ISSN 2385-1376
Testo massima
La cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale deve essere giudizialmente ordinata, non solo quando la domanda sia rigettata, ma anche nel caso di estinzione del processo per inattività delle parti ovvero per rinuncia.
Nel regime anteriore alla legge n. 69 del 2009 la verificazione immediata di una fattispecie di estinzione, in conseguenza della cancellazione, a norma del quarto comma dell’art. 307 cod. proc. civ., ha luogo di diritto, nel senso che i suoi fatti costitutivi si intendono verificati una volta disposta la cancellazione dal ruolo per l’inottemperanza all’ordine di rinnovo della notificazione, ma la sua rilevazione richiede l’eccezione di parte, la quale può conseguire solo nei seguenti casi: a) a seguito di una riassunzione operata dalla parte interessata alla declaratoria dell’estinzione, propositiva dell’eccezione e finalizzata alla sua declaratoria; b) in virtù della proposizione dell’eccezione da parte sua nel processo eventualmente riassunto irritualmente dalla parte interessata a proseguire il processo; c) in dipendenza della formulazione dell’eccezione in sede di eventuale ripresa del processo disposta dal giudice che aveva pronunciato la cancellazione, previa revoca della stessa ordinanza di cancellazione dal ruolo, cui l’altra parte lo avesse sollecitato; d) in forza di iniziativa intrapresa in altro processo separatamente instaurato, in via incidentale, al fine di dedurre un qualche effetto su di esso.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 215 del 4 marzo 2013, in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Luisa Zicari in una controversia dove l’attore domandava la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c., già richiesta ex art. 700 c.p.c. ed ordinata – ma non ottenuta per inadempimento della controparte – in un precedente giudizio celebrato innanzi il medesimo Tribunale e conclusosi a seguito di transazione.
Come noto, la cancellazione rappresenta una forma di pubblicità negativa, con la quale si rende pubblico che una precedente trascrizione deve considerarsi giuridicamente inesistente.
Nel caso di specie, la domanda di cancellazione era già stata proposta in un giudizio estintosi e, il Tribunale, abbracciando l’orientamento espresso da Cass. 10609/2010, ha ritenuto che non basta la domanda congiunta delle parti rivolta al Conservatore ma si necessita, al contrario, di un “ordine” giudiziale.
Tale ordine, tuttavia, postula la declaratoria di estinzione del precedente processo.
L’attore, così, poteva a questo punto: a) riassumere il processo ed ottenere il provvedimento di cancellazione ex art. 2668 c.c; b) intraprendere un nuovo processo diretto ad ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Nel caso di specie, l’attore ha scelto di instaurare un autonomo giudizio finalizzato ad ottenere la cancellazione della trascrizione, ma avrebbe dovuto, al tempo stesso, produrre l’attestazione di cancelleria relativa alla mancata riassunzione del processo nei termini di legge.
Tuttavia, il Giudice, ha ritenuto comunque provata l’estinzione siccome non specificamente contestata dalla controparte.
Infine, accolta la domanda, il Giudice ha avuto modo di precisare un interessante principio: la cancellazione non può essere ordinata con provvedimento cautelare in quanto l’art. 2668 c.c. richiede espressamente una sentenza passata in cosa giudicata
Testo del provvedimento
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