In materia di assegno bancario, il debitore non può vantare alcun diritto alla cancellazione del proprio nominativo se il protesto è stato legittimamente levato, in relazione ad un assegno bancario emesso in mancanza di fondi e ritenendo sufficienti elementi attestanti la non solvibilità della società, neanche se provveda al pagamento successivo secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 386/1990, come sostituito dal D.Lgs n. 507/99, a differenza dell’ipotesi di protesto illegittimamente o erroneamente levato.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Macerata, Giudice Silvia Grasselli, con l’ordinanza n. 179 del 15 maggio 2020.
Una società ha presentato ricorso ex art. 700 cpc per chiedere la cancellazione della pubblicazione del proprio nominativo dall’elenco dei protesti. Un protesto levato dalla banca in quanto la società aveva emesso un assegno in mancanza di provvista al momento dell’incasso, tanto da far avviare al creditore un pignoramento presso terzi verso l’istituto di credito, che a sua volta ha reso dichiarazione negativa al pignorante, per indisponibilità di fondi.
Il Giudice ha ritenuto che il protesto sia stato levato in maniera legittima attesa la mancanza di fondi.
Il protesto, come disciplinato dall’art. 46 e ss. del regio decreto 1736/1933, è correlato direttamente al mancato pagamento e va levato, per consentire il regresso, entro determinati limiti temporali e cioè nei termini di presentazione del titolo. È evidente, allora, che l’esistenza o meno della provvista, che consente di corroborare il mancato pagamento, si accerta rispetto al momento in cui l’assegno è portato all’incasso, in quanto esso è pagato solo se i fondi ci sono; se la provvista manca, è possibile levare il protesto.
La levata del protesto, nel caso di specie, è stata eseguita legittimamente, poiché effettuata su assegno bancario emesso pur in mancanza di fondi e non sussistono i presupposti di probabile fondatezza della domanda giudiziale di cancellazione del nominativo della società dal registro informatico dei protesti. La società ricorrente, semmai, potrà ottenere la riabilitazione, laddove ne ricorrano i presupposti, cioè il rimedio tipico che il legislatore ha previsto (art. 17 legge 108/1996).
Non esiste alcuna procedura amministrativa per la cancellazione del protesto dell’assegno in caso di tardivo pagamento né può accamparsi, per ciò solo, un diritto da far valere in sede giudiziale in via d’urgenza.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PROTESTO CAMBIALI: erroneo ove sussistano i fondi, anche in mancanza di istruzioni del cliente in caso di domiciliazione
Ammissibile il ricorso di urgenza ex art. 700 cpc per la cancellazione della pubblicazione
Ordinanza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Valeria Castaldo | 22.04.2020
CAMBIALE: RESPONSABILE LA BANCA CHE NON INTERVIENE TEMPESTIVAMENTE SUL PROCESSO DI LEVATA DEL PROTESTO
SE IL DEBITORE PAGA, L’ISTITUTO DEVE EVITARE IL PROTESTO O COMUNQUE AVVISARLO PER ACCEDERE TEMPESTIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI CANCELLAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Scotti – Rel. Fidanzia | 04.02.2020 | n.2549
ASSEGNI CON FIRMA ILLEGGIBILE: IN IPOTESI DI SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE, IL PROTESTO VA LEVATO A CARICO DEL CORRENTISTA EFFETTIVO
NON È SUFFICIENTE UNA MERA DENUNCIA PER AUTORIZZARE LA BANCA AD OMETTERE LA LEVATA
Sentenza | Corte di cassazione, Sez. I, Pres. Genovese – Rel. Nazzicone | 02.05.2019 | n.11557
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