Sugli operatori di servizi di pagamento sussistono obblighi di diligenza qualificata ex art. 1176.2 c.c., connessi tra l’altro all’esigenza che tali servizi siano svolti con la massima cura ed attenzione nell’interesse di tutta la collettività.
A tal proposito, si distingue la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento a favore del pagatore rispetto a quella del prestatore di servizi di pagamento a favore del beneficiario in caso di discrasia tra IBAN e beneficiario del pagamento e si statuisce che solo l’operatore del pagatore va esente da responsabilità per aver effettuato l’operazione in esecuzione dell’ordine del pagatore. Viceversa sull’operatore del beneficiario grava l’obbligo di controllare la corrispondenza tra beneficiario e IBAN.
La tardiva contestazione del correntista non è risarcibile ex art.1227 c.c. in quanto la mancata contestazione in termini, e non dopo molti anni, degli ammanchi configura un’ipotesi di grave negligenza del cliente.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Rossi, con la sentenza n.827 del 13.03.2018
Una associazione sportiva alfa conveniva in giudizio una banca nell’anno 2014 per sentire pronunciare una sentenza di condanna per la condotta colposa addebitabile all’istituto di credito che ometteva o controllava in modo negligente il soggetto beneficiario di assegni e bonifici effettuati nel periodo intercorrente tra il 2007 e 2009, che venivano indebitamente incassati da una associazione sportiva non legittimata, chiedendo altresì un ristoro per il pregiudizio patrimoniale subito.
Si costituiva in giudizio la banca che sollevava l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio relativo ai pagamenti del lustro precedente, chiedendo nel merito il rigetto delle domande di parte attrice e in via subordinata, che l’associazione sportiva non legittimata ed il direttore sportivo tenessero indenne la banca dell’eventuale somma che il Giudice avrebbe previsto a favore dell’attrice.
Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa dell’associazione sportiva beta e del direttore sportivo che rimanevano contumaci.
In via preliminare, il Giudice ha precisato che la domanda di parte attrice doveva essere ricondotta nell’ambito della responsabilità da contatto sociale il cui regime giuridico segue la disciplina della responsabilità contrattuale, in quanto ciò che è contrattuale non è la fonte, ma il rapporto tra due soggetti e, nel caso specifico, il contatto riguarda la banca che lede gli obblighi di protezione verso l’associazione sportiva alfa.
Il Giudicante, pur ravvisando una responsabilità della Banca per divergenza della beneficiaria del bonifico e l’intestataria del conto corrente, ha ritenuto che il creditore avesse concretamente contribuito al verificarsi del danno in quanto avrebbe potuto evitare il pregiudizio patrimoniale subìto usando l’ordinaria diligenza ai sensi dell’art. 1227, co.2, c.c..
Una tempestiva vigilanza del correntista avrebbe infatti, da un lato, verosimilmente permesso all’Istituto di Credito di recuperare le somme indirizzate ad un soggetto diverso dall’avente diritto, secondo le norme dettate dal D.lgs 11 del 2010, e comunque di accorgersi delle irregolarità commesse ed impedirle per il futuro.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale rigettava la domanda con compensazione delle le spese processuali.
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