Chi vende l’immobile entro cinque anni perde i benefici “prima casa” se riacquista il solo diritto di abitazione, perchè il beneficio spetta unicamente in caso di acquisto della piena proprietà di un altro immobile entro un anno dalla vendita e purchè tale immobile venga destinato ad abitazione principale.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, V sez. civ., Pres. De Masi – Rel. Cirese, con l’ordinanza n. 11221 dell’11 giugno 2020.
La Suprema Corte ha richiamato il quarto comma della nota II bis dell’art. 1 della tariffa allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, che prevede la perdita dell’agevolazione – con obbligo del contribuente di versare le imposte non assolte nella misura ordinaria, nonché la relativa sovrattassa – anche in caso di trasferimento dell’immobile acquistato prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno dall’alienazione, il contribuente avesse proceduto all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Al fine di consentire al contribuente di evitare la decadenza dalle suddette agevolazioni sono, dunque, previste, con riferimento all’acquisto del secondo immobile, condizioni diverse rispetto a quelle stabilite, per la concessione delle agevolazioni medesime per l’acquisto del primo immobile.
Questa disposizione delinea una fattispecie del tutto diversa da quella dell’accesso alle agevolazioni, stabilendo la regola della decadenza dai benefici prevista dal primo periodo dello stesso comma in presenza di determinate circostanze ed, al tempo stesso, introducendo un’eccezione a tale regola nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione, proceda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
Da qui il chiarimento che il diritto al mantenimento dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa richiede che il contribuente entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione medesima, “proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
BENEFICIO PRIMA CASA: l’immobile sito in zona destinata a “ville con giardino” deve essere ritenuto abitazione di lusso
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Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Amendola – Rel. Rossetti | 03.12.2019 | n.31490
ESENZIONE IMU ABITAZIONE PRINCIPALE: dovuta ai coniugi che dimorano in due comuni diversi
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Sentenza | Commissione tributaria provinciale Bologna, Sez. I, Pres. Est. Silvio Ignazio Silvestri | 23.12.2019 | n.914
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