Qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia doluta davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, è preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata proposta nel giudizio di secondo grado, in quanto ai sensi dell’art. 2668 c.c., comma 2, la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo necessario che la sentenza sia passata in giudicato.
La cancellazione della trascrizione effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., può essere disposta nel giudizio di legittimità solo ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 2688 c.c., ossia in caso di estinzione per rinunzia od inattività delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità.
La cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., (che deve essere ordinata dal giudice del merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima), può essere disposta nel giudizio di legittimità solo ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 2688 c.c., ossia in caso di estinzione per rinunzia od inattività delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione civile, sezione VI, Pres. Petitti – Rel. Criscuolo con l’ordinanza n.20269 del 22.08.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata una MAMMA promuoveva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la sentenza del Giudice di prime cure con la quale era stata respinta l’azione volta ad accertare la simulazione dell’atto di acquisto di un immobile rogitato in favore delle FIGLIE.
Si costituivano in giudizio gli EREDI della figlia deceduta chiedendo la correzione della sentenza della Corte di Cassazione, e lamentando l’omesso ordine di cancellazione della trascrizione dell’originaria citazione in giudizio.
La Suprema Corte, rilevando che i ricorrenti non avevano chiesto in primo grado la cancellazione della trascrizione, hanno ritenuto l’istanza non suscettibile di essere accolto, spiegando che qualora il giudice di primo grado non abbia ordinato la cancellazione della domanda rigettata e la parte non si sia doluta davanti al giudice di appello di tale omessa cancellazione, è preclusa in sede di giudizio di cassazione la deduzione di simile questione che non è stata proposta nel giudizio di secondo grado, in quanto ai sensi dell’art. 2668 c.c., comma 2, la cancellazione della trascrizione della domanda, effettuata a norma degli artt. 2652 e 2653 c.c., deve essere ordinata dal giudice di merito, anche d’ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda medesima, non essendo necessario che la sentenza sia passata in giudicato.
Sul punto, i Giudicanti hanno argomentato chiarendo che la cancellazione della trascrizione della domanda effettuata ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c., può essere disposta nel giudizio di legittimità solo ove ricorrano i presupposti di cui all’art. 2688 c.c., ossia in caso di estinzione per rinunzia od inattività delle parti ed a condizione che sussista una concorde richiesta delle parti, anche posteriore al giudizio di legittimità.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, la Suprema Corte di Cassazione rigettava il ricorso nulla disponendo sulle spese difensive per mancata attività difensiva stante la contumacia dei convenuti.
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