ISSN 2385-1376
Testo massima
Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera
maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col decreto ministeriale 148/86.
L’intestatario non può fare affidamento sul solo dato letterale, se possa ritenersi edotto della variabilità dei tassi d’interesse.
E’ quanto espresso dal Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Laura Cosentini, con ordinanza pronunziata in data 13/11/2013 in materia di buoni postali fruttiferi.
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un’intestataria di sei buoni postali fruttiferi emessi in data 08/02/1982, volto ad ottenere la condanna di Poste Italiane Spa a riconoscerle, in esito alla maturata scadenza trentennale, la sorte capitale dei buoni unitamente agli interessi come conteggiati al saggio riportato a tergo degli stessi e non già al saggio inferiore calcolato dall’Ufficio postale.
Ex adverso, Poste Italiane Spa chiedeva il rigetto della domanda svolta atteso che, come consentito dal disposto normativo di cui all’art.173 DPR 156/73 all’epoca vigente, successivamente all’emissione dei buoni oggetto di controversia era intervenuto Decreto Ministeriale 148/86 che aveva variato il saggio di interesse dei buoni anche con riferimento alle serie precedenti.
Ebbene, il Tribunale di Milano, chiamato a pronunziarsi sul caso de quo, ha preliminarmente rilevato che i buoni postali oggetto della controversia e contraddistinti dalla lettera , pur riportanti a tergo la misura del tasso di interesse che sarebbe maturato nei successivi anni di durata, fossero tuttavia espressamente compresi nell’intervento di Modificazione dei saggi di interesse di cui al D.M.148/86 secondo il quale “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera
maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto”.
Ha poi rilevato che tale intervento di modifica trovasse fonte di legittimità nel disposto normativo di cui all’art.173 del DPR 156/73 secondo cui “le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni
hanno effetto per i buoni di nuova serie
e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie” (normativa che, pur abrogata dal sopravvenuto D.L.vo n.284/99, e relativo D.M. 19.12.2000, manteneva la sua efficacia per i rapporti all’epoca ancora in essere).
In conclusione, dunque, il Tribunale di Milano ha evidenziato che la ricorrente, sottoscrivendo buoni postali fruttiferi emessi nel 1982 nella vigenza del D.P.R. n.156/73 non fosse legittimata a fare affidamento su detto dato letterale dovendo reputarsi edotta della possibile variabilità del tasso di interesse.
Sulla base di tali presupposti, ha rigettato il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di procedimento, attesa la peculiarità della vicenda.
Incidentalmente, il Giudice ha richiamato l’unica forma di tutela a disposizione dell’intestataria, che avrebbe potuto/dovuto agire nei confronti del dipendente di Poste Italiane, ove avesse potuto dimostrare di aver avuto da quest’ultimo specifica assicurazione circa l’immutabilità dei tassi d’interesse.
Testo del provvedimento
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 34187/2013
Il Giudice dott.ssa Laura Cosentini,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 5.11.2013,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Premesso che la ricorrente G.M., intestataria di 6 Buoni Postali fruttiferi emessi in data 8.2.1982, ciascuno per l’importo di L.250.000, con ricorso notificato il 22.7.13 chiede condannarsi Poste Italiane s.p.a. a riconoscerle, in esito alla maturata scadenza trentennale, la sorte capitale dei Buoni unitamente agli interessi come conteggiati al saggio riportato a tergo degli stessi (e non già al saggio inferiore calcolato dall’Ufficio Postale), assumendo in diritto l’affidamento riposto sul tenore letterale dei Buoni in punto interessi, e richiamando in tal senso il principio espresso dalla Corte di Cassazione (Sez. Un. sent. n.13979/07), circa il contratto iure privatorum stipulato con l’Ente Poste, già Azienda di Stato e quindi S.p.A., privo di elementi autoritativi, da interpretarsi alla luce della normativa a tutela del diritto del risparmiatore-consumatore all’informazione e alla massima trasparenza (produce provvedimento 17.7.12 emesso, in termini di rigetto, dall’Arbitro Bancario dalla stessa adito);
Preso atto che Poste Italiane, costituendosi con comparsa 24.10.13, chiede rigettarsi la domanda svolta, rappresentando che, come consentito dall’art.173 D.P.R. n.156/73 (all’epoca vigente), successivamente all’emissione dei buoni in oggetto era intervenuto Decreto Ministeriale 13.6.86 che aveva variato il saggio d’interesse dei buoni anche con riferimento alle serie precedenti, da cui l’asserita corretta liquidazione dei buoni emessi nel 1982 alla luce del tasso d’interesse come successivamente ridotto (fattispecie che riferisce difforme da quella presa in esame dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata, relativa a buoni emessi in epoca successiva al Decreto Ministeriale di variazione e purtuttavia riportanti ancora la previsione pregressa);
