Ai sensi dell’art. 1856 c.c., l’istituto di credito risponde per l’esecuzione degli incarichi ricevuti dal correntista secondo le regole del mandato, le quali impongono al medesimo di agire con la diligenza del buon banchiere, ossia con un grado di cautela parametrato al tipo di attività professionale svolta. La diligenza richiesta, nondimeno, non si estende sino al punto di trasformare l’istituto di credito, con il quale un soggetto intrattenga rapporti di conto corrente, nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dal cliente, rientrando nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede unicamente il rifiuto di operazioni ictu oculi anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l’interesse della correntista (cfr. Cass. 7956/10, nonché l’orientamento già espresso da questo Giudice: Trib. Verona 1293/18).
Questo il principio espresso dal Tribunale di Verona, Giudice Camilla Fin, con la sentenza n. 1974 del 17 settembre 2019.
Il caso in esame riguarda una banca convenuta in giudizio da un cliente che chiedeva la condanna dell’istituto di credito al risarcimento in proprio favore dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti a seguito del pagamento dell’importo portato da una fattura in favore di un beneficiario diverso rispetto all’effettivo creditore. A dire dell’attore, si sarebbe trattato di un ordine di pagamento impartito dal cliente, rivelatosi poi erroneo per essere stato il cliente stesso vittima di frode informatica e che l’istituto di credito avrebbe dovuto rifiutare di eseguire, in quanto l’operazione era connotata da evidenti anomali (difformità tra il soggetto intestatario del c/c in favore del quale è stato disposto il bonifico e l’intestatario della fattura; difformità tra l’indirizzo email da cui proveniva la richiesta di pagamento e quello della ditta creditrice).
Si è costituita in giudizio la banca, chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, una riduzione del risarcimento preteso, stante il concorso dell’attore nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.
Nel proprio percorso motivazionale, il Giudice ha ritenuto che l’attività di controllo circa l’ordine di pagamento, di cui si duole l’attore e la cui omissione dovrebbe fondare la responsabilità contrattuale dell’istituto di credito, non rientra nel contenuto delle obbligazioni gravanti sulla banca, sicché alcun inadempimento colpevole può essere imputato a quest’ultima.
Il Tribunale ha, pertanto, rigettato la domanda attorea escludendo la responsabilità della banca in quanto l’operazione richiesta dal cliente, nel caso in esame, non presentava irregolarità gravi e immediatamente riscontrabili da parte dell’istituto di credito, ed in ogni caso in quanto il regolamento contrattuale pattuito tra le parti prevedeva all’art. 15 comma 4 del contratto di conto corrente che “la banca non assume alcuna responsabilità in casi di mancata o inesatta esecuzione dell’incarico […] per inesattezze, incompletezze o tardività delle istruzioni ricevute”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNI: SOLO SE L’ALTERAZIONE È RILEVABILE “ICTU OCULI” VI PUÒ ESSERE RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
NON È RICHIESTO L’UTILIZZO DI PARTICOLARI ATTREZZATURE PER RILEVARE FALSIFICAZIONE TITOLO ANCHE SE “NON TRASFERIBILE”
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Mercolino | 21.06.2016 | n.12806
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegni-solo-se-lalterazione-e-rilevabile-ictu-oculi-vi-puo-essere-responsabilita-della-banca
RESPONSABILITA’ BANCA: IN CASO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO ALLA REGIONE, LA BANCA NON RISPONDE PER TARDIVA PRESENTAZIONE
L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO È TENUTO AD ISTRUIRE LA PRATICA E VERIFICARE LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
Sentenza | Tribunale di Cosenza, dott.ssa Fulvia Piro | 26.02.2015 | n.306
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/responsabilita-banca-in-caso-di-domanda-di-finanziamento-alla-regione-la-banca-non-risponde-per-tardiva-presentazione
VIOLAZIONE OBBLIGHI INFORMATIVI: ESCLUSA SE L’INVESTITORE È SOGGETTO ESPERTO DI PRODOTTI FINANZIARI
PER INVOCARE LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA OCCORRE LA SPECIFICA ALLEGAZIONE DEL DANNO SUBITO
Sentenza | Corte d’Appello Catanzaro, Pres. – Rel. Carmela Ruberto | 21.10.2015 | n.131
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/violazione-obblighi-informativi-esclusa-se-linvestitore-e-soggetto-esperto-di-prodotti-finanziari
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