2013, ha accolto il ricorso della Banca avverso il provvedimento di tassazione che erroneamente aveva applicato l’imposta proporzionale dello 0.50%. in luogo di quella dovuta in misura fissa per un decreto ingiuntivo emesso a carico di una società e dei fideiussori.
In particolare il giudice tributario ha stabilito che la Banca che ha ricevuto tale Decreto, è un soggetto IVA, che concede un finanziamento connesso alla condanna di pagamento assoggettato ad IVA, e su tale operazione, poi, l’Istituto di Credito agisce con rivalsa nei confronti del c.d. “solvens” ai sensi degli artt.3 e 6 del DPR n. 633/72.
Orbene, ai fini dell’imposta di registro, in precedenza, la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n.3501 dell’11.02.2011 ha chiarito che il Decreto Ingiuntivo che condanni sia il debitore principale che il fideiussore/ri al pagamento di una determinata somma di danaro non è soggetto a duplice tassazione in relazione alla duplicità delle condanne, avendo il Decreto un unico effetto giuridico, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma.
Difatti, il pagamento da parte di uno solo degli obbligati determina l’estinzione dell’obbligazione e rende inefficace il Decreto ingiuntivo nei confronti dell’altro obbligato/ti, perché le condanne sono alternative e non possono essere eseguite entrambe.
La duplicità della tassazione costituirebbe un illegittimo pagamento del tributo, in quanto colpirebbe la stessa somma due volte, sicché, di conseguenza, non è dovuta una distinta tassazione sulla garanzia fideiussoria, e l’impose di Registro, in base al principio di alternatività, previsto dall’art.40 del D.P.R. n. 131 del 1986, va calcolata in misura fissa e non in misura proporzionale.
L’Ufficio, invece, ha applicato, nella fattispecie in esame l’imposta proporzionale dello 0,50% anche sulla garanzia fideiussoria presentata dalla GARANTE SRL in quanto soggetto IVA, doveva ESSERE TASSATA IN MISURA FISSA, ai sensi dell’art.40 del DPR n. 131/86 e della nota II dell’art.10 n. 1el D.P.R. n.633773, avendo prevalenza l’imposta di IVA su quella di registro, senza che rilevi, data l’unicità della tassazione, la circostanza che l’ingiunzione si indirizzi solo nei confronti dl debitore principale o solo nei confronti del fideiussore, ovvero nei confronti di entrambi (ex plurimis Cass. n. 3572/98, n. 2696/03, n. 15230/04, n. 9390/07).
Ai fini dell’imposta di registro, il decreto ingiuntivo che condanni sia il debitore principale che il fideiussore al pagamento di una determinata somma non è soggetto a duplice tassazione, in relazione alla duplicità delle condanne, avendo il decreto un unico effetto giuridico, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma.
Alla luce di ciò, prima di procedere alla registrazione di un decreto ingiuntivo in favore di una banca, verificate il criterio di tassazione con applicazione dell’imposta in misura fissa.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI CASERTA
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Sul ricorso n. 1147/12
Depositato il 29/02/2012
avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 200918D0000014520001 REGISTRO 2009
contro: AG. ENTRATE DIR. PROVINC.UFF.CONTROLLI CASERTA
proposta dai ricorrenti
BANCA
FATTO
Il ricorso è formalizzato contro l’Agenzia delle Entrare di Caserta, che in data 13.12.11 notificò alla ricorrente Società, l’impugnato avviso di liquidazione di euro 5.068,00 per omessa registrazione del decreto ingiuntivo n. 000001452/2009 del 30.11.2009, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Sezione distaccata di Caserta.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità della tassazione del decreto ingiuntivo per violazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, l’illegittimità della tassazione di un decreto, che ha per oggetto una condanna in solido nei confronti del debitore principale e dei fideiussori per duplicazione dell’imposta.
In sostanza, il ricorrente sostiene che le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all’applicazione di una sola imposta, in quanto le garanzie sono costituite per lo stesso debito, e per tutte vige il regime della solidarietà.
