La caparra ben può essere versata mediante assegno bancario, pertanto incorre in un comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede il prenditore che accettato l’assegno non lo ponga all’incasso.
Tale comportamento omissivo deve essere equiparato, a tutti gli effetti di legge, all’avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell’obbligazione.
Il creditore, ove risulti inadempiente all’obbligazione cui si riferisce la caparra sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell’assegno.
La caparra confirmatoria è un contratto che si perfeziona con la consegna che una parte fa all’altra di una somma di denaro.
Pertanto, l’obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all’incasso del titolo di credito da parte del creditore che in tal caso contravviene ai doveri di correttezza e buona fede nell’adempimento dell’obbligazione, pertanto tale comportamento omissivo deve essere considerato come esecuzione di una diversa prestazione, con conseguente estinzione dell’obbligazione.
Sul debitore incombe la prova della emissione e della consegna del titolo, mentre sul creditore incombe la prova del mancato incasso.
IL CASO
ROSSO ha convenuto in giudizio la GIALLO SRL per sentirla condannare alla restituzione del doppio della caparra, versata per l’acquisto di un autoveicolo a mezzo assegno bancario a mani del collaboratore di essa convenuta, che si era rifiutata di concludere il contratto sul presupposto di non aver ricevuto il pagamento.
Nel corso del giudizio la GIALLO SRL ha contestato la domanda deducendo di non avere mai sottoscritto il contratto di vendita con l’attore, e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa VERDE.
Si è costituito VERDE aderendo alla ricostruzione dei fatti proposta dall’attore e specificando di aver regolarmente trasmesso l’assegno, dato a titolo di caparra, all’ufficio competente della società convenuta.
Con la sentenza di primo grado il Tribunale ha accolto la domanda, dichiarando risolto il contratto e condannando la convenuta alla restituzione del doppio della caparra.
La GIALLO spa ha proposto appello e la Corte di appello ha accolto parzialmente il gravame, rigettando la domanda di pagamento del doppio della caparra.
Avverso tale sentenza ROSSO ha proposto il ricorso in Cassazione conclusosi con la sentenza in esame, deducendo la violazione degli art.1197 cc, art.1277 cc, art. 1289 cc e art.1385 cc e vizio di motivazione.
LA DECISIONE
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata, rigettando l’appello, con compensazione delle spese del giudizio di appello e di quello di legittimità.
La Corte ha osservato che la caparra ha natura reale e, pertanto, gli effetti giuridici della stessa non si verificano nel caso in cui la somma di denaro (o l’altra cosa fungibile) non venga consegnata al venditore.
L’effetto della caparra si perfeziona al momento della consegna dall’acquirente al venditore di un assegno bancario, da questi ricevuto e dallo stesso non posto all’incasso, per cui il mancato buon fine dell’assegno è riferibile unicamente al comportamento del prenditore.
Tale principio è in linea con quanto disposto dall’art.1175 cc, secondo cui l’obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all’incasso del titolo di credito da parte del creditore, venendo meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all’adempimento del debitore.
Tale comportamento omissivo deve essere equiparato, a tutti gli effetti di legge, all’avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell’obbligazione, ex art.1197 cc, pertanto, ove risulti inadempiente all’obbligazione cui si riferisce la caparra, egli sarà tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell’assegno.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno