Per il calcolo del T.E.G., la commissione di estinzione anticipata costituisce una “voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà”, in quanto “non è collegata se non indirettamente all’erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello”, non potendo qualificarsi, neanche analogicamente, come “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella”.
Mentre la ricomprensione o meno di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito è legata al suo essere o meno “collegata” all’operazione di credito. A tal fine, il “collegamento” può ritenersi sussistente ove ricorra il “concorso” di diverse circostanze – i.e. una “polizza” che “ha funzione di copertura del credito”, con “una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti sono stati stipulati contestualmente e hanno pari durata” e, infine, un’“indennizzo … parametrato al debito residuo” -, laddove, diversamente, deve escludersi un siffatto collegamento funzionale ove ricorrano, anche non cumulativamente, ulteriori circostanze di segno negativo – i.e. una polizza che “non ha funzione di copertura del credito, ma ha per oggetto la copertura di rischi o totalmente estranei alla capacità di rimborsare il finanziamento o che solo indirettamente possono risultare collegati alla capacità di rimborsare il finanziamento medesimo”; si tratti di “contratti, pur se stipulati contestualmente, non hanno pari durata”; “l’indennizzo non è parametrato al debito residuo” ovvero “il beneficiario non è l’intermediario finanziatore, ma il ricorrente, che rimane libero di allocare liberamente l’indennizzo eventualmente ricevuto”.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Potenza, Giudice Nicola Alessandro Vecchio, con la sentenza n. 267 del 3 marzo 2023.
Con atto di citazione gli attori rappresentavano che il mutuo fondiario ipotecario dai medesimi stipulato con la Banca risultava afflitto da interessi superiori al tasso soglia ratione temporis vigente (e dunque totalmente da espungersi, con conseguente gratuità del mutuo), nonché comunque invalidi per discrasia fra T.A.E.G. pattuito e T.A.E.G. reale o effettivo (e dunque da rideterminarsi secondo i tassi BOT), a ciò conseguendo un indebito da restituirsi in loro favore (pari a € 24.547,03) ovvero, nel caso di compensazione, un importo da restituire in favore della Banca non superiore a – € 83.589,44.
Per tali motivi, chiedevano di voler accertare e dichiarare i predetti vizi e, per l’effetto, condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore degli attori delle somme indebitamente pagate.
Alla luce dei principi di diritto già menzionati, il Tribunale ha affermato che il contratto assicurativo in esame non risultava stipulato contestualmente al mutuo, non aveva direttamente per oggetto la capacità di rimborso del finanziamento (concernendo invece rischi diversificati, tanto di “incendio”, fulmine o scoppio del gas in ordine ai fabbricati ipotecati) e non recava, infine, un indennizzo parametrato al debito residuo.
Sicché, ricorrendo diversi degli indici c.d. negativi, il Tribunale ha condiviso le ricostruzioni peritali nelle quali l’ausiliario aveva espunto, ai fini del computo del T.E.G., gli oneri assicurativi e ha in tali casi concluso per l’assenza del fenomeno usurario, tanto con riferimento ai tassi corrispettivi, quanto con riguardo a quelli moratori.
Per tali motivi il ricorso è stato rigettato e le spese interamente compensate.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SI APPLICANO RATIONE TEMPORIS LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA, CHE ESPRESSAMENTE LE ESCLUDONO
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Giudice Bruno Malagoli | 28.12.2021 | n.3755
USURA e COSTI ASSICURATIVI: il premio non rientra nel TEG per i rapporti sorti prima del 2010
SI APPLICANO RATIONE TEMPORIS LE ISTRUZIONI DI BANCA D’ITALIA DEL 2006, CHE ESPRESSAMENTE ESCLUDEVANO LE POLIZZE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Giudice Bruno Malagoli | 28.12.2021 | n.3755
USURA: ESCLUSO DA TEG IL COSTO ASSICURAZIONE
NON DEVE ESSERE CONSIDERATO AI FINI DELLA VERIFICA DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco | 15.10.2020 | n.1085
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