LA MASSIMA
La cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l’effetto della estinzione immediata, opponibile ai terzi ed applicabile ad ogni forma societaria atteso che la norma dell’art.2495 cc ha carattere ricognitivo (conforme a Cassazione a Sezioni Unite n.4060/2010).
Il contesto normativo
ART.2495 CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ
I. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
II. Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società
IL CASO
Dopo la intervenuta cancellazione dal registro delle imprese, una società di persone, ha provveduto alla notificazione di un atto di precetto.
Tale intimazione è stata opposta con citazione in opposizione a precetto ex art.615 cpc, comma 1, attesa l’esistenza giuridica e/o la nullità quindi dell’atto, in quanto essa società si era estinta per effetto della intervenuta cancellazione dal registro delle imprese.
Il Tribunale ha respinto la l’opposizione, affermando che: la nuova disciplina di cui all’art.2495 cc, introdotta con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, art.4, non è applicabile, ex art.218 disp. att. cc, alla società già poste in liquidazione alla data del 1 gennaio 2004, quale la SAS; ritenendo applicarsi detta disposizione solamente alle società di capitali e, quindi, non opera nel caso di specie, essendo la creditrice una società in accomandita semplice; l’estinzione della TIZIO C SAS IN LIQUIDAZIONE è comunque esclusa proprio per la pendenza del credito oggetto del precetto, nonostante l’intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.
Avverso tale provvedimento, il debitore ingiunto ha proposto ricorso per cassazione.
LA DECISIONE
La Corte ha accolto e decidendo nel merito, ha dichiarato che l’azione esecutiva da parte della società cancellata non poteva essere proposta.
La Suprema Corte ha confermato quanto già affermato in proposito già statuito da questa Corte a Sezioni Unite (n.4060/2010), secondo cui in tema di società alla cancellazione dal registro delle imprese si ricollega l’estinzione immediata dalle società; disciplina applicabile ad ogni forma societaria atteso che la norma dell’art.2495 cc ha carattere ricognitivo.
LA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18370-2009 proposto da:
CARLO ROSSO
RICORRENTE
contro
FRANCO TIZIO C SAS IN LIQUIDAZIONE
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n.634/2008 del TRIBUNALE di GROSSETO, depositata il 31/07/2008; R.G.N. 3088/2004;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione in apposizione a precetto ex art.615 cpc, comma 1, l’odierno ricorrente contestava di fronte al Tribunale di Grosseto il diritto della FRANCO TIZIO C SAS IN LIQUIDAZIONE di promuovere azione esecutiva nei suoi confronti deducendo l’inesistenza di tale società e quindi l’inammissibilità dell’azione da essa, rappresentata dal suo ultimo liquidatore, preannunciata con il precetto notificatogli il 22 novembre 2004 per il pagamento della somma di Euro 13.086,36 in forza della sentenza della Corte d’Appello di Firenze n.1161/2004, nonché l’esistenza giuridica e/o la nullità quindi dell’atto, in quanto essa società era stata cancellata dal registro delle imprese il 19 marzo 2004, cioè precedentemente all’intimato precetto.
Costituitasi la società opposta (osservando che ai sensi della vigente disciplina, l’avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determinava comunque l’estinzione), l’adito Tribunale, con decisione in data 5.3.2008, respingeva l’opposizione, affermando che: la nuova disciplina di cui all’art.2495 cc, introdotta con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, art.4, non è applicabile, ex art.218 disp. att. cc, alla società già poste in liquidazione alla data del 1 gennaio 2004, quale la FRANCO TIZIO C SAS; ritenendo applicarsi detta disposizione solamente alle società di capitali e, quindi, non opera nel caso di specie, essendo la FRANCO TIZIO C SAS una società in accomandita semplice; l’estinzione della TIZIO C SAS IN LIQUIDAZIONE è comunque esclusa proprio per la pendenza del credito oggetto del precetto, nonostante l’intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ricorre per cassazione ex art.111 Cost. CARLO ROSSO con TRE MOTIVI, e un unico quesito di diritto.
Resiste con controricorso il FRANCO TIZIO, che ha altresì depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tutti i motivi di ricorso di deduce, sotto vari profili, violazione dell’art.2495 cc; si afferma che: ha errato il Tribunale del non considerare che l’art.2495 cc è applicabile anche alle società poste in liquidazione prima dell’1.1.2004; detta norma ha carattere ricognitivo e si applica ad ogni forma societaria; devono ritenersi esauriti tutti i rapporti giuridici pendenti all’atto della cancellazione della società.
Il ricorso merita accoglimento.
Censurabile è infatti la decisione impugnata là dove afferma che “la tesi dell’opponente, secondo cui la società ingiungente sarebbe inesistente giuridicamente, in quanto estinta, non sembra fondata, poiché proprio la pendenza del rapporto debitorio di cui è causa impedisce una tale estinzione”.
Infatti, non può che ribadirsi quanto in proposito già statuito da questa Corte a Sezioni Unite (n.4060/2010), secondo cui in tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell’art.2495 cc, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.6, art.4, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata dalle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loco capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n.6 del 2003, e con decorrenza dal 1 gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore.
Ne deriva, non essendo necessari ulteriori accertamenti da parte del giudice di merito in sede di rinvio, che deve da parte di questo Collegio dichiararsi ai sensi dell’art.384 cpc che l’azione esecutiva nel caso di specie non poteva essere proposta dalla società FRANCO TIZIO C SAS IN LIQUIDAZIONE.
In relazione alla natura della controversia e alla questione oggetto della stessa sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e, decidendo nel merito, dichiara che l’azione esecutiva da parte della società FRANCO TIZIO C SAS non poteva essere proposta.
Compensa spese intero giudizio.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno