ISSN 2385-1376
Testo massima
Con ordinanza n.19561 del 9/11/2012 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla questione dei benefici di prima casa, con una decisione favorevole al contribuente che ribalta la prospettiva della Commissione Tributaria Regionale che aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate.
La vicenda trae origine dal ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione con il quale erano stati revocati i benefici fiscali relativi all’acquisto della prima casa per mancato trasferimento della residenza nel termine prescritto.
Detto beneficio spetta a chi possa dimostrare, in base alle risultanze anagrafiche, di risiedere o di lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza, come disciplinato dall’art.1 del DPR 131/1986.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, il quale aveva evidenziato l’impossibilità al trasferimento per effetto delle precarie condizioni del bene.
La Commissione Tributaria Regionale, investita della questione su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, aveva accolto l’appello di quest’ultima, revocando i benefici di prima casa.
La Corte di Cassazione, con la decisone in esame, ha accolto il ricorso del contribuente dichiarando fondate le censure in merito all’omessa motivazione da parte della CTR circa il mancato riconoscimento di circostanze decisive (la sopravvenuta impossibilità e la “forza maggiore” dettate dalle condizioni dell’immobile, privo dei servizi minimi di abitabilità) che avrebbero determinato il mancato rispetto del termine previsto per il riconoscimento del beneficio.
In tale ottica, la Corte censura la decisione del giudice di appello, il quale aveva omesso di considerare, senza alcuna motivazione, che ai fini del rispetto del termine di decadenza, risultava RILEVANTE l’esigenza di eseguire sull’immobile, successivamente al rilascio, gli interventi minimi di adeguamento dell’abitazione – impianto di riscaldamento ed impianto elettrico.
Tale aspetto è di particolare interesse in quanto in precedenza non era stata data rilevanza alla sopravvenuta impossibilità per forza maggiore.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
B.M.;
RICORRENTE
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
CONTRORICORRENTE
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Trentino Alto Adige n. 12/2/2010 depositata il 23/2/2010;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da B.M. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla Agenzia contribuente contro la sentenza della CTP di Bolzano n. 106/2/2008 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni con il quale erano stati revocati i benefici fiscali relativi all’acquisto della “prima casa” per il mancato trasferimento della residenza nel termine prescritto. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art.380 bis cpc. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/10/2012 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con PRIMO motivo il ricorrente assume che la CTR avrebbe violato il combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, artt.13 e 18, nell’affermare che, all’esito della procedura di rilascio, il B. avrebbe avuto quattro mesi di tempo per inoltrare al Comune la richiesta di trasferimento.
La censura è infondata. L’affermazione della CTR secondo cui “la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dell’interessato nel comune di nuova residenza” risulta conforme ai principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 15412 del 11/06/2008; Sez. 5, Sentenza n. 22528 del 26/10/2007) secondo cui, in tema di imposta di registro, il D.L. 7 febbraio 1985, n.12, art.2, convertito nella L. 5 aprile 1985, n.118, richiede, per la fruizione dei benefici ivi previsti, che l’immobile venga acquistato nel comune di residenza e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, sancito anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n.223, art.18, comma 2, il beneficio fiscale della “prima casa” spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell’acquisto dell’immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile stesso.
Con SECONDO motivo il ricorrente deduce l’omessa motivazione circa il mancato riconoscimento del fatto decisivo costituito dalla sopravvenuta impossibilità come causa esimente del mancato rispetto del termine previsto per il riconoscimento del beneficio.
Con TERZO motivo il ricorrente lamenta che la CTR non abbia riconosciuto i presupposti della “forza maggiore” nel ritardo nel rilascio dell’immobile, nonchè nelle condizioni dell’immobile, privo dei servizi minimi di abitabilità.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione risultano fondate nella parte in cui la CTR, senza alcuna motivazione, ha escluso rilevanza, ai fini del rispetto del termine di decadenza, alla esigenza di eseguire, successivamente al rilascio, gli interventi minimi di adeguamento dell’abitazione – impianto di riscaldamento ed impianto elettrico -.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Trentino Alto Adige.
PQM
La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Trentino Alto Adige.
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Numero Protocolo Interno : 96/2012