A sostegno dell’ammissibilità del ricorso al rito sommario di cognizione per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale vi è il tenore letterale dell’art. 702 bis c.p.c.. Tale norma prevede l’esclusione del rito sommario di cognizione solo per le controversie che il Giudice ritiene necessitino un’istruttoria complessa e le ipotesi nelle quali il Tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale. La domanda di cancellazione di una trascrizione non rientra tra quelle elencate nell’art. 50 bis c.p.c. e per tale ragione non può essere negata la sua introduzione con il rito sommario di cognizione, salvo che il Tribunale non ritenga che la questione necessiti di un approfondimento istruttorio.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Civitavecchia, Giudice Alessandra Dominici, con l’ordinanza del 15.11.2018.
Questo provvedimento, che ha reputato ammissibile il ricorso al Tribunale anche per ottenere la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale sull’accordo delle parti, appare interessante per il proprio percorso motivazionale.
Nella fattispecie, alcuni soggetti, che si erano visti trascrivere la domanda giudiziale intesa ad ottenere la revoca di diversi atti di trasferimento immobiliare, asseritamente compiuti in frode del creditore, accolta dal Tribunale ed appellata dai soccombenti, riuscivano a concludere un accordo transattivo con la Banca creditrice, al quale seguiva la cancellazione dal ruolo della causa di impugnazione ed il consenso dell’istituto di credito perfezionato dinanzi ad un notaio per la cancellazione della trascrizione pregiudizievole. Senonché accadeva che il Conservatore rifiutava l’annotazione ritenendo necessario formulare la richiesta attraverso un giudizio autonomo ordinario. A quel punto, detti soggetti introducevano la domanda di cancellazione utilizzando lo strumento processuale di cui all’art. 702 bis c.p.c.. Il ricorso veniva però opposto dal Conservatore il quale eccepiva la mancanza delle condizioni di legge affinché si potesse dare seguito alla domanda di cancellazione consensuale e perché non era ammissibile in subiecta materia il procedimento sommario di cognizione.
Il Tribunale di Civitavecchia, per l’appunto, ha ritenuto ammissibile la domanda giudiziale di cancellazione su accordo delle parti “trattandosi di un’ipotesi (quella di specie) nella quale l’individuazione delle parti interessate (cui fa riferimento il 1° comma dell’art. 2668) necessita di un esame completo degli atti processuali che difficilmente può essere svolto dal Conservatore”. In questo senso, “il procedimento del Giudice resta necessario non con funzione costitutiva del fatto che legittima la cancellazione ma con funzione accertativa dello stesso in forme idonee a legittimare un intervento del Conservatore, tenuto conto del primario interesse teso alla tutela dell’affidamento dei terzi”.
In materia di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, possono prospettarsi tre soluzioni al di fuori delle ipotesi in cui la stessa è debitamente consentita: rigetto della domanda trascritta, estinzione del giudizio per rinuncia alla domanda giudiziale ma anche nella ipotesi di cessazione della materia del contendere, cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti, comportando ex lege l’estinzione del giudizio anche nel caso in cui l’estinzione non sia stata formalmente dichiarata.
Può accadere, però, come accade spesso, che al rigetto della domanda trascritta o alla estinzione del relativo processo per inattività delle parti o per rinuncia, venga omesso il provvedimento di cancellazione. Quid iuris allora? La questione ha suscitato un vivace dibattito in dottrina e giurisprudenza, soprattutto in merito allo strumento processuale da adottarsi in tali ipotesi.
Autorevole dottrina (Proto Pisani, La trascrizione della domanda giudiziale, Napoli 1968 p. 410 e segg.) ritiene possibile ottenere l’ordine di cancellazione tramite ricorso in sede di volontaria giurisdizione, sovente utilizzato nella pratica forense. Nella giurisprudenza di merito e di legittimità, si scontrano, in buona sostanza, due opposti orientamenti. Il primo che opta per la necessaria esperibilità del giudizio a cognizione ordinaria (Cass. 30/10/1982 n° 3933; Cass. 21/02/1991 n° 1859; Tribunale di Verona 26/10/1992), l’altra che ritiene, viceversa, la utilizzabilità del procedimento di correzione dei provvedimenti giurisdizionali previsto dagli artt. 287 e ss. c.p.c.
