Quanto alla deduzione del divieto di anatocismo nei rapporti bancari a partire dal 2014, comunque introdotto dalla formulazione dell’art. 120, comma 2 TUB, così come novellato dalla L. 147/2013, si osserva quanto segue.
La disposizione di cui all’art 120 TUB così come novellato dalla l. 147/2013, non è efficace a partire dal 1 ° gennaio 2014, in quanto la sua applicabilità è differita all’emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del CICR.
Stante il tenore letterale della norma, è chiaro che il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo regolamentato in quanto ha affidato espressamente al competente comitato interministeriale l’adozione di una delibera che disciplina modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, sicché l’iter legislativo non può intendersi completato, se non all’esito dell’emanazione della normativa secondaria riservata ad una successiva delibera del CICR.
Inoltre, posto che ai sensi dell’art. 161, comma 5 TUB, le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.lgs n. 385/1993, è evidente che la delibera CICR 9 febbraio 2000 continua a trovare applicazione ed a regolare la materia fino alla sua sostituzione con la delibera CICR del 3/8/2016, emanata in attuazione dei princìpi dettati dall’art. 120, comma 2, TUB, come modificato ad opera dell’art. 17 bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016 n. 49, che ha anch’esso attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.
Per l’operatività differita della disposizione citata milita anche una ragione pratica, atteso che l’art. 120, comma 2, TUB è privo di qualsiasi indicazione circa le modalità ed i criteri per regolare i tempi e modalità del pagamento degli interessi, nelle diverse tipologie di contratti bancari, cosicché gli istituti di credito non avrebbero avuto alcun parametro per regolare la capitalizzazione degli interessi (Tribunale di Cuneo, sentenza n. 738 del 14.07.2017.
Questo è il percorso motivazionale espresso dal Tribunale di Avellino, Giudice Maria Cristina Rizzi, con la sentenza n. 90 del 15.01.2019.
La vicenda ha riguardato una società che ha convenuto in giudizio un istituto di credito con cui ha stipulato un contratto di conto corrente deducendo l’illegittimità della commissione di massimo scoperto e delle commissioni sostitutive, il superamento dei tassi soglia previsti dalla l. antiusura nonché l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi post 2014.
La Banca, nel costituirsi in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso formulato.
Il giudice ha specificato, quanto poi alla deduzione del divieto di anatocismo nei rapporti bancari a partire dal 2014, che l’art 120 TUB così come novellato dalla l. 147/2013, non è efficace a partire dal 1 ° gennaio 2014, in quanto la sua applicabilità è differita all’emanazione della relativa disciplina attuativa da parte del CICR.
Stante il tenore letterale della norma, è chiaro che il legislatore ha introdotto un divieto di anatocismo regolamentato in quanto ha affidato espressamente al competente comitato interministeriale l’adozione di una delibera che disciplina modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, sicché l’iter legislativo non può intendersi completato, se non all’esito dell’emanazione della normativa secondaria riservata ad una successiva delibera del CICR.
Inoltre, posto che ai sensi dell’art. 161, comma 5 TUB, le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.lgs n. 385/1993, è evidente che la delibera CICR 9 febbraio 2000 continua a trovare applicazione ed a regolare la materia fino alla sua sostituzione con la delibera CICR del 3/8/2016, emanata in attuazione dei princìpi dettati dall’art. 120, comma 2, TUB, come modificato ad opera dell’art. 17 bis d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella legge 8 aprile 2016 n. 49, che ha anch’esso attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.
Per l’operatività differita della disposizione citata milita anche una ragione pratica, atteso che l’art. 120, comma 2, TUB è privo di qualsiasi indicazione circa le modalità ed i criteri per regolare i tempi e modalità del pagamento degli interessi, nelle diverse tipologie di contratti bancari, cosicché gli istituti di credito non avrebbero avuto alcun parametro per regolare la capitalizzazione degli interessi.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Giudice ha rigettato le domande attoree.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ANATOCISMO POST DELIBERA CICR 2000: LEGITTIMO ANCHE IN MANCANZA DI SPECIFICA PATTUIZIONE
AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE È SUFFICIENTE LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA IN GAZZETTA UFFICIALE
Sentenza | Corte di Appello di Milano, Pres. Mantovani, Rel. Nuzzaci | 14.09.2018 | n.4113
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE POST 2000: VALIDA CON LA SOLA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DELLA DELIBERA CICR SULLA GAZZETTA UFFICIALE
NON È NECESSARIA LA SOTTOSCRIZIONE DI UN NUOVO CONTRATTO
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, sez. prima, Pres. Santosuosso – Rel. D’Anella | 18.07.2016 | n.3012
CAPITALIZZAZIONE INTERESSI: È CONSENTITA SE PARITETICA E SE IL TASSO DI INTERESSE È PATTUITO ESPRESSAMENTE NEL CONTRATTO
L’ADDEBITO E L’ACCREDITO DEVONO AVVENIRE A TASSI E CON PERIODICITÀ CONTRATTUALMENTE STABILITI E SEMPRE NELL’AMBITO DELLO STESSO C/C
Sentenza | Tribunale di Larino, Dott.ssa Tiziana Di Nino | 01.06.2016 | n.219
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