ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di imposta di registro, ai fini dell’estensione dell’aliquota agevolata per l’acquisto della prima casa, deve intendersi compreso tra le pertinenze dell’immobile, destinate al servizio e ornamento dell’abitazione oggetto dell’acquisto, anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell’acquirente, senza che rilevi che il bene sia censito unitamente all’immobile principale, né che l’acquisto della pertinenza sia concluso con atto separato, assumendo la norma tributaria – nel riferimento alle unità immobiliari di classificazione catastale c/2, c/6 e c/7 – mera valenza complementare rispetto alla citata mozione civilistica.
Cosi si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza 13 marzo 2013, n. 6259, innovando interpretativamente il sistema delle agevolazioni fiscali sulla prima casa, includendo tra le pertinenze di cui all’art 1, Nota II-bis), comma 3, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’Imposta di Registro), modificata dall’art. 3, comma 131, I n. 549/1995 anche il lastrico solare, qualora sia di esclusiva proprietà del condomino, pertanto in deroga alla norma dispositiva di cui all’articolo 1117 numero 1) c.c. in cui sono elencati i beni condominali salvo diversa previsione contenuta nel titolo.
In conseguenza di tale pronuncia, qualora ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi ai fini della qualificazione del bene quale pertinenza ai sensi dell’articolo 817 c.c., il condomino acquirente l’unità principale potrà usufruire dei benefici fiscali anche in relazione al lastrico solare se di sua esclusiva proprietà.
La fattispecie concreta oggetto di disamina aveva visto l’Agenzia delle Entrate notificare ai coniugi acquirenti un avviso di liquidazione contestando l’aliquota agevolata in relazione al lastrico solare, ritenuto dall’Amministrazione Finanziaria quale unità immobiliare abitativa autonoma anche per il fatto che il bene de quo avesse un accatastamento autonomo, non avente pertanto i requisiti di bene pertinenziale, ed escluso dal predetto beneficio fiscale.
Detto avviso veniva impugnato dai coniugi ai quali veniva riconosciuta, sia in primo grado che in grado di appello, la corretta applicazione dell’agevolazione fiscale relativamente al lastrico solare atteso che lo stesso è da considerarsi quale pertinenza dell’immobile sul quale insiste trattandosi di porzione di terrazzo scoperto, destinato a servizio ed ornamento dell’immobile stesso.
Proposto ricorso per cassazione la Corte ha rigettato il gravame uniformandosi ai precedenti gradi di giudizio.
Tale orientamento in verità è aderente all’obiettivo che il legislatore stesso ha inteso perseguire attraverso la previsione del regime di favore, che può essere individuato nella volontà di agevolare l’acquisto dell’abitazione non di lusso e delle sue pertinenze, in ossequio ai principi sanciti dall’articolo 47, comma II, della Costituzione secondo cui “la Repubblica favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione
”.
Pertanto la Nota II-bis), punto 3, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, (di seguito TUR), che prevede che le agevolazioni “prima casa” spettano anche in relazione all’acquisto delle unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad una per ciascuna delle predette categorie, “
che siano destinate a pertinenza della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato”, va interpretata alla luce del favor innanzi prospettato anche dalla recente Corte di Cassazione nel senso di includere nell’alveo delle pertinenze oggetto di benefici fiscali anche il lastrico solare, pur se non accatastato nella categoria C/2, C/6, C/7, (di solito il lastrico solare è classificato in Catasto nella categoria F/5 ed è privo di rendita catastale).
Tale percorso argomentativo seguito dalla Cassazione appare logico, ragionevole e conforme allo spirito del legislatore la cui ratio si fonda sull’intento di favorire gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa.
Del resto, l’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 25 del 25 febbraio 2005 e con la circolare n. 38 del 12 agosto 2005, ha riconosciuto la possibilità in capo ai contribuenti di fruire delle agevolazioni “prima casa” all’acquisto contemporaneo o successivo di due alloggi destinati per volontà dell’acquirente a costituire un’unica unità abitativa, adeguandosi ai precedenti giurisprudenziali che si esprimono in tale senso “le agevolazioni prima casa possono riguardare anche alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari che siano destinate dagli acquirenti, nel loro insieme, a costituire un’unica unità abitativa” (ex multis, Cassazione Civile, sez. I, 22 gennaio 1998, n. 563; Cassazione Civile, sez. V, 14 maggio 2007, n. 10981).
