In tema di benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, l’immobile sito in zona qualificata dallo strumento urbanistico comunale come destinata a “ville con giardino” deve essere ritenuto abitazione di lusso, ai sensi dell’art. 1 del D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969, indipendentemente da una valutazione delle sue caratteristiche intrinseche costruttive, rilevando non già le caratteristiche di lusso intrinseche all’edificio qualificato come “villa”, bensì la collocazione urbanistica, la quale costituisce indice di particolare prestigio, e risulta, quindi, caratteristica idonea, di per sé, a qualificare l’immobile come “di lusso”.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. Trib., Pres. Cristiano – Rel. Corradini, con l’ordinanza n. 31490 del 03.12.2019.
La vicenda in esame trae origine dalla revoca dell’aliquota ridotta (0,25%, applicata all’imposta sostitutiva relativa al mutuo fondiario stipulato per l’acquisto, come “prima casa”) da parte dell’Agenzia delle Entrate ad un contribuente, basato sul fatto che l’immobile è “abitazione di lusso” ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 in quanto realizzato su area individuata dal vigente strumento urbanistico “a villa”, “parco privato” ovvero a costruzioni qualificate come “di lusso”.
In primo grado, la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto la tesi del contribuente, per cui la costruzione originaria, corrispondente ad una villa dotata di ampio parco privato, peraltro alla attualità aveva perso tali caratteristiche in quanto divisa in diversi appartamenti. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, investita dall’appello dell’Ufficio, lo ha accolto, dichiarando il contribuente decaduto dalla agevolazione fiscale relativa alla aliquota della imposta sostitutiva e compensando fra le parti le spese del giudizio.
La Corte di Cassazione, attivata dal ricorso del contribuente, lo ha rigettato e ha dichiarato non dovute le sanzioni.
La Suprema Corte, riprendendo principi già fissati, ha ribadito che l’unico criterio utilizzabile per la verifica della caratteristica “di lusso” ovvero “non di lusso” dell’immobile acquistato, ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata sull’imposta di registro, è quello dettato dal D.M. 2 agosto 1969, art. 1, non rilevando le caratteristiche intrinseche dell’edificio quanto la sua collocazione in area destinata a “ville o parchi”, dovendosi poi fare riferimento non già all’epoca di costruzione dell’immobile bensì al momento in cui avviene la compravendita del bene. Per i principi di ragionevolezza ed equità contributiva, al fine di stabilire la spettanza o meno dell’agevolazione, occorre far riferimento alla nozione di abitazione non di lusso vigente al momento dell’acquisto, e non a quello della costruzione.
Occorre quindi fare riferimento, al fine del riconoscimento o meno del beneficio fiscale, al momento della compravendita dell’immobile costituendo esso il momento in cui si concretizza la capacità contributiva e cioè quello che rileva per i fini che qui interessano.
La preesistenza dell’edificio alla data di approvazione del PUC, problema pure sollevato nel caso di specie dal ricorrente, per la Corte non riveste alcun rilievo ai fini della interpretazione ed applicazione della norma che qualifica i limiti “esterni” delle “abitazioni di lusso”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA”: L’AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO VA NOTIFICATO ENTRO TRE ANNI
IL TERMINE DECORRE DAL MANCATO TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA NELL’IMMOBILE
Sentenza | Cassazione Civile, sez. Tributaria, Pres. Piccialli – Rel. Marulli | 20.01.2016 | n.963
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/agevolazioni-prima-casa-l-avviso-di-liquidazione-imposta-registro-va-notificato-entro-tre-anni
BENEFICI FISCALI PRIMA CASA: SI APPLICANO AL LASTRICO SOLARE DI PROPRIETA’ ESCLUSIVA
IL LASTRICO SOLARE È PERTINENZA DELL’IMMOBILE PRINCIPALE E L’AGEVOLAZIONE SPETTA ANCHE SE L’ACQUISTO È AVVENUTO CON ATTO SEPARATO
Sentenza | Cassazione civile, sezione tributaria | 13.03.2013 | n.6259
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/benefici-fiscali-prima-casa-si-applicano-al-lastrico-solare-di-proprieta-esclusiva
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