Sembra trascorso già molto tempo da quando si disquisiva in merito alle tre fondamentali sentenze della Suprema Corte di Cassazione, che a parere di chi scrive costituivano l’ossatura nella materia leasing; ci si riferisce cioè alle sentenze n. 4862/10, 15701/11 e 2538/16, questa ultima pressoché fondamentale, ratione temporis, nei rapporti leasing-fallimento, laddove si criticava la incomprensibile applicazione di due regimi totalmente diversi, a seconda che il contratto di locazione finanziaria fosse stato risolto ante fallimento o fosse ancora in corso alla stessa data di apertura delle procedure concorsuali; medio tempore entrava in vigore la legge sul leasing abitativo destinato alle giovani coppie, che una grande spinta forniva alla poi entrata in vigore – finalmente -, della legge n. 124/17, che ha tipizzato l’antico contratto innominato, che rimane solo un ricordo nella letteratura, in dottrina da molti ritenuto socialmente tipico, con il passare degli anni.
Il bilancio, giunta la legge 124/17 ad un anno e più dalla entrata in vigore, è sicuramente positivo; basti pensare al lavoro svolto dagli addetti, volto all’opera di coinvolgimento dei Giudici di merito, al fine di consentire la immediata applicazione della riforma anche all’interno dei giudizi in corso e quindi, in corsa, se non altro in considerazione degli effetti non esauritisi delle declaratorie risolutive dei contratti, causa l’inadempimento del lessee ed a domande giudiziali già formulate, così come all’interno, volto ad evitare il richiamo pressochè scontato all’art.11 delle preleggi, dei giudizi pendenti avanti le Corti distrettuali.
Nelle ultime pubblicazioni di chi scrive in Rivista, spesso si è inoltre fatta menzione di un sistema garantista, che a partire dalla novella alla legge fallimentare dell’anno 2006, con la introduzione dell’art. 72 quater, dalle sentenze della Suprema Corte già sopra menzionate, dalla introduzione della legge sul leasing abitativo per poi culminare con la legge 124/17, ha contraddistinto e sempre a parere di chi scrive, il cammino della locazione finanziaria; ….garantista, ovviamente, la figura della parte utilizzatrice, con la introduzione di seri paletti nei confronti del lessor, in merito alle modalità e ad esempio di rivendita dei beni, allorquando recuperati all’esito delle comminate risoluzioni contrattuali; paletti che sono stati rafforzati anche dopo il pronunciamento della Suprema Corte, con la sentenza 1625/15, che tanto clamore ha suscitato con il richiamo ad un istituto, quello del patto marciano, del quale si era pressoché dimenticata la esistenza.
Ma una considerazione ed una seria riflessione, a questo punto, a commento sempre di un bilancio sul tema, merita di essere altrettanto spesa; questo sistema garantista, ….rectius garantista le ragioni della parte utilizzatrice, non è sempre esistito?? Quali sono a distanza di tanti anni, le differenze sostanziali tra quanto proponeva la Convenzione Unidroit di Ottawa sul leasing internazionale, che costituiva la base di ragionamento nelle aule di merito, rispetto ai contenuti della legge 124/17?
Orbene ed a parere di chi scrive, nessuna differenza vi è mai stata; la corsa, l’inseguimento, gli obbiettivi, sono sempre stati quelli di approdare ad un sistema atto ad impedire qualunque forma di sperequazione fra i contraenti e/o indebiti vantaggi di natura patrimoniale e quindi economica in favore della parte concedente i beni in locazione finanziaria.
Oggi, con un leasing tipizzato e come allora, con un leasing costruito e soltanto dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, le garanzie in favore della parte utilizzatrice sono rimaste inalterate e tali da eliminare in radice qualunque ipotesi di ingiustificato arricchimento di una parte, nei confronti dell’altra.
Ecco perchè balza agli occhi il richiamo alle norme di diritto comune, che mai sono state messe in gioco e/o disapplicate, anche laddove ha trovato applicazione il richiamo per analogia juris all’art. 1526 c.c, a tutela (e non poteva essere altrimenti) delle ragioni della parte concedente.
Proprio con il richiamo alle norme di diritto comune, sono stati quindi pubblicati numerosi articoli che hanno diffuso i pronunciamenti dei giudici di merito favorevoli alle ragioni del lessor, qualunque fosse ratione temporis, la normativa in vigore.
L’utilizzo corretto del processo sommario di cognizione, la interpretazione corretta del comma secondo dell’art. 1526, la interpretazione corretta dell’art. 1384 c.c. sul tema della riduzione della penale contrattuale e più in generale la corretta osservanza delle norme tratte dal libro secondo e quarto del codice civile, hanno fatto quindi e faranno ancora da contrappeso, ad un sistema garantista che non si discute, visto l’orientamento anche di diritto costituzionale cui esso sistema si ispira, ma senza con ciò dimenticare i principi generali a tutela del credito.
E’ nella letteratura del nostro ordinamento giuridico ed è nella storia del nostro sistema di diritto, il richiamo prevalente al favor debitoris, ma né il compianto Prof. Sergio Cotta, con i suoi scritti sui rapporto tra carità e diritto, né il compianto Prof. Giovanni Cassandro, con i suoi scritti sulle prime leggi mercantili, né il compianto Prof. Elio Fazzalari, con i suoi scritti in merito ai principi indefettibili del processo civile, avrebbero mai abbandonato il richiamo alla lettera, che infatti ha consentito l’ottenimento dei tanti successi giurisprudenziali, in area leasing.
Buon anno allora alla legge 124/17 e mille di questi giorni.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LEASING – ANCORA SULLA L.N.124/17: LA REQUISITORIA DELLA PROCURA GENERALE DELLA SUPREMA CORTE APPARE CONFERMARE L’INCONFERENZA DELL’ART 11 PRELEGGI
CI ATTENDE UNA SENTENZA STORICA?
Articolo Giuridico | 18.05.2018 |
LEASING: LA LEGGE N. 124/17 TROVA APPLICAZIONE ANCHE DOPO LA FORMAZIONE DEL THEMA DECIDENDUM ED A PROCESSO GIÀ INIZIATO.
VIENE MENO IL DOGMA DELLA NATURA ATIPICA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Sentenza | Tribunale Di Roma, Dott. Simone Antonio Castelnuovo | 13.01.2018 | n.847
LEASING- ANCORA SULLA LEGGE 124/17: TRA OVERRULLING E JUS SUPERVENIENS PREVALE IL SECONDO
L’ART. 11 DELLE PRELEGGI NON COSTITUISCE UN LIMITE ALLA IMMEDIATA APPLICAZIONE DELLA RIFORMA
Articolo Giuridico | 11.01.2018 |
ULTERIORI COMMENTI E RIFLESSIONI ALLA LEGGE 4.08.2017 N. 124
IL CONTRATTO DI LEASING VIENE AD ASSUMERE PER LA PRIMA VOLTA LA CONNOTAZIONE DI CONTRATTO TIPICO
Articolo Giuridico | 20.09.2017 |
LEASING: PRIMO COMMENTO ALLA LEGGE 4.8.2017 N. 124 SU CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA
IL CONTRATTO DI LEASING VIENE AD ASSUMERE PER LA PRIMA VOLTA LA CONNOTAZIONE DI CONTRATTO TIPICO
Articolo Giuridico | 04.09.2017 |
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