Sentite le parti all’udienza del 5.11.13;
Esaminati i documenti tutti prodotti;
Rilevato che, nei termini correttamente espressi dalla parte resistente, la fattispecie in esame si riferisce a buoni postali serie emessi nel 1982 che, pur pacificamente riportanti a tergo la misura del tasso d’interesse che sarebbe maturato nei successivi anni di durata, sono stati tuttavia espressamente compresi nell’intervento di “Modificazione dei saggi d’interesse” di cui al sopravvenuto D.M. 13.6.86 (pubblicato su Gazz.Uff. 28.8.86 n.148), secondo cui “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera
maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi d’interesse fissati col presente decreto”;
Ritenuto che il suddetto intervento di modifica trovi fonte di legittimità nella normativa di cui al D.P.R. 29.3.73 n.156 che, emesso su legge delega n.775/70, sanciva all’art.173 (come modificato con D.L. n.460/74) che “le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni
hanno effetto per i buoni di nuova serie
e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie” (normativa che, pur abrogata dal sopravvenuto D.L.vo n.284/99, e relativo D.M. 19.12.2000, manteneva la sua efficacia per i rapporti all’epoca ancora in essere);
Ritenuto che pertanto, sottoscrivendo buoni postali fruttiferi emessi nel 1982, nella vigenza della normativa pregressa di cui al cit. D.P.R. n.156/73, “il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d’interesse, per effetto di un’eventuale posteriore determinazione in tal senso dell’amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli” (così Cass. S.U. n.13979/07 nel suo testo integrale, prodotto dalla ricorrente solo in parte);
Ritenuto che le diverse conclusioni cui perviene la Corte di legittimità nella stessa sentenza n.13979/07 trovino ragione nelle ulteriori considerazioni espresse, riferite tuttavia, non già a fattispecie (quale la presente) di buono postale emesso prima del Decreto Ministeriale di modifica (ossia riportante a tergo il tasso d’interesse vigente, soggetto ex lege a possibile futura modifica), bensì alla ben diversa fattispecie di buono postale emesso successivamente al D.M. di modifica e ciononostante ancora riportante a tergo le previgenti condizioni in punto durata e tassi, condizioni che, difformi dalla previsione vigente in quel momento, si concretizzavano in informazioni errate e fuorvianti, legittimanti il risparmiatore a ritenere fossero in realtà le condizioni vigenti (perché “il sottoscrittore dice la Corte non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che già in quel momento le condizioni dell’emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate”);
Ritenuto in altri termini che, se da un lato, ascrivendosi i buoni postali fruttiferi alla fattispecie dei titoli di legittimazione (art.2002 c.c.), estranei ai principi d’incorporazione e letteralità, era legittima un’integrazione extratestuale del rapporto che ne variasse la misura del saggio d’interesse, variabilità prevista ex lege in epoca di elevata inflazione a garanzia del principio di equilibrio della finanza pubblica presidiato dall’art.81 Cost., dall’altro non era legittimo che, nella vigenza di un dato tasso d’interesse, potesse indursi il risparmiatore a fare affidamento su altro superiore tasso previgente e non più attuale;
Ritenuto che nella fattispecie in esame la ricorrente G.M., sottoscrivendo nel 1982 buono postale riportante a tergo le condizioni d’interesse all’epoca stabilite, non fosse quindi legittimata a fare affidamento su detto dato letterale, dovendo reputarsi edotta della possibile successiva variabilità di detti tassi, sancita in base a legge già da tempo vigente e la cui eventuale ignoranza non può essere addotta quale motivo di non applicazione, salvo ipotizzare (e provare) che la risparmiatrice all’epoca della sottoscrizione avesse avuto dal dipendente di Poste specifica assicurazione errata e fuorviante – circa l’immutabilità dei tassi indicati, il che potrebbe aprire profili risarcitori che in questa sede non appaiono tuttavia neppure allegati;
Ritenuto che la peculiarità della vicenda, per l’affidamento sia pur indebito riposto dal privato sul dato letterale del buono, giustifichi una pronuncia di integrale compensazione tra le parti delle spese di procedimento;
PQM
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando in contraddittorio delle parti,
– rigetta il ricorso proposto da G.M. nei confronti di Poste Italiane s.p.a., quale notificato il 22.7.13;
– compensa integralmente tra le parti le spese di procedimento.
Si comunichi.
Milano, 13.11.13.
Il Giudice
dott.ssa Laura Cosentini
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Numero Protocolo Interno : 705/2013