La condotta del cliente è gravemente colposa se viola gli obblighi di custodia, di conservazione e di memorizzazione dello strumento di pagamento e del relativo codice PIN, oltre a non denunciare tempestivamente lo smarrimento o il furto della carta bancomat;
È ammissibile la prova indiziaria della sussistenza della colpa grave che può essere ricavata, tra l’altro, con riferimento alle circostanze di fatto connesse all’utilizzo della carta, subito dopo il furto, vale a dire in quei fatti che, in connessione tra loro, possono ragionevolmente condurre a ritenere negligente la condotta del cliente, come ad esempio la corretta digitazione del PIN.
Questi i principi espressi dal Giudice di Pace di Rovigo, dott.ssa Patrizia Prando con la sentenza n. 79 del 30.01.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un CLIENTE agiva in giudizio contro una BANCA, con la quale aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente, chiedendo l’accredito di quanto indebitamente sottratto da terzi a seguito dell’utilizzo non autorizzato della propria carta bancomat.
Resisteva in giudizio la BANCA che chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Il Giudice onorario sulla base delle evidenze processuali ha rilevato che la BANCA aveva riscontrato anomalie di prelievo sul conto corrente dell’attore e in via precauzionale disponeva il blocco della carta bancomat, peraltro non trovava conferma l’assunto del CLIENTE secondo cui il blocco della carta era intervenuto solo dopo la richiesta dell’interessato e neppur si rinveniva alcuna denuncia di smarrimento.
In altri termini, l’attore non provava di avere richiesto il blocco della carta e pretendeva di delegare a controparte un onere che invece gli incombeva, non sapendo neanche collocare temporalmente il momento in cui si sarebbe verificato lo smarrimento del bancomat.
Sul punto, il giudicante ha riportato la normativa rilevante in materia e in particolare l’art. 7 del D. Lgs. n. 11/2010, comma 1, secondo cui in capo all’utilizzatore abilitato all’utilizzo di uno strumento di pagamento sussiste l’obbligo di utilizzarlo in conformità con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l’emissione e l’uso e di comunicare senza indugio al prestatore di servizi di pagamento lo smarrimento, il furto, l’appropriazione indebita o l’uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza.
La violazione degli obblighi imposti dall’art. 6 del D.Lgs. 11/2010 comporta il riconoscimento di una condotta gravemente colposa che nel caso di specie si rinveniva in capo al CLIENTE che non solo risultava inadempiente agli obblighi di custodia, di conservazione e di memorizzazione dello strumento di pagamento e del relativo codice PIN, ma neppure sporgeva tempestiva denuncia.
Più nello specifico, il Magistrato ha riscontrato che tutte le operazioni eseguite dopo lo smarrimento della carta bancomat venivano effettuate con corretta digitazione del PIN, pertanto, quantomeno per indizi gravi precisi e concordanti, chi era entrato in possesso della carta bancomat possedeva anche il relativo PIN.
Il mancato riscontro di anomalie di digitazione nel periodo antecedente il primo prelievo disconosciuto avvenuto il 26.01.2016 faceva presumere non solo che lo smarrimento/furto fosse avvenuto poco prima di tale momento, ma rendeva altresì incompatibile l’eventualità che i malfattori avessero potuto estrarre il PIN dalla carta dotata di tecnologia a microcircuito, denotando, piuttosto, che essi fossero a conoscenza delle credenziali di utilizzo, al punto da effettuare agevolmente le transazioni.
La successione temporale degli eventi ha portato dunque a ritenere, con elevato grado di probabilità, che il PIN fosse conservato unitamente alla carta e immediatamente associabile alla stessa, al punto da renderne particolarmente semplice la digitazione onde porre in essere le transazioni contestate, prima del blocco operativo dello strumento disposto non dal titolare della carta, bensì dallo stesso intermediario.
Sul punto, il magistrato ha sottolineato che diverse pronunce dell’ABF e della Corte di Cassazione hanno ritenuto provata la colpa grave in quei fatti che, in connessione tra loro, possono ragionevolmente condurre a ritenere negligente la condotta del cliente.
In altri termini, si ritiene ammissibile la prova indiziaria della sussistenza della colpa grave che può essere ricavata, tra l’altro, con riferimento alle circostanze di fatto connesse all’utilizzo della carta, subito dopo il furto, come verificatosi nel caso di specie.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Giudice di Pace di Rovigo ha rigettato la domanda del cliente con condanna alle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
ABF BANCOMAT: GRAVEMENTE NEGLIGENTE IL CLIENTE CHE NON MANTIENE LA SEGRETEZZA DEL PIN
TRA GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI E LEGALI, LA CUSTODIA DEL CODICE
|ABF, Collegio Napoli, Pres. Marinari Rel. Picardi | 10.09.2015 | n.6848
ABF BANCOMAT: IN CASO DI FURTO, NON RIMBORSABILE IL PRELIEVO FRAUDOLENTO SE C’È COLPA DEL CLIENTE
IL CODICE SEGRETO DEVE ESSERE CONSERVATO IN MODO DILIGENTE
| Collegio Napoli, Pres. Marinari, Rel. Rotondo | 16.07.2015 | n.5588
CARTA DI CREDITO: IN CASO DI FURTO, IL CLIENTE È RESPONSABILE PER OMESSA CUSTODIA E TARDIVA DENUNCIA
TALE CONDOTTA SI CONFIGURA COME GRAVEMENTE COLPOSA
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte, Rel. Bernabai | 07.04.2016 | n.6751
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