In tema di bonifici non autorizzati, l’irrilevanza dell’addebito mosso alla banca (l’avere dato corso all’operazione di addebito in assenza di autorizzazione scritta da parte del correntista disponente) può essere comprovata dalla successione temporale delle operazioni, e cioè dalla contestualità della firma del modulo di bonifico e del trasferimento delle somme. Detta contestualità evidenzia e comprova che l’operazione di addebito della somma in favore del beneficiario sia stata disposta (ed autorizzata) dall’attore nel medesimo contesto ambientale (ambienti della banca) e temporale e non necessitasse quindi di alcuna autorizzazione scritta.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Verona, Giudice Francesco Fontana, con la sentenza n. 1784 del 25 settembre 2023, con la quale è stata rigettata la domanda attorea con conseguente condanna alle spese di lite.
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