ISSN 2385-1376
Testo massima
Nella determinazione del compenso di liquidazione della C.T.U., è sempre applicabile il criterio delle vacazioni quando gli altri criteri possibili diano luogo ad una sostanziale discrasia: nell’attività tecnica contabile consistente nella ricostruzione dei conti correnti, la determinazione del compenso non può essere individuato attraverso il criterio a scaglioni e pertanto legato al valore della controversia, in quanto esso non varia in misura delle somme movimentate sul conto ma a seconda del numero delle operazioni e della durata del rapporto.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Benevento, dott. A. Genovese, nell’ordinanza del 4 febbraio 2016, in tema di determinazione del compenso per la consulenza tecnico contabile.
Nel caso di specie, la banca ha impugnato il decreto di liquidazione emesso dal giudice per l’attività espletata dal professionista consistente nella ricostruzione dei conti correnti.
Il Tribunale ha chiarito che, nella determinazione della liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio è sempre applicabile il criterio delle vacazioni quando gli altri criteri possibili diano luogo, come nella specie, ad una sostanziale discrasia; va infatti rilevato che, nella ricostruzione dei conti correnti, l’attività del tecnico contabile non varia in misura delle somme movimentate sul conto ma a seconda del numero delle operazioni e della durata del rapporto. Altrimenti, ove si utilizzi, nella determinazione del compenso del consulente, il criterio degli scaglioni, deve farsi riferimento “al valore concreto della controversia”, che nel caso di specie è indeterminato o comunque non superiore a quello risultante dalle ricostruzioni effettuate.
Nell’attività di ricostruzione dei conti correnti, il giudice ha ritenuto di dover escludere l’utilizzo del criterio degli scaglioni, poiché questo avrebbe creato una sproporzionalità tra il valore della controversia e il valore attribuibile all’attività espletata dal professionista il cui compenso non può variare a seconda delle somme movimentate sul conto ma a seconda del numero delle operazioni e della durata del rapporto, nonché della durata dell’incarico.
Invero, nel caso di specie, il giudice tenendo in considerazione questi diversi fattori tra cui la durata dell’incarico, il numero di anni in cui si è svolto il rapporto e delle operazioni movimentate, e considerato altresì che l’indagine condotta dal c.t.u. è stata indirizzata verso un conto sostanzialmente unico ma originata da contratti differenti, ha accolto l’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione riducendo drasticamente il compenso da euro 22.563,45 ad euro 5.000,00 oltre oneri di legge, compensando le spese di lite.
Il giudice ha inoltre ritenuto non applicabile la maggiorazione del compenso, atteso che il CTU ha svolto un’attività riferita a “controversie ormai frequentissime e oggetto di innumerevoli approfondimenti giurisprudenziali”; e riguardo all’imputazione delle spese, ha ritenuto di non apportare modifiche all’opposto decreto, ritenendo di porle per la metà a carico delle parti, diversamente da quanto accade nella prassi ove le spese di c.t.u. in materia contabile vengono poste a carico delle parti in solido ciascuna delle quali tenuta a pagare per l’intero.
Per ulteriori approfondimenti si suggerisce la consultazione dei seguenti precedenti pubblicati in rivista:
CTU: CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER LA CONSULENZA TECNICA CONTABILE
IN CASO DI INDETERMINABILITA’ DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA, L’ONORARIO DEL CTU VIENE CALCOLATO A VACAZIONI E NON A PERCENTUALE
Sentenza, Cassazione civile sezione seconda 02-09-2013 n. 20116
COMPENSO CTU: LO PAGA ANCHE LA PARTE VITTORIOSA
SALVI I RAPPORTI INTERNI CON IL SOCCOMBENTE OVE NON ESPRESSAMENTE MODIFICATO IN SEDE DI REGOLAMENTO DELLE SPESE DI LITE DAL GIUDICE
Ordinanza Cassazione civile, Sezione Sesta 05-11-2014 n. 23522
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Testo del provvedimento
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