ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringraziano per la segnalazione gli Avvocati Mauro Gheda e Marco Rodondi
In materia di negoziazione di titoli di stato argentini, nel caso in cui il cliente palesi in maniera inequivocabile la volontà di procedere all’operazione finanziaria nonostante il tentativo di dissuasione da parte della banca, è da escludersi qualsivoglia responsabilità a carico di quest’ultima in relazione ai danni connessi all’esito negativo dell’operazione.
In particolare, la sottoscrizione, da parte del cliente, della dichiarazione “nonostante l’avvertenza che la suddetta disposizione non appaia a me adeguata, sono a richiedervi l’esecuzione dell’operazione”, dimostra che l’intermediario finanziario abbia sconsigliato l’operazione e dunque adempiuto ai prescritti doveri di diligenza, correttezza ed informativa. In tal caso, invero, i danni lamentati dall’investitore saranno da imputarsi esclusivamente alla condotta volitiva di quest’ultimo.
Questi i principi affermati dalla Corte di Appello di Roma, Pres. Rel. Sorace, con sentenza n. 3748, depositata in data 17.06.2015.
Nel caso in esame, il cliente conveniva la banca innanzi al Tribunale di Viterbo, sull’assunto d’aver acquistato titoli di Stato argentini servendosi dell’intermediazione della convenuta e lamentando che “l’ordine di negoziazione fosse stato posto in essere con violazione, da parte dell’intermediario, del dovere di diligenza, correttezza ed informativa di cui agli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998“. Sulla scorta di tali deduzioni, il cliente chiedeva declaratoria di nullità del contratto ed in via subordinata il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’inadempimento della Banca.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda risarcitoria; avverso tale pronuncia proponeva appello la Banca.
La Corte di merito, nel motivare l’accoglimento del gravame, ha accertato la carenza di nesso eziologico “tra la dedotta omissione informativa ed il danno lamentato“.
In particolare, dalle allegazioni prodotte, era emerso che era stato il cliente “a volere l’operazione, nonostante la dissuasione in atto da parte della banca“, richiedendone l’esecuzione “nonostante l’avvertenza che la suddetta disposizione non appaia a me adeguata“. Manifestazione volitiva, questa sottoscritta dall’investitore, ritenuta inequivocabile dalla Corte di Appello, tanto da farvi discendere l’insussistenza di qualsivoglia responsabilità, a carico della banca, in relazione alle dedotte violazioni degli obblighi informativi di cui al sopra citato Regolamento Consob.
Invero, la Corte di merito ha chiarito che “se la sintesi dell’intervento della Banca si è risolta nella dissuasione per l’operazione, sarebbe assurdo ascrivere alla Banca medesima, e non alla condotta determinata dal correntista, la causa dei danni subiti dallo stesso. Non risulta in appello alcuna risposta di parte appellata sul punto; è, certamente, rilevabile nella anzidetta dichiarazione non già una clausola contrattuale, ma proprio una asseverazione proveniente dalla parte “contra se”, nel senso di aver ricevuto una chiara attività di sconsiglio per l'”inadeguatezza” dell’operazione, e però nonostante di aver inteso effettuare l’operazione“.
Alla luce delle esplicate argomentazioni, la Corte di Appello ha riformato la sentenza gravata, respingendo la domanda risarcitoria del cliente, condannato altresì alla rifusione delle spese di lite a favore della Banca.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
BOND ARGENTINA: LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI INFORMAZIONE NON DETERMINA LA NULLITÀ DEI CONTRATTI DI ACQUISTO
LE OBBLIGAZIONI ARGENTINA, ALL’EPOCA DELL’INVESTIMENTO, ERANO CONSIDERATE UN PRODOTTO ASSOLUTAMENTE SICURO
Sentenza | Tribunale di Brescia, dott.ssa Angelina Augusta Baldissera | 31-12-2014 n.2 e 3
BOND ARGENTINI: LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI COMPORTAMENTO DA PARTE DELLA BANCA NON DETERMINA LA NULLITÀ DELL’ORDINE DI INVESTIMENTO!
L’ORDINE DI INVESTIMENTO È ATTO UNILATERALE ESECUTIVO DEL MANDATO E NON PUÒ ESSERE MAI RISOLTO
Sentenza | Tribunale di Bari, Pres. Dott. Franco Lucafò, Est. dott. Sergio Cassano | 02-12-2013
Testo del provvedimento
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