Procedimento patrocinato dall’Avv. Guido Carra e dal ctp dott.ssa Silvana Mascellaro dello Studio Mascellaro Fanelli, autrice del commento
In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall’art. 117, comma 3, del d.lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale.
Quando si contesta l’applicazione di un tasso soggettivamente usurario nei contratti di mutuo, è necessario allegare la prova (o chiedere istruttoria) che gli interessi pattuiti, in ragione delle concrete modalità del fatto, siano sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro e che la mutuataria, alla data del perfezionamento del negozio, si trovasse in una condizione di difficoltà economica.
Ai fini della determinazione del TEG contrattuale nei negozi di mutuo non si deve analizzare l’incidenza della commissione per estinzione anticipata del finanziamento, in quanto tale commissione non rappresenta un costo causalmente riconducibile all’erogazione del credito ma costituisce una spesa potenziale collegata ad un’eventuale nuova manifestazione di volontà del mutuatario.
Questi alcuni dei principi espressi dal Tribunale di Cremona, Giudice Daniele Moro, che, con la sentenza n. 449 resa il 22 ottobre 2020, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un rapporto di conto corrente, si è pronunciato sulla prescrizione, sulla validità del contratto monofirma, sulla prova in materia di usurarietà soggettiva, sulla esclusione della commissione di estinzione anticipata per la verifica della usurarietà, sulla indicazione del tasso effettivo in contratto, sulla fidejussione, sulla validità della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per il riconoscimento della valida capitalizzazione trimestrale dei tassi di interesse, sulla non indeterminatezza della pattuizione del tasso floor, sulla validità del tasso Euribor.
La sentenza è pregevole per aver statuito con estrema chiarezza, in materia di prescrizione del diritto del correntista alla rivendicazione degli indebiti, che una volta eccepita dalla banca l’intervenuta prescrizione del diritto di credito per decorso del termine decennale dal pagamento, anche in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spetta al cliente dimostrare che il versamento effettuato abbia natura ripristinatoria della provvista, pena l’impossibilità di beneficiare della decorrenza della prescrizione decennale dalla data di chiusura del conto, come già esposto nella sentenza n. 27705/2018 Cass. Civ. Sez.I.
Usura
E’ stata ritenuta infondata l’eccezione di usurarietà soggettiva eccepita dalla società correntista opponente per non aver provato, né avanzato richiesta istruttoria che vi sia stata “sproporzione” tra gli interessi pattuiti e la prestazione di denaro, sproporzione che il Magistrato ha ritenuto presupponesse uno squilibrio importante, significativo tra le obbligazioni contrattuali, tale da generare rilevanti vantaggi a favore di una delle parti. Quanto alla “condizione di difficoltà economica” il Magistrato ha ritenuto che essa debba essere connotata da una situazione economico-patrimoniale del correntista tale da impedire di poter ottenere la prestazione di denaro se non dovendo accettare un rapporto contrattuale significativamente squilibrato; va quindi provato, ribadisce il Magistrato cremonese la pattuizione deve originare dalla difficoltà finanziaria del mutuatario. La sentenza esclude che la stipula di un contratto di mutuo in presenza di debiti pregressi possa dimostrare la sussistenza della predetta “condizione di difficoltà”, dal momento che può essere giustificata da finalità d’investimento ovvero di razionalizzazione del debito. Va inoltre provato, stabilisce la sentenza, che la misura dei tassi di interesse applicati sia inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente, in quanto la misura è parametrata al rischio imprenditoriale del mutuante di non riuscire ad ottenere la restituzione della somma erogata.
Punto di ulteriore rilievo della sentenza è la esclusione della commissione per estinzione anticipata del finanziamento, ai fini della determinazione del TEG contrattuale nel mutuo, giacchè essa non è elemento omogeno del tasso di interesse, infatti è non un costo connesso all’erogazione del credito, ma una potenziale spese subordinate ad una possibile, ma eventuale nuova manifestazione di volontà del mutuatario.
Chiarisce anche, la sentenza che non è obbligo indicare il Tasso effettivo nel contrato di mutuo, giacchè nessuna disposizione normativa imponga l’espressa indicazione del TAE nei contratti di mutuo: né l’art. 117 TUB richiamato dall’attore né l’art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000 che si riferisce ad ipotesi in cui è prevista la capitalizzazione infrannuale degli interessi (nel contratto di mutuo non vi è alcuna capitalizzazione degli interessi ma solamente un’obbligazione restitutoria frazionata nel tempo), l’erronea indicazione dell’ISC non può generare alcuna nullità contrattuale. L’indice, è disciplinato, da una norma di fonte regolamentare sicché, nell’ipotesi in cui sia specificato erroneamente, non è possibile applicare il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB, stante la mancanza di una apposita disposizione normativa. Infatti, il comma 7 dell’art. 117 TUB disciplina il caso in cui non sia previsto in contratto il tasso debitore e l’ISC non è un tasso debitore ma solo un indice equivalente, privo di valore negoziale e con finalità meramente informativa, mentre il comma 6 dell’art. 117 TUB è inapplicabile, poiché riferito alle nullità delle clausole contrattuali che prevedono tassi più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli pubblicizzati in ogni filiale mediante i fogli informativi di cui all’art. 116 TUB .
Fideiussione – antitrust
Sulla fidejussione il Magistrato emiliano ha disegnato con estrema chiarezza l’onere della prova per la legittima eccezione di inefficacia del negozio fideiussorio e la contemporanea necessità di formulare precise istanze istruttorie sul punto. Inequivocabile la sentenza nel precisare che l’opponente ha l’onere di provare l’esistenza dell’intesa anticoncorrenziale, l’applicazione uniforme delle clausole oggetto dell’intesa, l’identità tra le clausole di cui al negozio fideiussorio contestato e quelle di cui al modello ABI , lo schema ABI, l’accertamento effettuato dalla Banca d’Italia (il cui contenuto, di natura amministrativa del provvedimento, non può essere conosciuto dal giudice sulla base del principio iura novit curia).
Clausola floor e tasso Euribor
Punto di rilievo della sentenza è la dichiarazione che la clausola floor non rappresenta una spesa occulta per il mutuatario tale da generare una indeterminatezza del TEG contrattuale, non genera un costo, giacchè si limita ad impedire che il tasso d’interesse corrispettivo possa essere inferiore ad una data percentuale. La clausola, pertanto, non determina l’insorgenza di alcuna spesa inattesa per il contraente, perseguendo esclusivamente la giustificata necessità di assicurare all’intermediario finanziario il conseguimento di un guadagno minimo in funzione del trasferimento della massa monetaria.
La sentenza riserva particolare interesse alla validità del tasso Euribor ritenendo pienamente valida la pattuizione di un tasso corrispettivo, non espresso in cifra, ma con rinvio ad un parametro oggettivo e determinato ovvero mediante un’operazione algebrica che abbia come base tale dato che nel caso di specie era il tasso Euribor. Fa di più la sentenza esplicitando che il tasso Euribor costituisce un idoneo parametro atteso che l’individuazione del tasso avviene mediante la semplice media matematica dei dati comunicati dai principali istituti bancari europei, e, pertanto, il tasso è facilmente conoscibile dagli interessati, poiché pubblicato in numerosi giornali e siti internet e, soprattutto, è uno e uno soltanto, distinguendosi esclusivamente in relazione all’arco temporale di riferimento.
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