Nota di commento a cura dell’Avv. Pietro Greco del Foro di Milano
LA MASSIMA
Nel caso in cui un cliente agisca nei confronti della Banca con riferimento a un’operazione di acquisto di bond argentini, le domande di ripetizione dell’indebito e di risarcimento del danno da quest’ultimo formulate hanno alla base fatti costitutivi completamente diversi: l’azione di ripetizione di indebito, prevista dall’art. 2033 c.c., ha per suo fondamento l’inesistenza dell’obbligazione, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa a una condizione risolutiva avveratasi; mentre l’azione per il risarcimento del danno extracontrattuale si fonda sulla sussistenza di una condotta illecita da parte della Banca.
L’eventuale adesione alla c.d. “Task Force Argentina” e la conseguente domanda presentata tramite quest’ultima all’ICSID hanno a oggetto il diritto a ottenere un risarcimento del danno da parte dell’emittente stato argentino: la richiesta di arbitrato della Task Force argentina è quindi inidonea a interrompere il termine di prescrizione relativo all’azione di ripetizione dell’indebito a carico della Banca.
Qualora il cliente agisca nei confronti della Banca prospettando la sussistenza di un indebito in base all’assenza dell’ordine di acquisto da parte del cliente, le eventuali ulteriori domande volte a configurare un inadempimento contrattuale della Banca rispetto alle proprie obbligazioni appaiono confliggere con il dato di fatto immediatamente rilevabile che l’azione si prospetta come un indebito del tutto scollegato dalla presenza di un inadempimento contrattuale della Banca in merito alla propria attività di intermediazione nello scambio di bond argentini.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Giudice Francesco Ferrari con la sentenza del 20.01.2015 e confermati dalla Corte d’Appello di Milano, Pres. Santuosso – Rel. Fiecconi con la pronuncia n.2424 del 01.06.2017.
IL CASO
Nella fattispecie in esame, un investitore conveniva la Banca avanti al Tribunale di Milano, chiedendo a quest’ultimo di condannare l’istituto di credito (i) alla restituzione della somma investita in bond argentini in quanto l’acquisto sarebbe stato eseguito in assenza di uno specifico ordine o, in subordine, (ii) al risarcimento del danno (quantificato in una somma pari a quella investita nei titoli di stato) derivante dall’illegittima condotta della Banca che, a suo dire, avrebbe dato esecuzione a un’operazione inadeguata per il profilo del cliente, venendo meno agli obblighi di correttezza e buona fede che la normativa di settore pone in capo all’intermediario finanziario.
La Banca si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande formulate nei suoi confronti da parte attrice ed eccependo, quanto alla domanda di ripetizione, la prescrizione dell’azione per essere spirato il termine decennale decorrente dalla data di esecuzione dell’ordine e, quanto alla domanda di risarcimento del danno, l’infondatezza della domanda attorea in ragione (i) innanzitutto, della piena legittimità della condotta della Banca; in secondo luogo, (ii) della mancata prova della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta della Banca e il danno patito dall’attore; nonché, infine, (iii) dell’assenza di uno specifico pregiudizio economico derivante dalla condotta della Banca.
Il Tribunale di Milano, da un lato, accoglieva l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca con riferimento all’azione di ripetizione e, dall’altro lato, rigettava la domanda di risarcimento del danno sia in ragione della mancata prova dell’elemento costitutivo del danno risarcibile (in quanto l’attore non aveva neppure allegato di aver subito uno specifico pregiudizio economico ulteriore rispetto a quello riconducibile all’indebito pagamento), sia in ragione dell’assenza di rapporto causale tra la condotta della Banca e l’ipotetico danno subito da parte attrice.
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, che ne aveva completamente rigettato le domande, il cliente proponeva appello sulla base di diversi motivi tra cui, in particolare, (i) la presunta interruzione del termine di prescrizione verificatasi tramite l’adesione da parte del cliente alla c.d. Task Force argentina; (ii) l’asserita malafede della Banca per aver formulato l’eccezione di prescrizione nonostante la medesima non si fosse curata – a suo tempo – di smentire le dichiarazioni del Presidente della Task Force argentina secondo cui con l’adesione alla Task Force si sarebbe interrotta la prescrizione delle azioni nei confronti delle banche; e, infine, (iii) la responsabilità contrattuale della Banca derivante dalla violazione della normativa di settore.
Rispetto a tali argomentazioni, la Corte d’Appello accoglieva però (nuovamente) le difese svolte dalla Banca, statuendo che (i) l’adesione alla Task Force argentina non poteva – nemmeno astrattamente – interrompere la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito (e tale considerazione esauriva anche l’argomentazione relativa alle dichiarazioni rese dal Presidente della Task Force argentina); e che (ii) l’azione intrapresa dall’attore si prospettava sostanzialmente come una domanda di ripetizione dell’indebito del tutto scollegata alla presenza di un inadempimento contrattuale della Banca in merito all’attività di intermediazione, circostanza questa che dimostrava l’infondatezza della domanda risarcitoria. Per tali ragioni, quindi, la Corte d’Appello di Milano rigettava le domande formulate dall’attore condannandolo al pagamento delle spese di giudizio a favore della Banca.
IL COMMENTO
La prescrizione della domanda di ripetizione dell’indebito e l’adesione alla c.d. Task Force argentina.
La pronuncia in commento, innanzitutto, risulta interessante per aver tracciato una linea di demarcazione tra la domanda di ripetizione dell’indebito e la domanda di risarcimento del danno formulate dall’attore, domande che – nell’ambito dei giudizi incardinati in relazione agli investimenti in bond argentini – vengono spesso proposte in via tra loro gradata nella speranza di ottenere un provvedimento comunque favorevole.
Tali due domande, tuttavia, hanno a fondamento – per loro stessa natura – fatti costitutivi completamente diversi che non possono essere in alcun modo assimilati o confusi: il diritto alla ripetizione dell’indebito, infatti, nasce eventualmente dall’illegittima esecuzione dell’acquisto dei titoli di stato argentini da parte della Banca (ad esempio, come nel caso di specie, per l’assenza di uno specifico ordine da parte del cliente) e, quindi, dalla nullità dell’operazione di acquisto; il diritto al risarcimento del danno eventualmente patito dal cliente, invece, non può trovare altra fonte che l’illecita condotta della Banca (la quale, ad esempio, non abbia verificato l’adeguatezza al profilo di rischio del cliente) da cui sia derivato – in un rapporto di causalità diretta – un danno patrimoniale a carico del cliente.
Chiarito tale assunto, diviene quindi evidente che una corresponsabilità tra la Banca e la Repubblica Argentina potrebbe essere ravvisata, caso mai, solo ed esclusivamente con riferimento al diritto al risarcimento del danno subito dall’investitore in relazione all’illecita condotta di ambedue i danneggianti (ognuno secondo il suo grado di responsabilità). In nessun modo, infatti, potrebbe essere ravvisata una simile corresponsabilità per quanto concerne il diritto alla ripetizione dell’indebito, che nulla ha a che vedere con il successivo default della Repubblica Argentina e con il conseguente mancato rimborso dei titoli di stato emessi da quest’ultima.
Il diritto alla ripetizione dell’indebito, invero, trova il suo elemento costitutivo nell’inesistenza dell’obbligazione, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa a una condizione risolutiva avveratasi.
Conseguentemente, l’adesione alla c.d. Task Force argentina è atto astrattamente inidoneo a interrompere la prescrizione del diritto a ottenere la ripetizione dell’indebito, in quanto si tratta di un atto finalizzato esclusivamente a ottenere dall’emittente il risarcimento del danno subito dal cliente in ragione del mancato rimborso del bond da parte dell’emittente medesimo.
La compatibilità delle due azioni proposte dal cliente.
Altrettanto interessante risulta essere la valutazione svolta dalla Corte d’Appello con riferimento alla compatibilità delle due azioni sopra descritte. Si tratta, come è evidente, di una valutazione di carattere pratico, poiché, sotto il profilo teorico, è senz’altro certo che la domanda di ripetizione e la domanda di risarcimento possano essere svolte nell’ambito del medesimo giudizio.
Tuttavia, vista la natura diversa dei due diritti che vengono azionati e – soprattutto – dei presupposti di fatto che fondano tali diritti, non può che destare quantomeno qualche sospetto che tali domande siano formulate in via gradata tra loro. A tal proposito, la Corte osservava che le argomentazioni svolte dall’attore con riferimento alla presunta responsabilità contrattuale della Banca confliggevano con il dato fattuale in base al quale l’ordine di acquisto non risultava proveniente dalla cliente della Banca (circostanza, questa, che aveva fondato in gran parte l’azione promossa dal cliente).
In altri termini, avendo lo stesso attore prospettato la sussistenza di un indebito per tale motivo, le successive domande volte a configurare un inadempimento contrattuale della Banca rispetto alle proprie obbligazioni apparivano confliggere con il dato di fatto immediatamente rilevabile nella controversia, ovvero che l’azione si prospettava innanzitutto come un’azione di ripetizione dell’indebito del tutto scollegata alla presenza di un inadempimento contrattuale da parte della Banca in merito alla propria attività di intermediazione nello scambio di bond argentini.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
INVESTIMENTI FINANZIARI: LA NULLITÀ DEI SINGOLI ORDINI DI NEGOZIAZIONE NON PUÒ RIVERBERARSI SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO QUADRO
IL GIUDICE, ANCHE IN SEDE DI APPELLO, NON PUÒ RILEVARE D’UFFICIO LA NULLITÀ DEL CONTRATTO QUADRO PER DIFETTO DEL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Bernabei – Rel. Didone | 09.06.2016 | n.11876
INVESTIMENTI: PER I SINGOLI ORDINI DI TITOLI LA FORMA È RIMESSA ALLA VOLONTÀ DELLE PARTI
NON SERVE LA FORMA SCRITTA PER ORDINARE L’ACQUISTO DI TITOLI
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 30.01.2013 | n.2185
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