Segnalata da Donato Giovenzana – Legale d’impresa – con nota di accompagnamento
Il “broker” assicurativo svolge – accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Positano, con la sentenza n. 25167 del 11.10.2018.
La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da una società avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze.
I motivi di gravame sono stati due. La ricorrente ha dedotto, in primis, la violazione, da parte della corte territoriale, degli articoli 1368 1374 c.c.; ciò in virtù del fatto che la clausola contenuta nella convenzione-contratto avrebbe dovuto essere interpretata tenendo conto della attività professionale del broker in cui l’intermediazione riguarda sia la conclusione del contratto sia la collaborazione per la gestione ed esecuzione e quindi consiste anche nell’assistenza e consulenza nell’esecuzione del rapporto assicurativo conseguentemente che il broker avrebbe diritto alla provvigione anche per i rapporti in corso.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. riguardo alla decisione dei giudici di merito secondo cui la società non avrebbe dimostrato che, se avesse svolto attività di brokeraggio, avrebbe percepito le provvigioni dalle compagnie di assicurazione per il periodo relativo ai rinnovi contrattuali.
Secondo la Suprema Corte, investita del thema decidendum, occorre riferirsi alla legge n. 792 del 1984, che definisce l’attività professionale del broker, concernente anche l’assistenza durante l’esecuzione del contratto.
Per i Supremi Giudici l’attività di intermediazione assicurativa propria del broker consiste anche nell’assistenza durante l’esecuzione e la gestione contrattuale.
Invero, alla luce della complessiva disciplina di cui alla legge 28 novembre 1984, n. 792 (artt. 1, 4 lett. f) e g), 5 lett. e) ed f), 8), il “broker” assicurativo svolge – accanto all’attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione – un’attività di collaborazione intellettuale con l’assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l’assicuratore, durante la quale non è equidistante dalle parti, ma agisce per iniziativa dell’assicurando e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire a ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocarne i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui.
Infatti, secondo il Codice delle Assicurazioni Private “l’attività di intermediazione assicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzata a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”. L’attività del broker, invero, si sviluppa nei tre principali momenti della fisiologia negoziale: “un’attività di studio volta ad individuare la soluzione consona alle esigenze dell’assicurando, la contrattazione con la compagnia per conto del cliente al fine di pervenire alla stipula del contratto e l’assistenza all’assicurato per tutta la durata della polizza», sotto il profilo della gestione ed esecuzione del contratto.”
Sulla base di tali motivazioni i giudici di legittimità hanno cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello, anche relativamente alle spese processuali.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno