ISSN 2385-1376
Testo massima
Nelle ipotesi di forma scritta di cui al TUB (art. 117) o TUF (art. 23), al fine di garantire la protezione del soggetto debole e di colmare la asimmetria informativa, la stessa è soddisfatta ove il documento rechi la sottoscrizione del cliente e la dichiarazione unilaterale ricognitiva di aver ricevuto copia di un esemplare del contratto debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati dell’Istituto contraente.
Un contratto completo in tutte le sue clausole che sia sottoscritto dal solo cliente, comprendente la dichiarazione di avere ricevuto copia dello stesso, risulta soddisfare pienamente la funzione informativa che la norma e la sua sanzione sono destinate ad assolvere. La relativa dichiarazione, acquisisce così un valido connotato ricognitivo-confessorio più che idoneo ad escludere la sussistenza dell’eccepita nullità.
A norma dell’art. 9 del Regolamento Consob n. 11768/98, per l’esecuzione di operazioni fuori mercato, l’obbligo di esecuzione delle negoziazioni di strumenti finanziari esclusivamente sui mercati regolamentati non si applica alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato italiano o esteri.
Nessuna violazione può addebitarsi all’intermediario con riferimento al comportamento successivo all’acquisto degli strumenti finanziari qualora l’investitore non gli abbia conferito un mandato di gestione patrimoniale ma esclusivamente l’effettuazione del servizio di negoziazione di valori mobiliari allo scopo di acquistare e vendere determinati strumenti finanziari di volta in volta scelti dal cliente, senza alcun margine di discrezionalità in capo all’intermediario perché il mandato conferito a quest’ultimo non implica alcun obbligo di informazione successiva all’acquisto esaurendo i propri effetti con la pura e semplice esecuzione di ogni singola compravendita.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Mantova, Est. Andrea Gibelli, nella sentenza del 16 febbraio 2016, n. 2016.
Nel caso di specie, il cliente investitore conveniva in giudizio l’istituto intermediario, con cui aveva intrattenuto rapporti finanziari su invito della propria banca, ai fini della declaratoria di nullità delle operazioni di investimento in obbligazioni in bond argentini, in quanto poste in essere in assenza di valido contratto scritto di negoziazione, nonché per ottenere la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria e la restituzione delle somme perse oltre al danno da mancata rendita.
Si costituiva l’istituto intermendiario convenuto il quale chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata sia in fatto che in diritto.
Orbene, in ambito di rapporti finanziari di investimento, sussistono degli obblighi di trasparenza in capo agli intermediari. Tali obblighi hanno lo scopo di mitigare il divario cognitivo tra gli intermediari finanziari ed i loro clienti retail, in quanto quest’ultimi sono normalmente dotati di una bassa cultura finanziaria che non consente loro di valutare la qualità dei prodotti d’investimento offerti.
Invero, in ragione delle asimmetrie informative e cognitive aumenta il rischio per i clienti deboli di incorrere inconsapevolmente in significative perdite, indebolendone la fiducia nel corretto funzionamento dei mercati finanziari.
Pertanto, l’esigenza di garantire la protezione del soggetto debole e di colmare l’asimmetria informativa viene soddisfatta ove il documento rechi la sottoscrizione del cliente e la dichiarazione unilaterale ricognitiva di aver ricevuto copia di un esemplare del contratto debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati dell’Istituto contraente. Ciò vale a dimostrare la conoscenza del contratto e delle sue clausole da parte del cliente ed il rispetto della forma scritta di cui al TUB (art. 117) o TUF (art. 23).
Il Tribunale adito, nel rigettare le domande attoree, ha rilevato che, dalle risultanze della documentazione prodotta in giudizio, era stata consegnata e firmata una copia del contratto de quo al cliente investitore, completo in tutte le sue clausole.
Ne discende, dunque, la decisione a cui è pervenuto il Giudice nel chiarire che un contratto completo in tutte le sue clausole, sottoscritto dal solo cliente e comprendente la dichiarazione di avere ricevuto copia dello stesso, soddisfa pienamente la funzione informativa che la norma. La relativa dichiarazione, acquisisce così un valido connotato ricognitivo-confessorio più che idoneo ad escludere la sussistenza dell’eccepita nullità.
