ISSN 2385-1376
Testo massima
“Il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito”.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Cassazione civile, sezione sesta, con ordinanza n.49 pronunziata in data 03/01/2014 in materia di beneficium excussionis previsto e disciplinato dall’art.2304 cc.
Ebbene precisa la Corte, uniformandosi alle precedenti pronunce, il beneficio della preventiva escussione opera esclusivamente in sede esecutiva, precisando inoltre come la cartella di pagamento notificata al socio di una snc (quale coobbligato solidale), è l’atto conclusivo dell’iter che conduce alla formazione del titolo esecutivo, da parificare al precetto, che preannuncia l’azione esecutiva.
Avverso tale documento non si applica l’art.2304 cc il quale, come detto, disciplina il beneficium excussionis relativamente alla sola fase esecutiva.
Pertanto il creditore può agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo da azionare una volta che il patrimonio sociale risulti incampiente.
Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso proposto dall’ente di riscossione atteso che la Commissione Tributaria Regionale aveva erroneamente qualificato la cartella di pagamento quale atto esecutivo, ribadendo così il principio secondo il quale il beneficio d’escussione previsto ha efficacia limitatamene alla fase esecutiva, ma non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di un titolo esecutivo nei confronti del socio.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3747-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore
– ricorrente –
e contro
V.W., EQUITALIA SUD SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 138/31/2010 della Commissione Tributaria Regionale di FIRENZE del 26.11.2010, depositata il 17/12/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO. E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE. La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
IL relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La CTR di Firenze ha rigettato l’appello dell’ Agenzia delle Entrate -appello proposto contro la sentenza n. 47/02/2008 della CTP di Siena che aveva accolto il ricorso di V.W. – così annullando la cartella di pagamento per IVA-IRAP relativa al periodo d’imposta 2002 e dovuta dalla “alfa snc”, cartella notificata al V. come socio nella predetta società, e perciò come coobbligato solidale.
La CTR ha motivato la decisione con l’argomento che ai sensi dell’art. 2304 c.c. i creditori sociali non possono pretendere il pagamento da parte dei soci se prima non è stato escusso per intero il patrimonio sociale, onde rivolgersi poi in via sussidiaria al singolo socio per soddisfare il credito restante.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo. L’intimato non si è costituito.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1.
Con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art. 2304 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24, 25, 45 e 50) la parte ricorrente si duole che il giudice del merito abbia (sostanzialmente) qualificato la cartella di pagamento atto esecutivo, mentre essa è l’atto conclusivo dell’iter che conduce alla formazione del titolo esecutivo (parificarle all’atto di precetto) e preannuncia l’esercizio dell’azione esecutiva, con conseguente inapplicabilità dell’art. 2304 c.c., che disciplina il beneficium excussionis relativamente alla sola fase esecutiva.
Il motivo appare fondato e da accogliersi, alla luce dell’indirizzo interpretativo recepito da questa Corte secondo cui: “Il beneficio d’escussione previsto dall’art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d’agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest’ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che i patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13183 del 26/11/1999).
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza, con facoltà della Corte di decidere la causa anche nel merito (rigettando l’impugnazione del contribuente) il quale ultimo non si è costituito in appello e perciò non ha riproposto le censure che risultano essere rimaste assorbite nella sentenza di primo grado.
Roma, 30 gennaio 2013.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del contribuente avverso il provvedimento impositivo. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 1.000,00 oltre spese prenotate a debito e compensa tra le parti le spese dei gradi di merito.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2014
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Numero Protocolo Interno : 51/2014