Sostiene, poi, che la ragione del regime fiscale “agevolato” risiede nello speciale regime civilistico del collegamento tra negozio principale e quello di garanzia.
Conclude con la richiesta di accoglimento del ricorso e con quella di riforma dell’atto impugnato, da calcolarsi solo sull’obbligazione principale in misura fissa.
Si costituisce la controparte, la quale, in primis, deduce che la controversia non investe l’an, ma il quantum della pretesa.
Nel merito l’imposta di Registro, a norma dell’art.20 del D.P.R. n. 131/86 è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
Agli atti che contengono più disposizioni autonome si applica a ciascuna la relativa imposta.
Nel caso in esame non vige il principio dell’alternatività IVA-REGISTRO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda merita l’accoglimento.
Preliminarmente il Collegio prende atto che la lite de qua non investe l’an, ma il quantum della pretesa, in quanto, così come sostiene l’Ufficio, il ricorrente chiede l’applicazione della tassazione dell’imposta di Registro in misura fissa e solo sull’obbligazione principale, sia in ragione del principio di alternatività delle imposte IVA-Registro, sia ritenendo le altre obbligazioni (garanzie fideiussorie) meramente accessorie alla prima (obbligazione principale).
Nel caso che ci occupa sussiste un Decreto ingiuntivo, emesso per crediti bancari assistiti da fideiussione e, la Banca che ha ricevuto tale decreto, è un soggetto IVA, che concede un finanziamento connesso alla condanna di pagamento assoggettato ad IVA, e su tale operazione, poi, l’Istituto di Credito agisce con rivalsa nei confronti del c.d. “solvens” ai sensi degli artt.3 e 6 del DPR n. 633/72.
Orbene, ai fini dell’imposta di Registro la stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n.3501 dell’11.02.2011, ha chiarito che il decreto Ingiuntivo che condanni sia il debitore principale che il fideiussore/ri al pagamento di una determinata somma di danaro non è soggetto a duplice tassazione in relazione alla duplicità delle condanne, avendo il decreto un unico effetto giuridico, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma.
Difatti, il pagamento da parte di uno solo degli obbligati determina l’estinzione dell’obbligazione e rende inefficace il decreto ingiuntivo nei confronti dell’altro obbligato/ti, perché le condanne sono alternative e non possono essere entrambe eseguite.
La duplicità della tassazione costituirebbe un illegittimo pagamento del tributo, in quanto colpirebbe due volte la stessa somma, sicché, di conseguenza, non è dovuta una distinta tassazione sulla garanzia fideiussoria, e l’imposta di registro, in base al principio di alternatività, previsto dall’art.40 del D.P.R. n.131 del 1986, va calcolata in misura fissa e non in misura proporzionale.
L’Ufficio, invece, ha applicato nella fattispecie l’imposta proporzionale dello 0,50% anche sulla garanzia fideiussoria presentata dalla TIZIO SRL la quale , in quanto soggetto IVA, doveva ESSERE TASSATA IN MISURA FISSA, ai sensi dell’art.40 del DPR n. 131/86 e della nota II^ dell’art. 10 n. 1el D.P.R. n. 633773, avendo prevalenza l’imposta di IVA su quella di registro, senza che rilevi, data l’unicità della tassazione, la circostanza che l’ingiunzione si indirizzi solo nei confronti dl debitore principale o solo nei confronti del fideiussore, ovvero nei confronti di entrambi (ex plurimis Cass. n. 3572/98, n. 2696/03, n. 15230/04, n. 9390/07).
A conclusione, il ricorso merita l’accoglimento per l’illegittimità dell’impugnato avviso di liquidazione n. 2009/018/0000014552/0/001, il quale va riformato in base al calcolo dell’imposta di Registro solo sull’obbligazione principale in misura fissa.
Il Collegio, infine, decide di compensare tra le parti le spese di giudizio per la particolare novità della materia trattata.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso Spese compensate.
Così deciso in Casera nella seduta del 25 gennaio 20013
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Numero Protocolo Interno : 101/2013