La banca, indicata per l’incasso, non è responsabile dello smarrimento di titoli di credito, si dimostra di essersi tempestivamente attivata al momento della denuncia da parte del creditore. Anche quando viola l’obbligo di diligenza, spetta al creditore fornire la prova della sopravvenuta irrecuperabilità del credito, dovuta proprio allo smarrimento delle cambiali.
Questo uno dei principi espressi dalla Corte d’Appello di Bari, Pres. Ancona – Rel. Chiarelli, con la sentenza n. 726 del 21.03.2019.
Una società ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani una Banca, addebitandole lo smarrimento di due cambiali sottoscritte in suo favore da una ditta, sua debitrice, e trasmesse all’istituto di credito in quanto banca indicata per l’incasso.
In primo grado, ravvisando un comportamento negligente della Banca convenuta nel notiziare con ritardo la società, il Giudice, pur rigettando la domanda della società, ha ritenuto l’istituto di credito responsabile nell’espletamento del mandato conferitole. Tale profilo, invece, non sussiste rispetto alla decisione della Corte d’Appello di Bari, presso la quale la società attrice ha presentato appello.
Ricostruendo la vicenda, i giudici hanno evidenziato che gli effetti cambiari, alla scadenza, restarono insoluti per cui ne fu elevato il protesto, a seguito del quale i titoli vennero affidati ad un corriere. L’agenzia di spedizione ha riconosciuto di averli ricevuti e dichiarato di averli “regolarmente inviati, unitamente ad altre, alle banche destinatarie”. Dopodiché, le cambiali sono state smarrite.
La Corte d’Appello di Bari non ha rilevato un comportamento negligente da parte della banca che è venuta a conoscenza dello smarrimento solo a seguito delle rimostranze nei suoi confronti della società; da quel momento si è tempestivamente attivata dando riscontro, per quel che era possibile, alle richieste di informazioni che le erano pervenute.
Il tempo che è trascorso, scrivono i giudici, tra lo smarrimento e il suo emergere è dipeso dal ritardo con cui la società ha denunziato la mancata restituzione delle cambiali. E profili di responsabilità nell’espletamento del mandato di incasso delle cambiali possono al più ravvisarsi nella scelta del soggetto incaricato della restituzione delle cambiali.
La responsabilità della banca per il comportamento negligente del terzo può ritenersi sussistente, in quanto la restituzione dei titoli è attività accessoria ricompresa nella prestazione, che doveva essere anch’essa eseguita con la diligenza di cui all’art. 1710 c.c.. Pur ravvisandosi la violazione dell’obbligo di diligenza dovuto dall’Istituto bancario convenuto in giudizio, la domanda però non può trovare accoglimento. Il danno subito, come dedotto nell’atto di citazione di primo grado, in cui si concretizzava il petitum, era costituito dall’importo stesso del credito, rimasto insoluto per non aver più potuto incassare le somme portate dai titoli, unitamente a quelle di altri titoli, neppure posti all’incasso, per quest’ultima parte poi rinunziato.
E’ pacifico quindi che la creditrice, dopo lo smarrimento, avendo nel frattempo perso l’azione cambiaria, non ha neppure intrapreso alcuna altra azione, volta al recupero del proprio credito, benché ne fosse titolare. In tale inerzia è da ravvisare un comportamento della società che, ai sensi dell’art. 1127 secondo comma c.c., rende non dovuto il risarcimento. Tale norma infatti stabilisce che il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. L’appellante avrebbe poi dovuto fornire prova della sopravvenuta irrecuperabilità del credito, dovuta proprio allo smarrimento delle cambiali.
Per questo motivo, l’appello è stato rigettato e la società condannata alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNI: la banca negoziatrice resta legittimata ad agire in via contrattuale avverso la trattaria in caso di smarrimento
Qualora il portatore abbia perduto l’azione cambiaria contro tutti gli obbligati, può agire contro il traente che si sia arricchito ingiustamente a suo danno
Ordinanza | Cassazione Civile, sez. I, Pres. Tirelli – Rel. Scalia | 08.05.2019 | n.12048
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/assegni-la-banca-negoziatrice-resta-legittimata-ad-agire-in-via-contrattuale-avverso-la-trattaria-in-caso-di-smarrimento
PROTESTO: deve essere effettuato anche in caso di assegno smarrito o rubato
L’INTERESSE ALLA LEVATA DEL PROTESTO NON È ESCLUSIVAMENTE RICONDUCIBILE ALLA PRESENTAZIONE ALL’INCASSO DI UN ASSEGNO PRIVO DI PROVVISTA
Ordinanza | Tribunale di Roma, Dott. Federico Salvati | 21.10.2015 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/protesto-deve-essere-effettuato-anche-in-caso-di-assegno-smarrito-o-rubato
PROTESTO: va elevato contro chi ha emesso il titolo come risulta dalla firma di emittenza o di traenza
LEGITTIMO IL PROTESTO IN PROPRIO DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO CHE NON HA OPERATO LA SPENDITA DELLA SUA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 12.11.2013 | n.25371
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/protesto-va-elevato-contro-chi-ha-emesso-il-titolo-come-risulta-dalla-firma-di-emittenza-o-di-traenza
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