ISSN 2385-1376
Testo massima
Se l’azione di accertamento della nullità è per legge imprescrittibile, altrettanto non è l’azione di ripetizione che sulla nullità si voglia fondare: ciò sia quando il rilievo dell’indebito costituisca la causa petendi di una domanda di restituzione in natura, sia anche quando rilevi come fatto giuridico dedotto al fine di paralizzare in tutto o in parte una contrapposta richiesta di pagamento.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Catania, dott. Giorgio Marino, con la sentenza n. 2706, depositata in data 24.06.2014.
Nel caso sottoposto al Tribunale catanese, un cliente conveniva in giudizio un istituto di credito, deducendo d’aver intrattenuto con lo stesso “rapporti ultradecennali” e di detenere nel proprio deposito titoli una serie di obbligazioni Argentina, acquistate nel 2001 ed “attualmente tutte con valore zero”. Ciò, premesso, l’attore concludeva affinché il Tribunale dichiarasse “l’inadempimento della banca convenuta e/o la nullità e/o la risoluzione del contratto di negoziazione e/o dell’ordine di acquisto” delle suddette obbligazioni, e per l’effetto condannasse la convenuta “alla restituzione in favore dell’attore degli importi corrisposti in esecuzione del contratto, (
) oltre agli interessi legali sino all’effettivo pagamento”, oltre che al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale eccepiva preliminarmente la prescrizione dell’avversa domanda, in quanto l’acquisto del prodotto finanziario risaliva ad oltre un decennio antecedente la notifica della citazione e concludeva, nel merito, per il rigetto delle domande attoree, contestandone integralmente il fondamento.
Il provvedimento in commento ha rigettato la domanda di ripetizione di indebito, argomentando come segue.
Il Giudice adito ha infatti chiarito che, nel caso di acquisto di obbligazioni, “il dies a quo del decorso del termine prescrizionale non può che farsi decorrere dalla data di acquisto dei titoli in questione [
]. Ed invero, le violazioni dedotte da parte attrice (integranti cause di nullità, annullabilità e/o risoluzione), sono tutte coeve o antecedenti alla stipulazione stessa del contratto (mancato assolvimento degli obblighi informativi, mancata redazione per iscritto del contratto quadro.). Ne discende ulteriormente che il termine di prescrizione (decennale) non può che farsi decorrere dal momento della violazione delle regole di comportamento ascritte all’intermediario (ovvero dell’inadempimento dell’intermediario). Ove poi si volesse ritenere sussistente una responsabilità precontrattuale il relativo termine prescrizionale (quinquennale) sarebbe spirato ancor prima”.
Disattesa, dunque, la difesa attorea, secondo cui “in materia di risarcimento dei danni derivanti dall’acquisto di obbligazioni Argentina e conseguenti all’inadempimento dell’intermediario degli obblighi di informazione e di forma posti dalla normativa finanziaria, la data iniziale per il decorrere della prescrizione” sarebbe “rappresentata dalla dichiarazione del default dell’Emittente, poiché solo da questa data l’attore è stato consapevole delle perdite di capitale e dei danni subiti”.
Nel tentativo di avvalorare tale teoria, il cliente richiamava, tra l’altro, la sentenza della Corte di Cassazione n.10072 del 23.04.2010, secondo cui, “qualora la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, così come di quello dipendente da responsabilità contrattuale, sorge non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile”, e sottolineava che, a suo dire, “trattandosi di obbligazioni Argentina per le quali lo stato emittente ha dichiarato il default in data 23.12.2001, il danno per gli investitori si è manifestato solo in tale data, nella quale hanno perso tutto il capitale investito”.
L’azione in esame ha a fondamento pretese violazioni poste in essere dalla Banca al momento della (o anteriormente alla) stipula dei contratti di acquisto dei titoli obbligazionari, ragion per cui il termine di prescrizione decorre, secondo la stessa ricostruzione dei fatti, dalla data di sottoscrizione dei contratti medesimi (se non prima, dalla data di stipula del contratto quadro). In altre parole, poiché l’attore ha ricollegato eziologicamente l’inadempimento della Banca alle mancate informazioni relative alla elevata aleatorietà ed inadeguatezza dei titoli ed al conflitto di interessi, non è ragionevolmente possibile fare decorrere il termine per l’esercizio del relativo diritto dal verificarsi della diversa circostanza del default.
Sul punto hanno anche avuto occasione di pronunciarsi altre Corti territoriali, che, conformemente alla posizione assunta dal Tribunale di Catania, hanno così statuito: “l’azione di annullamento del contratto di acquisto di titoli obbligazionari e di risarcimento del danno, avente fondamento sull’asserita mancata informazione in merito all’aleatorietà del titolo e, dunque, su una violazione posta in essere dall’altro contraente al momento della stipula, è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo e non anche dal verificarsi della diversa circostanza del default” (Trib. Ivrea, sent. 10-06-2013); “certamente il dies a quo del computo della stessa” (n.d.r. della prescrizione) “è da individuare nella data di stipulazione ed esecuzione del contratto, in quanto tutte le asserite violazioni di norme imperative prospettate dall’attore integranti, sempre secondo le sue prospettazioni, nullità, annullabilità o inadempimento contrattuali, sono coeve se non in alcuni casi antecedenti- alla stipulazione dello stesso” (Tribunale di Pavia, sez.I, decisione n.86 del 25 gennaio 2013, pronunciatosi sempre in materia di acquisto bond Argentina).
In conclusione, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Per approfondimenti, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
BOND ARGENTINI: PER L’AZIONE DI RIPETIZIONE NON È NECESSARIO IL DEFAULT
LA PRESCRIZIONE DECENNALE DECORRE DAL PAGAMENTO DELL’INDEBITO E PRESCINDE DALLA VERIFICAZIONE DEL DANNO
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice dott. Giovanni Liberati | 19-04-2013
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 212/2015