Arriva una nuova proroga del blocco degli sfratti, col decreto Milleproroghe, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 dicembre e in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di «rilascio degli immobili anche ad uso non abitativo» è prorogata «fino al 30 giugno 2021» ma «limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari». Il solo annuncio, però, ha scatenato la rivolta dei proprietari, che da mesi lamentano di essere l’unica categoria trascurata dalla pioggia miliardaria di aiuti anti-Covid messi in campo dall’inizio della pandemia. Nel frattempo in manovra è stato potenziato sia il fondo per la morosità incolpevole sia il nuovo incentivo per chi abbassa il canone, due misure giudicate ancora non sufficienti.
Il decreto proroga fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell’esecuzione dei cosiddetti “sfratti per morosità” (provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze), degli sfratti relativi a immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari e degli sfratti aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore. Gli sfratti erano stati sospesi fino al 31 dicembre, tuttavia a tale proroga sono stati aggiunti dei limiti. Infatti non sarà possibile, eseguire un provvedimento di sfratto in caso di mancato pagamento del canone, alla scadenza e ai provvedimenti di rilascio con data successiva all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati abitati dal debitore e dalla sua famiglia.
Il testo del Milleproroghe prevede che «la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari».
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