La cancellazione dell’ipoteca non può essere disposta all’esito di un ricorso ex art. 700 c.p.c., in virtù della necessità, normativamente imposta, ai sensi dell’art. 2884 c.c., di una sentenza passata in giudicato o di altro provvedimento definitivo, nonché per evidenti ragioni inerenti alla stessa natura e funzione dell’iscrizione ipotecaria.
La compatibilità con l’art. 700 c.p.c. è, dunque, da escludere, in quanto il legislatore, al fine di assicurare maggiore certezza ai traffici commerciali, ha selezionato i provvedimenti che possono portare alla cancellazione in base al criterio della definitività, con ciò impedendo al giudice della cautela di anticipare quest’ordine in una sede in cui non si producono e non possono prodursi effetti definitivi.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Paola, Giudice Maurizio Ruggiero, con il provvedimento del 23.09.2024, con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla proprietaria di un immobile che domandava la cancellazione di un’ipoteca iscritta in danno del precedente proprietario.
È stato osservato che, in merito alla possibilità di utilizzare lo strumento cautelare residuale previsto dall’art. 700 c.p.c. per ottenere la cancellazione dell’ipoteca giudiziale, si contrappongono due orientamenti.
Secondo un’esegesi (Trib. Bari 7 febbraio 2013; Trib. Ancona 18 febbraio 2003; Trib. Milano 22 febbraio 2001; Trib. Milano 26.11.1999), l’invocata tutela cautelare sarebbe ammissibile in considerazione dell’attitudine alla stabilità dei provvedimenti emessi in via cautelare che siano idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito e dell’assenza di uno strumento cautelare tipico che consenta di conseguire la cancellazione dell’ipoteca per evitare il pregiudizio economico che l’iscrizione pregiudizievole reca con sé con riferimento alla possibilità concreta di alienare l’immobile.
In base all’opposto orientamento, prevalente (ex multis, Trib. Como, ord. 16 settembre 2015; Trib. Avellino 9 maggio 2014; Trib. Nola 16 gennaio 2014; Trib. Trapani 11 aprile 2006; Trib. Messina 19 novembre 2005), la domanda cautelare sarebbe inammissibile in ragione del disposto dell’art. 2884 c.c., che espressamente richiede ai fini della possibilità di cancellare l’iscrizione ipotecaria una sentenza passata in giudicato ovvero un altro provvedimento definitivo. “La giurisprudenza largamente maggioritaria, partendo dall’inequivocabile dato normativo, ritiene inammissibile il ricorso d’urgenza volto ad ottenere la cancellazione della iscrizione ipotecaria [o domande giudiziali] (ex pluribus, Cass. 1418/1956; Cass. 12797/1993; Trib. Nocera Inferiore 11 settembre 2013; Trib. Trani 8 agosto 2012; Trib. Mantova 19 aprile 2007; Trib. Trapani 11 aprile 2006; Trib. Bari, 17 novembre 2005; Trib. Mantova 5 dicembre 2003; Trib. Monza 26 aprile 1997)” (Trib. Como, ord. 16 settembre 2015).
Il Giudice ha tecnicamente spiegato le ragioni per le quali ha inteso aderire al secondo orientamento, fondate sul dato letterale dell’art. 2884 c.c. che costituisce il principale ostacolo insuperabile all’operatività, del predetto strumento d’urgenza, in quanto la richiamata disposizione richiede, in alternativa ad una sentenza passata in giudicato, un “altro provvedimento definitivo emesso dalle autorità competenti”.
Tale connotazione di definitività manca, nel provvedimento ex art. 700 c.p.c., anche a seguito delle modifiche apportate al sistema processuale cautelare ad opera della l. 80/2005. Infatti, malgrado, in seguito alla citata riforma, i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. abbiano assunto funzione e valenza anticipatoria del giudizio di merito (in ragione della mera facoltatività dell’introduzione del giudizio a cognizione piena, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 octies, co. 6, e 669 novies, co. 1, c.p.c.), la l. 80/2005 non ha comportato il venir meno dei caratteri di provvisorietà e temporaneità di tali provvedimenti, che li rendono incompatibili con le esigenze di stabilità e non modificabilità sottese all’art. 2884 c.c.
Infatti, la provvisorietà e la temporaneità proprie dei provvedimenti di urgenza, anche dopo la riforma del 2005, non soddisfano il requisito di definitività ed immutabilità, quanto all’accertamento del diritto controverso, richiesto dall’art. 2884 c.c. per poter procedere alla cancellazione dell’ipoteca.
La cancellazione dell’ipoteca non può essere disposta ad esito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. in virtù della necessità, normativamente imposta, ai sensi dell’art. 2884 c.c., di una sentenza passata in giudicato o di altro provvedimento definitivo, nonché per evidenti ragioni inerenti alla stessa natura e funzione dell’iscrizione ipotecaria.
Non può riconoscersi natura definitiva all’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 700 c.p.c. alla luce di quanto disposto dall’art. 669 octies c.p.c., atteso che non è precluso alla parte interessata introdurre il giudizio di merito e posto che la stessa è comunque revocabile e modificabile ex art. 669 decies c.p.c.(cfr. anche Tribunale di Matera, ordinanza del 20.03.2017).
La compatibilità con l’art. 700 c.p.c. è, dunque, da escludere, in quanto il legislatore, al fine di assicurare maggiore certezza ai traffici commerciali, ha selezionato i provvedimenti che possono portare alla cancellazione in base al criterio della definitività, con ciò impedendo al giudice della cautela di anticipare quest’ordine in una sede in cui non si producono e non possono prodursi effetti definitivi.
Peraltro, anche qualora si ammettesse la possibilità di un ricorso d’urgenza per la cancellazione, l’eventuale provvedimento favorevole al ricorrente avrebbe ad oggetto un facere infungibile (id est: la prestazione del consenso alla cancellazione, ai sensi dell’art. 2882 c.cc), come tale incoercibile al di fuori delle procedure esecutive tipiche di cui al libro III del codice di procedura civile, non essendo coercibile il consenso del creditore ex art. 2882 c.c. (Tribunale Como, ordinanza del 16 settembre 2015; Tribunale di Nocera Inferiore, ordinanza dell’11.09.2013).
Si osserva, altresì, che l’effetto irreversibile della cancellazione – consistente nella perdita del grado di iscrizione ipotecaria– appare assolutamente incompatibile con la natura meramente interinale del provvedimento cautelare (cfr. anche Tribunale Reggio Calabria, ordinanza del 27/03/06).
L’esposto orientamento giurisprudenziale, infine, appare corroborato da alcune pronunce, pur risalenti, della Suprema Corte, pervenuta alla conclusione negativa pure con riguardo alla cancellazione in via di urgenza della trascrizione di domande giudiziali (Cass. 27 dicembre 1993, n. 12797; Cass. 18 febbraio 1956, n. 1418), oltre che da più recenti ordinanze di legittimità, che hanno tratteggiato come l’iscrizione ipotecaria possa essere oggetto di cancellazione “solo a fronte di un ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato ovvero in un altro provvedimento giudiziario definitivo” (Cass. Sez. VI ordinanza n. 26104 del 18 ottobre 2018; cfr. anche Cass. Sez. V, ordinanza n. 1992 del 26/01/2018).
Alla luce di tale ragionamento, il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c., con compensazione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIDUZIONE DI IPOTECA: PUÒ ESSERE DISPOSTA ANCHE IN VIA CAUTELARE CON ORDINANZA
LA LOCUZIONE “SENTENZA” CONTENUTA NELL’ART. 2877 C.C. DEVE ESSERE INTERPRETATA COME “PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO
Sentenza | Corte Costituzionale, Pres. Grossi | 14.12.2017 | n.271
IPOTECA GIUDIZIALE: LA CANCELLAZIONE NON PUÒ DISPORSI CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE D’URGENZA
LA NATURA PROVVISORIA DELLA TUTELA CAUTELARE È INCOMPATIBILE CON LA DEFINITIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott. Gian Piero Scoppa | 15.07.2015
AI FINI DELLA CANCELLAZIONE D’URGENZA DELL’IPOTECA È INIDONEO IL RIMEDIO CAUTELARE EX ART. 700 CPC ATTESO CHE LO STESSO NON HA CARATTERE DEFINITIVO
Ordinanza | Tribunale di Avellino, Pres. Beatrice – Rel. Di Paolo | 14.10.2014 |
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