Nei contratti di conto corrente bancario, ai sensi dell’art. 120 T.U.B., D.Lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999 ed in virtù della successiva Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, è ammessa la capitalizzazione degli interessi a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta.
Ne deriva che le clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente implicanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sono affette da nullità – rilevabile anche d’ufficio ex art. 1421 c.c. – solo qualora siano inserite in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta Delibera C.I.C.R. (30.06.2000), in quanto in tal caso fondate su un mero uso negoziale inidoneo a derogare al disposto imperativo di cui all’art. 1283 c.c.; mentre devono ritenersi legittime qualora afferiscano a contratti conclusi – come quello in esame – successivamente alla suddetta data, purché rispettose del principio di simmetria e di reciprocità, vale a dire a condizione che prevedano identica periodicità per la capitalizzazione degli interessi passivi e di quelli attivi
Questi i principi espressi dal Tribunale di Crotone, Giudice Alfonso Scibona, con la sentenza n. 1488 del 04.12.2018.
In particolare, la vicenda ha riguardato una società correntista che ha convenuto in giudizio un istituto di credito deducendo l’illegittimità del metodo di capitalizzazione degli interessi relativi al conto corrente ordinario senza affidamento di cui è stata causa. Su tale assunto, l’attrice ha chiesto la restituzione delle somme indebitamente trattenute dalla Banca in funzione dell’applicazione di interessi anatocistici nonché dell’applicazione di commissioni di sbilancio o di massimo scoperto e di spese non dovute.
La Banca, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto destituite di fondamento in fatto ed in diritto.
Il Giudice, rilevata l’inammissibilità delle richieste istruttorie formulate da parte attrice e preso atto della rinuncia delle parti alla concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali, ha trattenuto la causa in decisione.
Nell’affrontare il thema decidendum, l’organo giudicante ha rappresentato che nelle cause relative a rapporti di conto corrente bancario, vertenti sulla legittimità o meno dei tassi applicati e degli addebiti, grava sul correntista l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, quindi di produrre in giudizio gli estratti conto in serie continua sì da consentire la ricostruzione del rapporto in modo credibile ed oggettivo. In ogni caso, con la produzione documentale versata in atti da parte convenuta è stata smentita per tabulas (cfr. fasc. convenuta – doc. 2) la deduzione attorea di non aver beneficiato di alcun affidamento.
L’organo giudicante ha, altresì, evidenziato che l’istituto bancario ha provato documentalmente di aver adempiuto agli obblighi derivanti sia dalla generale clausola di buona fede e correttezza di cui all’art. 1175 e 1375 cod. civ., che dalle specifiche disposizioni dettate in materia di trasparenza bancaria dall’art. 118 T.U.B.
Con riferimento alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi addebitati alla società correntista, infine, il Tribunale ha rappresentato che nei contratti di conto corrente bancario, ai sensi dell’art. 120 T.U.B., D.Lgs. n. 385 del 1993, come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999 ed in virtù della successiva Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000 (“Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria”, in G.U., 22 febbraio 2000, n. 43), è ammessa la capitalizzazione degli interessi a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta.
In tale senso, le clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente implicanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sono affette da nullità – rilevabile anche d’ufficio ex art. 1421 c.c. – solo qualora siano inserite in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta Delibera C.I.C.R. (30.06.2000).
Al contrario, devono ritenersi legittime qualora afferiscano a contratti conclusi – come quello in esame – successivamente alla suddetta data, purché rispettose del principio di simmetria e di reciprocità, vale a dire a condizione che prevedano identica periodicità per la capitalizzazione degli interessi passivi e di quelli attivi.
Il Giudice ha, dunque, evidenziato che, nel caso di specie, la capitalizzazione trimestrale risulta specificamente approvata per iscritto dal rappresentante legale della società correntista ai sensi dell’art. 7 della sezione I delle condizioni generali di contratto, che prevede, infatti, l’identica periodicità di computo degli interessi sui rapporti di dare ed avere e della loro capitalizzazione.
Alla luce delle suesposte argomentazioni l’Organo giudicante ha rigettato le domande attoree con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite a favore della banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ANATOCISMO POST DELIBERA CICR 2000: LEGITTIMO ANCHE IN MANCANZA DI SPECIFICA PATTUIZIONE
AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE È SUFFICIENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Mantovani, Rel. Nuzzaci | 14.09.2018 | n.4113
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE POST 2000: VALIDA CON LA SOLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA CICR SULLA GAZZETTA UFFICIALE
NON È NECESSARIA LA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, sez. prima, Pres. Santosuosso – Rel. D’Anella | 18.07.2016 | n.3012
CAPITALIZZAZIONE INTERESSI: È CONSENTITA SE PARITETICA E SE IL TASSO DI INTERESSE È PATTUITO ESPRESSAMENTE NEL CONTRATTO
L’ADDEBITO E L’ACCREDITO DEVONO AVVENIRE A TASSI E CON PERIODICITÀ CONTRATTUALMENTE STABILITI E SEMPRE NELL’AMBITO DELLO STESSO C/C
Sentenza | Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino | 01.06.2016 | n.219
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