In assenza di specifica disciplina per il rimborso di un buono fruttifero postale (ad esempio in caso di morte del cointestatario) si applica il Regolamento di esecuzione, art. 187, comma 1, approvato con il D.P.R. n. 256 del 1989, relativo ai libretti di risparmio postale, ma applicabile anche ai buoni postali fruttiferi per effetto del rinvio di cui al Reg. medesimo, art. 203, comma 1, secondo il quale: “Il rimborso a saldo del credito del libretto (…) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1, Pres. Sambito – Rel. Meloni, con l’ordinanza n. 11137 del 10 giugno 2020.
La Corte d’appello di Milano, confermando l’ordinanza di primo grado, aveva ritenuto rimborsabile a vista il buono postale fruttifero a un cliente, nonostante il decesso della sorella cointestataria.
Esprimendo tale principio e accogliendo quindi il ricorso proposto da Poste, la Suprema Corte ha affermato che il pagamento del buono è possibile solo con quietanza congiunta e simultanea di tutti gli aventi diritto cioè cointestatari viventi ed eredi di quelli deceduti.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
BUONI FRUTTIFERI POSTALI: SONO TITOLI DI LEGITTIMAZIONE
I DIRITTI DEI SOTTOSCRITTORI SONO SOTTESI ALLE VARIAZIONI DEI TASSI DI INTERESSI DETTATE DAI D.M. SOPRAVVENUTI
Sentenza | Cassazione civile, Sez. Unite, Pres. Mammone – Rel. Bisogni | 11.02.2019 | n.3963
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