La linea guida pertanto da seguire è la seguente:
ai fini fiscali per l’ottenimento delle agevolazioni “prima casa” la categoria giuridica di pertinenza da tenere in considerazione è quella civilistica di cui all’articolo 817 c.c, e quanto indicato dalla Nota II-bis), punto 3, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, del TUR sarà suscettibile di interpretazione estensiva e pertanto ai fini della qualificazione di pertinenza sarà opportuno verificare di volta in volta sia il requisito oggettivo che il requisito soggettivo.
A tal proposito il requisito oggettivo si sostanzia nella destinazione durevole ed attuale di una cosa a servizio o ad ornamento di un’altra ai fini di un miglior uso della prima; (v. circolari n. 1/1994; n. 19/2001; n. 38/2005; n. 12/2007 e risoluzioni n. 240230/1983; n. 25/2005; n. 32/2006 e n. 149/2008).
Il requisito soggettivo invece si sostanzia nella volontà espressa o tacita manifestata dal proprietario della cosa principale o da colui che è proprietario di un diritto reale sulla cosa principale di creare un vincolo di strumentalità o di complementarietà funzionale tra il bene principale e la pertinenza.
Sulla base di tali premesse, appare decostituito di ogni fondamento logico giuridico la circostanza in virtù della quale l’accatastamento autonomo del lastrico solare priverebbe il contribuente di fruire dei benefici fiscali.
A riprova di ciò difatti è opportuno sottolineare che ai fini della pertinenzialità tra bene principale e bene accessorio non viene in rilievo il rapporto di connessione materiale, bensì viene in rilievo il semplice rapporto di connessione funzionale e strumentale tale per cui il bene accessorio conserva la sua autonomia.
Alla luce di tali premesse pertanto, l’accertamento della sussistenza o meno del vincolo di pertinenzialità comporta un giudizio di fatto (Cassazione 2 marzo 2006 n.4599), e il soggetto contribuente sarà tenuto a dimostrare la relazione durevole, funzionale e strumentale, di complementarietà tra i due cespiti, anche tenendo conto del valore catastale e delle dimensioni del bene accessorio.
In tale fattispecie concreta del resto la proprietà comune del lastrico ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1117 c.c. non è stata dimostrata in alcun modo con elementi probatori, anzi secondo la sopracitata Cassazione che qui si commenta “
peraltro per qualificare un lastrico solare come parte comune, ai sensi dell’art. 1117, n. 1, cod. civ., è necessaria la sussistenza di connotati strutturali e funzionali, di cui prova manca nel caso di specie, comportanti la materiale destinazione del bene al servizio e godimento di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22466 del 04/11/2010)”.
Inoltre, in relazione ai benefici applicabili alle pertinenze la prassi è stata chiamata ad interpretare numerose questioni sottoposte: basti ricordar ad esempio la Risoluzione 265/E dell’Agenzia delle Entrate, oppure la Circolare (Cfr. Circ. 38/E/2005, 7) in virtù della quale l’agevolazione non è applicabile qualora la destinazione non sia oggettivamente realizzabile, come ad esempio quando la pertinenza si trovi in un “punto distante” rispetto all’immobile principale o in comune diverso.
orbene, tale pronuncia è da ritenersi condivisibile anche alla luce della considerazione delle ulteriori prescrizioni in tema di conformità catastale: difatti l’accatastamento eventuale del lastrico solare quale categoria F/5 secondo quanto espresso da autorevole dottrina sul punto esclude l’obbligo di menzione della dichiarazione di conformità catastale oggettiva e soggettiva ai sensi del D.L. 78/2010 (Studio notaio Rizzi- La normativa in materia di conformità dei dati catastali), considerato che tale bene è privo di rendita catastale.
Ad ogni buon conto non è espresso nella normativa fiscale il requisito obbligatorio rappresentato dal fatto che sia il bene principale che il bene accessorio siano censiti unitamente al fine dell’ottenimento del beneficio fiscale de quo, pertanto anche per tale motivazione, , il ricorso come formulato dall’Agenzia delle Entrate appare destituito di ogni fondamento giuridico.
Alla luce delle considerazioni suesposte si possono affermare le seguenti conclusioni per cui:
1) L’agevolazione prima casa si applica anche al trasferimento del lastrico solare qualora non sia bene condominiale e sia considerato quale bene pertinenziale destinato in modo permanente e durevole al servizio o ornamento dell’immobile sul quale insiste.
2) Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione prima casa alle pertinenze, non è necessario che l’abitazione principale e la pertinenza siano censite unitamente in Catasto ed, inoltre, l’agevolazione può applicarsi a tutti i beni qualificabili civilisticamente come pertinenze (e non solo alle pertinenze accatastate come C/2, C/6 o C/7). Pertanto, l’agevolazione può trovare applicazione anche sul lastrico solare che sia di proprietà esclusiva dell’acquirente del bene principale.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 30062-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE;
RICORRENTE
Contro
A.S., Z.M.L.;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 138/2006 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 12/10/2006;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 138/2/2006, depositata il 12.10.2006, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, n. 287/30/2004 che aveva annullato gli avvisi di liquidazione con cui veniva contestata la indebita applicazione dell’aliquota agevolata per la prima casa con riferimento al lastrico solare, ritenuta dall’ufficio unità immobiliare a sè stante, non rientrante nelle pertinenze messe ai fini della predetta agevolazione.
Rilevava al riguardo la Commissione Tributaria Regionale, confermando quanto affermato già nella sentenza di primo grado, che il lastrico solare sia da considerarsi pertinenza dell’immobile sul quale insiste, trattandosi di porzione di terrazzo scoperto, destinata a servizio e ornamento dell’immobile stesso.
L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:
a) Nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento all’esclusione del lastrico solare dall’agevolazione prima casa;
b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1; art. 1, nota 2 bis, comma 3 della tariffa allegata al TUIR, art. 1117 c.c., n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, avendo omesso i giudici di appello di tener conto che il lastrico solare è disciplinato dall’art. 1117 c.c., n. 1 che ne stabilisce la proprietà comune in capo ai condomini, rilevando anche la mancanza, con riferimento al lastrico solare, del nesso pertinenziale rilevante ai fini fiscali per usufruire dei benefici prima casa, non rientrante nelle categorie catastali previste espressamente e tassativamente nel TUIR e perchè censito autonomamente rispetto all’unità immobiliare principale.
Gli intimati si sono costituiti con controricorso nel giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 7/2/2013, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo è inammissibile, dovendo essere rappresentate sotto il profilo del difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) e non sotto quello dell’ omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4 non risolvendosi nel mancato esame di una domanda, ma semmai nella insufficiente motivazione, avendo, peraltro,la CTR motivato, seppur sinteticamente, sulle ragioni per le quali il lastrico solare debba essere considerato pertinenza dell’appartamento e soggetto al beneficio prima casa.
2. Il secondo motivo è infondato.
Ai sensi del comma tre della nota 2 bis, modificata dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 131, “le agevolazioni di cui al comma 1…spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile… sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato”.
Il tenore letterale della norma consente di ritenere che l’ultimo inciso serva a ricomprendere tra le varie pertinenze, sulla base della nozione civilistica di pertinenze dell’immobile, di cui all’art. 817 c.c., ai fini fiscali, anche le unità immobiliari ivi specificate, senza alcuna esclusione della categoria generale.
L’alinea indicato non ha, quindi, valore esaustivo delle pertinenze a cui può essere estesa l’agevolazione prima casa, ma solo valenza complementare alla categoria generale di pertinenza di rilievo civilistico, ricomprendente i beni destinati in modo durevole al servizio e ornamento di altro immobile, tra cui va ricompreso anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell’acquirente.
Peraltro per qualificare un lastrico solare come parte comune, ai sensi dell’art. 1117 c.c., n. 1, è necessaria la sussistenza di connotati strutturali e funzionali, di cui prova manca nel caso di specie, comportanti la materiale destinazione del bene al servizio e godimento di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari (cfr Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22466 del 04/11/2010).
Il mero rilievo della proprietà comune in capo ai condomini, ex art. 1117 c.c., del lastrico solare, non supportato da alcun elemento probatorio, non è idoneo a inficiare il presupposto implicito della esclusiva proprietà in capo agli intimati, deducibile dall’atto di acquisto.
Non è necessario, inoltre, al fine dell’agevolazione, che il bene sia censito unitamente all’immobile principale, non richiedendosi tale presupposto dalla normativa di riferimento, spettando le agevolazioni anche per l’acquisto delle pertinenze con atto separato.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro.600 per compensi professionali, Euro 200 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2013
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 419/2013