Segnalato dall’ Avv. Nicola Lanzolla del foro di Bari
La cancellazione e la riduzione dell’ipoteca, per evidenti ragioni inerenti alla natura e funzione stessa della iscrizione ipotecaria, non possono essere disposte all’esito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. essendo necessario, ai sensi dell’art. 2884 c.c., una sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo.
Non può riconoscersi natura definitiva all’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 700 c.p.c. alla luce di quanto disposto dall’art. 669 octies c.p.c., atteso che non è precluso alla parte interessata introdurre il giudizio di merito e posto che la stessa è comunque revocabile e modificabile ex art. 669 decies c.p.c..
Questi i principi espressi dal Tribuanle di Matera Pres. Giorgio Pica – Rel. Tiziana Cardonio con l’ordinanza del 20.03.2017.
Una società debitrice conveniva in giudizio una Banca proponendo reclamo avverso l’ordinanza di rigetto del ricorso proposto dalla medesima debitrice al fine di ottenere la riduzione, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., dell’ipoteca giudiziale iscritta dalla Banca sul complesso immobiliare di proprietà della società.
Nello specifico, la reclamante eccepiva la sproporzione tra l’ammontare del credito vantato dalla Banca, fondato su un decreto ingiuntivo, e il valore degli immobili ipotecati a titolo di garanzia del credito.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Banca contestando la fondatezza, in fatto e in diritto, degli assunti attorei, sul presupposto dell’inammissibilità della tutela cautelare di urgenza finalizzata alla cancellazione, sia pure parziale, di una ipoteca giudiziale, per contrasto con l’art. 2884 c.c..
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione e ha dichiarato, nel merito, che non può disporsi la riduzione di un’ipoteca legale o giudiziale con un provvedimento cautelare all’esito di un ricorso ex art. 700 c.p.c., in quanto per evidenti ragioni inerenti alla natura e funzione stessa della iscrizione tanto la cancellazione quanto e la riduzione dell’ipoteca non possono essere disposte mediante un provvedimento ex art. 700 c.p.c. essendo necessario, ai sensi dell’art. 2884 c.c., una sentenza passata in giudicate o altro provvedimento definitivo.
sul punto, il collegio ha chiarito, inoltre, che all’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 700 c.p.c. non può riconoscersi natura definitiva non essendo preclusa alla parte interessata di introdurre il giudizio di merito; peraltro, il Tribunale ha chiarito che gli effetti della riduzione di ipoteca non sono dissimili da quelli che si verificano per l’ipotesi di cancellazione e ciò in ragione del fatto che la riduzione ipotecaria costituisce una forma di cancellazione vera e propria, anche se parziale dell’ipoteca, parimenti assoggettabile, in via di interpretazione estensiva o analogica, alla disposizione di cui all’art. 2884 c.c..
Alla luce delle ragioni suesposte, il Tribunale rigettava il reclamo compensando le spese di lite e ponendo a carico della società reclamante il pagamento dell’importo pari al doppio del contribuito unificato versato in giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
IPOTECA GIUDIZIALE: IN VIA D’URGENZA NON PUÒ DISPORSI NÉ LA CANCELLAZIONE NÉ LA RIDUZIONE
E’ NECESSARIA UNA STATUIZIONE PASSATA IN GIUDICATO O COMUNQUE DEFINITIVA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Dott. Diego Ragozini | 27.02.2017 |
IPOTECA GIUDIZIALE: LA CANCELLAZIONE NON PUÒ DISPORSI CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE D’URGENZA
LA NATURA PROVVISORIA DELLA TUTELA CAUTELARE È INCOMPATIBILE CON LA DEFINITIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Gian Piero Scoppa | 15.07.2015
IPOTECA: LA CANCELLAZIONE È INAMMISSIBILE IN ASSENZA DI UNA PRONUNCIA GIURISDIZIONALE PASSATA IN GIUDICATO
AI FINI DELLA CANCELLAZIONE D’URGENZA DELL’IPOTECA È INIDONEO IL RIMEDIO CAUTELARE EX ART. 700 CPC ATTESO CHE LO STESSO NON HA CARATTERE DEFINITIVO
Ordinanza | Tribunale di Avellino, Pres. Beatrice – Rel. Di Paolo | 14.10.2014 |
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