Pertanto, la forma scritta, in tal caso, rappresenta il veicolo attraverso il quale il contraente professionale, adempiendo al proprio obbligo informativo, elimina lo squilibrio in tale materia a favore del cliente.
Il Tribunale mantovano ha, altresì, ritenuto infondata anche la contestazione attorea circa l’inadempimento della società convenuta all’obbligo informativo specifico sui titoli per cui è causa, trattandosi di titoli altamente speculativi con conseguente rischio e possibilità di perdere non solo l’investimento ma anche la propria rendita.
Ebbene, il Giudice ha osservato che il contraente professionale aveva indicato – nel modulo di adesione sottoscritto dal cliente – i rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari (di cui alla Parte II di Norme Contrattuali e Informativa) e, in particolare: la Parte “A” relativa alla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari; la Parte “B” relativa alla rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati; la Parte “C” relativa alla rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata.
Inoltre, l’attore aveva dichiarato, nella sezione 3 del detto contratto, di avere una “buona esperienza” in materia di investimenti finanziari e in particolare di avere familiarità con gli strumenti finanziari: “reddito fisso” e “azioni” e, infine, di avere una propensione al rischio “media” per quanto concerne gli obiettivi di investimento.
Il Giudice ha, altresì, osservato che non è stato contestato quanto sostenuto dalla convenuta e cioè che il portafoglio dell’attore era bilanciato e composto non solo da obbligazioni Argentina ma anche da altri titoli a carattere non speculativo in quanto trattasi di “credito speculativo con rischio di credito suscettibile di peggioramento al modificarsi delle condizioni economico finanziarie. In caso di alterazioni in senso negativo vi sono comunque possibilità di ripristinare le condizioni di solvibilità con investimenti economico finanziari alternativi da parte dell’emittente
L’utilizzo della simbologia (+) e (-) è finalizzata a meglio definire il posizionamento del credito all’interno di una determinata categoria“.
Infine, Il Tribunale, condividendo un costante orientamento giurisprudenziale, ha chiarito che non sussiste il dovere di informare il cliente del declassamento del rating dei titoli argentini successivamente al loro acquisto, allorquando l’investitore abbia conferito all’intermediario esclusivamente l’effettuazione del servizio di negoziazione di valori mobiliari allo scopo di acquistare e vendere determinati strumenti finanziari di volta in volta scelti dal cliente considerato che tale attività esaurisce i propri effetti con la pura e semplice esecuzione di ogni singola compravendita. Detto obbligo sussiste invece nel caso in cui venga conferito un mandato di gestione patrimoniale che consente un margine di discrezionalità in capo all’intermediario nello svolgimento di tale attività.
Alla luce delle considerazioni suesposte, il Giudice ha rigettato le domande di parte attrice condannandola alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si suggerisce la consultazione dei seguenti precedenti pubblicati in rivista:
INTERMEDAZIONE MOBILIARE: LA RILEVANZA DELLA FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO QUADRO
VALIDO SE SOTTOSCRITTO DAL SOLO CLIENTE E NON DALL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO
Sentenza, Corte D’Appello Venezia, Pres. Vittorio Rossi, 28-07-2015 n. 1904
BOND ARGENTINI: NO ALL’EQUAZIONE “INADEMPIMENTO ONERI INFORMATIVI = RESPONSABILITÀ PER INVESTIMENTO IN PERDITA”
GLI OBBLIGHI INFORMATIVI NON VANNO INTESI COME OBBLIGHI DI “CHIAROVEGGENZA”
Sentenza Corte di Appello di Roma, Pres.Rel. Edoardo Cofano 19-03-2015
BOND ARGENTINI: LA VIOLAZIONE DEI DOVERI DI COMPORTAMENTO DA PARTE DELLA BANCA NON DETERMINA LA NULLITÀ DELL’ORDINE DI INVESTIMENTO!
L’ORDINE DI INVESTIMENTO È ATTO UNILATERALE ESECUTIVO DEL MANDATO E NON PUÒ ESSERE MAI RISOLTO
Sentenza, Tribunale di Bari, Pres. Lucafò, Est. Cassano 02-12-2013
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Testo del provvedimento
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