Condividendo l’impostazione secondo cui la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ben si adatta al modello processuale di cui all’art. 702 bis c.p.c., lo stesso Tribunale di Civitavecchia ha avuto il merito, con l’ordinanza de qua, di apportare elementi di novità (a quanto ci consta) nel panorama giurisprudenziale in cui si contrappongono diverse opinioni circa lo strumento processuale da utilizzare per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c, nel tentativo di velocizzare la soluzione di questioni che non possono attendere anni per essere definite.
La decisione del Tribunale di Civitavecchia si inserisce meritoriamente, dunque, nel dibattito giurisprudenziale sopra riportato fornendo un sostanziale contributo interpretativo laddove afferma testualmente: “al di là del nomen iuris, che farebbe propendere per l’inidoneità di tale strumento alle finalità richiamate dall’art. 2668, co. 1 CC. deve guardarsi dalla natura e agli effetti del provvedimento con il quale si conclude il giudizio sommario di cognizione, l’ordinanza prevista dall’art. 702 bis c.p.c. è soggetta ai medesimi mezzi di gravame di una sentenza conclusiva di un giudizio ordinario ed è idonea a passare in giudicato ai sensi dell’art. 2909 cc”.
A sostegno dell’ammissibilità del ricorso al rito sommario di cognizione per l’ipotesi in esame vi è anche il tenore letterale dell’art. 702 bis c.p.c.. Tale norma prevede l’esclusione del rito sommario di cognizione solo per le controversie che il Giudice ritiene necessitino un’istruttoria complessa e le ipotesi nelle quali il Tribunale è chiamato a giudicare in composizione collegiale. La domanda di cancellazione di una trascrizione non rientra tra quelle elencate nell’art. 50 bis c.p.c. e per tale ragione non può essere negata la sua introduzione con il rito sommario di cognizione, salvo che il Tribunale non ritenga che la questione necessiti di un approfondimento istruttorio.
L’opposta soluzione sarebbe contraria alla voluntas legis, ove si rifletta alla circostanza che il legislatore del 2009, introducendo il capo III bis del Codice di Procedura Civile, ha operato una scelta ben precisa relativamente all’ambito di applicazione del rito sommario di cognizione. Diversamente non può desumersi una volontà del legislatore del 1942, nel redigere l’art. 2668, co. 1 c.p.c., di escludere, mediante l’utilizzo del termine “sentenza”, il ricorso al procedimento sommario di cognizione, in quanto tale rito all’epoca ancora non esisteva”.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CANCELLAZIONE TRASCRIZIONE: DEVE ESSERE ORDINATA DAL GIUDICE ANCHE SE IL PROCESSO SI È ESTINTO
A TAL FINE OCCORRE UNA RIASSUNZIONE OVVERO UN NUOVO PROCESSO
Sentenza | Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Luisa Zicari | 04.03.2014 | n.215
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cancellazione-trascrizione-deve-essere-ordinata-dal-giudice-anche-se-il-processo-si-e-estinto
CANCELLAZIONE TRASCRIZIONE: PRECLUSA IN CASSAZIONE OVE NON RIPROPOSTA NEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
PUÒ ESSERE DISPOSTA NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ IN CASO DI ESTINZIONE PER RINUNZIA OD INATTIVITÀ DELLE PARTI
Sentenza | Cassazione civile, Sez. VI, Pres. Petitti – Rel. Criscuolo | 22.08.2017 | n.20269
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/cancellazione-trascrizione-preclusa-cassazione-ove-non-riproposta-nel-giudizio-secondo-grado
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