Testo massima
La Banca non può essere condannata
al risarcimento del danno per il successivo declassamento dei titoli.
Così la Corte di cassazione, con
sentenza n. 330 del 09 gennaio 2013, uniformandosi alla pronuncia della Suprema
Corte a Sezioni unite (sent. 26725/007) ha precisato che anche quando, in una
causa, emerga un’effettiva violazione da parte dell’intermediario degli
obblighi di informazione, correttezza e buona fede, questa non determina ex se la
“nullità” del contratto di
negoziazione dei titoli.
Detta violazione assume rilevanza
solo nel momento successivo allo svolgimento del rapporto e in ordine al
corretto adempimento da parte dell’intermediario dei suoi obblighi di condotta,
dando pertanto luogo al solo insorgere di una responsabilità contrattuale verso
l’investitore.
Nel caso di specie, alcuni investitori si erano
rivolti ad un istituto di credito per concludere l’acquisto di alcuni titoli di
Stato argentini.
In seguito all’acquisto, negoziato dalla banca, due anni
dopo avveniva il declassamento dei bond argentini conclusosi con il fallimento
dello stato emittente.
Gli investitori chiedevano, pertanto, di essere risarciti
per il comportamento della banca che non aveva fornito sufficienti informazioni
in ordine al rischio dell’operazione sugli acquisti dei detti Bond.
In particolare i ricorrenti lamentavano che a distanza di
soli due anni dalla conclusione del contratto iniziava il declassamento dei
titoli compravenduti.
Il Tribunale adito rigettava le domande attoree escludendo
qualsiasi forma di responsabilità della banca, posto che nessuna inadempienza e
scorrettezza poteva esserle addebitata.
Avverso tale pronuncia gli investitori proponevano
appello che veniva rigettato confermando la decisione adottata dal giudice di
prime cure.
Proposto ricorso per cassazione la Corte, ha confermato
la decisione contenuta nelle statuizioni dei giudici che l’hanno preceduta.
Il giudice a quo ha, invero, precisato che, all’epoca dell’acquisto dei titoli
non sussisteva un particolare livello di rischio atteso che il primo “declassamento” dei titoli in
questioni fu effettuato inizialmente da una sola agenzia di “rating” e solo due anni dopo dalle
altre principali agenzie internazionali.
Non si poteva dunque affermare
che la banca avesse negligentemente omesso di fornire informazioni: nessuna
inadempienza e scorrettezza poteva essere ad essa, addebitata, e dunque la
banca non poteva essere condannata al risarcimento del danno per la successiva
caduta dei titoli.
In conclusione gli ermellini
affermano come il declassamento dei titoli intervenuto successivamente alla
compravendita degli stessi non determina automaticamente la responsabilità
contrattuale dell’intermediario finanziario verso l’investitore.
Art.
21T.U.F. (CRITERI GENERALI)
1.
Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati
devono:
a)
comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei
clienti e per l’integrità dei mercati. I soggetti abilitati classificano, sulla
base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla Consob, che a
tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente
rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado
di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli
d’investimento e rispettano il principio dell’adeguatezza fra le operazioni
consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di
ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di
investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi
obiettivi d’investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse
disposizioni espressamente 55 Vedi provvedimenti della Banca d’Italia del
4.8.2000 e del 17.6.2002 (pubblicati, rispettivamente, nelle G.U. n. 218 del 18.9.2000
e n. 167 del 18.7.2002).
56
Lettera così sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 57 Lettera così
sostituita con d.lgs. n. 37 del 6.2.2004. 58 Vedi regolamento Consob n. 11522
dell’1.7.1998 e successive modifiche e integrazioni.
59
Vedi delibera Consob n. 11760 del 22.12.1998. pag. 22 Consob – Raccolta
normativa impartite dall’investitore medesimo in forma scritta, ovvero anche
mediante comunicazione telefonica o con l’uso di strumenti telematici, purché
siano adottate procedure che assicurino l’accertamento della provenienza e la
conservazione della documentazione dell’ordine60;
b)
acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi
siano sempre adeguatamente informati;
c)
organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di
interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque
ai clienti trasparenza ed equo trattamento;
d)
disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad
assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi;
e)
svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare
i diritti dei clienti sui beni affidati.
2.
Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le
società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in
nome proprio e per conto del cliente.
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno