La proroga del termine ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 5 opera chiaramente nel giorno di sabato in cui il termine stesso viene a scadere, mentre – in ragione di quanto dispone l’art. 155 c.p.c., comma 3 – i giorni festivi, intermedi, “si computano nel termine”.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. VI-3 civile, Pres. Frasca – Rel. Vincenti con l’ordinanza n. 10036 del 28.05.2020.
Nella vicenda esaminata dei debitori ricorrevano avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che ne respingeva il gravame avverso la decisione del Tribunale di Arezzo che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca.
Il Collegio ha rilevato preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in relazione al decorso del termine breve, ex art. 325 c.p.c., comma 2, di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, effettuata il 25 luglio 2018, in quanto il ricorso era stato notificato in data 26 ottobre 2018 e, dunque, oltre il predetto termine, che scadeva il 24 ottobre 2018.
La Suprema Corte ha quindi respinto la tesi di parte ricorrente che, nella specie, sosteneva non essere computabile il giorno di sabato del 1 settembre, con proroga al primo giorno non festivo – 3 settembre – dal quale sarebbe tornato a decorrere il termine per impugnare, in virtù di quanto disposto dall’art 155,5 comma c.p.c..
I giudici di legittimità hanno quindi chiarito che ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 5, la proroga del termine opera chiaramente nel giorno di sabato in cui il termine stesso viene a scadere, mentre in ragione di quanto dispone l’art. 155 c.p.c., comma 3 i giorni festivi, intermedi, come quello invocato dai ricorrenti, “si computano nel termine”.
In ragione di tali rilievi la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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